Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza 7 gennaio 2025, ricorso n. 18737/18, F.D. e H.C. c. Portogallo
La Corte europea dei diritti dell’uomo è tornata a pronunciarsi sugli standard di tutela previsti dall’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), che sancisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare, nel contesto di sottrazioni internazionali di persone minorenni.
I fatti
Il caso riguardava una controversia sulla responsabilità genitoriale nei confronti di un minorenne (H.C.), abitualmente residente in Francia, che era stato portato dal padre (F.D.) in Portogallo in violazione del regime di affidamento condiviso (che prevedeva anche la residenza principale presso la madre, O.).
Il padre aveva più volte richiesto ai giudici francesi la modifica delle condizioni di affidamento, lamentando condotte pregiudizievoli e maltrattamenti ad opera della madre nei confronti del figlio. Aveva infine deciso di condurre con sé quest’ultimo in Portogallo. Dopo l’avvio del procedimento per sottrazione internazionale di minorenni, e dopo aver dichiarato la scomparsa di H.C., il Tribunale per la famiglia di Privas (Francia) concedeva l’affidamento esclusivo a O. e sospendeva ogni diritto di visita in capo al padre.
A seguito dell’avvio di un procedimento per sottrazione internazionale di minori, la polizia portoghese eseguiva l’ordine di localizzazione emesso dalle autorità francesi attraverso il Sistema di Informazione Shengen: H.C. fu prelevato a scuola, trattenuto in commissariato e poi consegnato alla madre nello stesso giorno, mentre F.D. veniva arrestato in esecuzione di un mandato di arresto europeo. Alcune settimane dopo, il giudice portoghese rigettava ogni richiesta di attribuzione della responsabilità genitoriale in capo al padre.
Quest’ultimo, per conto proprio e del figlio, presentava un ricorso dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo, lamentando la violazione degli articoli 6, 8 e 13 CEDU da parte delle autorità portoghesi.
La pronuncia
Dopo aver deciso di esaminare le doglianze dal solo punto di vista dell’art. 8 CEDU, la Corte EDU ha accertato che la decisione di restituire H.C. alla madre ha costituito un’ingerenza nel diritto al rispetto della vita familiare di entrambi i ricorrenti. Tale ingerenza deve essere esaminata rispetto ai parametri previsti dall’art. 8, par. 2 CEDU, essendo necessario determinare se questa fosse “prevista dalla legge”, se perseguisse uno o più obiettivi legittimi e fosse “necessaria in una società democratica”.
La Corte ha innanzitutto ricordato – richiamando diversi precedenti – che gli obblighi previsti dall’art. 8 CEDU, nel contesto di sottrazioni internazionali di minorenni tra Stati membri dell’Unione europea, devono essere interpretati alla luce della Convenzione dell’Aja del 1980 e del regolamento (UE) n. 2019/1111 (Bruxelles II-ter), con particolare attenzione nei confronti del principio del superiore interesse delle persone minorenni.
Per quanto riguarda la conformità alla legge, la Corte ha stabilito che la situazione non è stata gestita dalle autorità portoghesi in conformità con la Convenzione dell’Aja. Infatti, pur essendo noto il luogo in cui si trovava il minore, nessun’azione era stata posta in essere per adempiere agli obblighi assunti ai sensi della Convenzione, anche a seguito della richiesta pervenuta dalle autorità francesi. Ne risultava, quantomeno, una mancanza di azione, comunicazione e coordinamento.
Peraltro, il ritorno della persona minorenne in Francia, previa restituzione alla madre, era stato disposto dal Pubblico Ministero senza alcun procedimento giurisdizionale e senza l’indicazione di alcuna base giuridica a sostegno di tale decisione.
Nonostante la decisione di restituire H.C. alla madre apparisse finalizzata al perseguimento di uno scopo legittimo (la tutela dei diritti di entrambi), la Corte ha ritenuto che l’ingerenza non fosse necessaria in una società democratica. Si sottolinea, in particolare, il mancato ascolto sia del padre che del figlio da parte di un’autorità giurisdizionale. Nessuna valutazione, inoltre, risultava essere stata fatta circa la corrispondenza del ritorno con il superiore interesse di H.C. Infatti, in assenza di un procedimento giurisdizionale, il primo ricorrente non solo non ha beneficiato di alcuna garanzia procedurale, ma non ha potuto nemmeno sollevare l’eccezione prevista dall’art. 13, lett. b), della Convenzione dell’Aja del 1980. In queste circostanze, la Corte ha ritenuto quindi impossibile accertare se le autorità portoghesi avessero effettivamente tenuto conto dell’interesse superiore della persona minorenne.
Infine, la Corte ha criticato la decisione delle autorità portoghesi di adottare misure coercitive nei confronti di una persona minorenne, che all’epoca aveva solo sette anni e che era stata trattenuta in una stazione di polizia per diverse ore.
Tutte le argomentazioni che precedono hanno indotto la Corte di Strasburgo ad accertare una violazione dell’art. 8 CEDU da parte del Portogallo, nei confronti di entrambi i ricorrenti.

1 commento
Questo caso dimostra come l’attuale assetto giurisdizionale, privilegiando artificiosamente il formalismo a scapito della sostanza, finisca per tradire il principio secondo cui la giustizia deve mirare alla composizione effettiva della lite. In altri termini, la Corte ci ricorda che la giustizia non si esaurisce nell’emanazione di un provvedimento, ma si realizza pienamente solo attraverso il rispetto concreto e attuale dei diritti fondamentali.