Corte di cassazione, sezione I, sentenza 9 maggio 2025, n. 12284 – ECLI:IT:CASS:2025:12284CIV
Nel contesto di una sottrazione internazionale, la residenza abituale della persona minorenne in tenera età deve essere accertata in rapporto all’integrazione e alle relazioni socio-lavorative del genitore che in via principale lo accudisce (nel caso di specie, la madre). In questo senso si è espressa la Corte di cassazione nella sentenza 9 maggio 2025, n. 12284, in linea di continuità con precedenti arresti.
I fatti
La pronuncia origina dal trasferimento di un minorenne in Italia ad opera della madre e dalla decisione del Tribunale per i minorenni di Cagliari di ordinarne l’immediato ritorno nel Regno Unito, quale Paese di provenienza. La normativa di riferimento doveva pertanto ravvisarsi nella Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori.
La madre proponeva il ricorso per cassazione, lamentando l’errata valutazione circa la residenza abituale del bambino, che era nato nel Regno Unito nel 2022 e che era stato condotto in Sardegna dalla madre quando aveva un anno e sette mesi. Si contestava altresì l’omessa valutazione circa l’applicabilità del motivo ostativo di cui all’art. 13, lett. b) della Convenzione dell’Aja, in quanto il Tribunale per i minorenni avrebbe deciso di non esaminare le allegazioni di maltrattamenti ad opera del padre, subiti sia dalla madre che dal figlio.
La pronuncia
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, rinviando la causa al Tribunale per i minorenni in diversa composizione per un nuovo esame.
Con riguardo all’individuazione della residenza abituale della persona minorenne, la Corte ha fatto riferimento alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea e in particolare alla sentenza Mercredi (causa C-497/10 PPU), la quale si riferisce a minori in tenera età. In tali ipotesi, occorre tenere in considerazione la totale dipendenza del minore dalla madre e pertanto valutare le ragioni e la durata dell’effettivo radicamento di quest’ultima nel territorio dello Stato, “in particolare verificando se tale soggiorno denoti un’apprezzabile integrazione nell’ambiente sociale della madre, della quale partecipa anche il minore, pur non potendosi trascurare l’altro genitore con il quale il minore mantenga contatti regolari” (si citano a tal proposito, inter alia, Cass. n. 32194/2022, sulla quale si veda questo post, e Cass. sez. un. n. 8042/2018). Il Tribunale per i minorenni avrebbe omesso di vagliare adeguatamente, sulla base di un accertamento concreto, la residenza abituale del minore, essendosi basato unicamente su aspetti formali quali la sola nascita e residenza del medesimo nel Regno Unito.
Circa l’omessa valutazione del motivo ostativo di cui all’art. 13, lett. b) della Convenzione dell’Aja del 1980, la suprema Corte ha censurato la decisione del giudice di primo grado di non esaminare le allegazioni di maltrattamenti ad opera del padre del bambino, rimettendo ogni valutazione in merito al giudice inglese. Infatti, le condotte dell’altro genitore riconducibili al motivo ostativo di cui all’art. 13, lett. b), devono essere accertate e valutate dal giudice adito per il ritorno, il quale – soltanto dopo averle accertate – potrà eventualmente affermare che si tratta di elementi incidenti sull’affidamento e non sull’ambito di applicazione dell’art. 13 della Convenzione.
