Corte di giustizia UE, sentenza 2 dicembre 2025, causa C‑34/24, Apple Store Nederland – ECLI:EU:C:2025:936
Con sentenza 2 dicembre 2025 (causa C-34/24), la Corte di giustizia dell’UE si è pronunciata per la prima volta sull’interpretazione dell’art. 7, punto 2 del regolamento (UE) n. 1215/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (c.d. “Bruxelles I bis”) in relazione ad un’azione rappresentativa di classe.
In particolare, la class action di cui al procedimento principale, avviata da due fondazioni di diritto olandese con sede ad Amsterdam, la Stichting Right to Consumer Justice e la Stichting App Stores Claims, era volta al risarcimento dei danni causati da condotte anticoncorrenziali adottate da Apple Distribution International Ltd., società di diritto irlandese che distribuisce nell’UE i prodotti Apple, e Apple Inc., società di diritto americano (congiuntamente “Apple“).
I procedimenti principali
Apple si serve di una App Store, una piattaforma di vendita online sviluppata e gestita dalla stessa società, che prevede anche un sistema di pagamento attraverso il quale possono essere acquistate applicazioni per i prodotti digitali di Apple, ivi proposti in esclusiva. Le applicazioni possono essere sviluppate anche da terzi che, per avvalersi della piattaforma, concludono un accordo con Apple, la quale trattiene sino al 30% del prezzo di vendita a titolo di commissione. Per accedere all’App Store, l’utente deve creare un profilo (“Apple ID“) e, quando indica i Paesi Bassi come paese da cui vi accede, viene automaticamente diretto verso il “negozio online” specifico (“App Store NL“). Sebbene abbia la possibilità di modificare il paese associato al suo profilo, per farlo, l’utente deve accettare di sottoscrivere nuove condizioni e disporre di un metodo di pagamento valido in tale paese.
Le fondazioni attrici, in rappresentanza di persone che lamentano di aver subito danni da condotte anticoncorrenziali di Apple, avviano due azioni rappresentative dinanzi al Tribunale di Amsterdam (Paesi Bassi), deducendo che Apple detenga una posizione dominante nel mercato della distribuzione delle applicazioni per i dispositivi Apple e nel sistema di pagamento dell’App Store. Apple abuserebbe di tale posizione, riscuotendo una commissione eccessiva e fissando in maniera verticale i prezzi, in violazione, rispettivamente, degli articoli 102 e 101 del TFUE.
Apple contesta la competenza giurisdizionale del giudice olandese sulla base dell’art. 7, punto 2, del regolamento Bruxelles I bis: l’evento dannoso non sarebbe avvenuto nei Paesi Bassi e, in particolare, ad Amsterdam. In subordine, sostiene che tale giudice possa essere competente solo per le domande riguardanti gli utenti che hanno effettuato acquisti ad Amsterdam, nell’App Store NL. Rispetto a tutte le altre domande, il giudice del rinvio non avrebbe la competenza giurisdizionale o territoriale sulla base di tale disposizione. Con sentenza interlocutoria, il giudice del rinvio stabilisce che, in relazione alla convenuta con sede in Irlanda, si applichi il regolamento, mentre in relazione all’altra, la competenza giurisdizionale sia stabilita secondo il diritto interno.
Il giudice olandese ricorda come l’art. 7, punto 2, del regolamento Bruxelles I bis attribuisca la competenza giurisdizionale sia all’autorità del luogo dell’evento generatore del danno sia a quella del luogo in cui tale danno si è concretizzato. Tuttavia, in relazione alla violazione dell’art. 101 TFUE, non rileva alcun evento concreto che avrebbe avuto luogo nei Paesi Bassi. Invece, in relazione alla violazione dell’art. 102 TFUE e, in linea con quanto stabilito dalla Corte di giustizia nella sentenza 5 luglio 2018, causa C‑27/17, flyLAL-Lithuanian Airlines, il giudice deterrebbe la competenza giurisdizionale: gli atti compiuti da Apple per porre in essere lo sfruttamento abusivo della sua posizione dominante si collocherebbero nei Paesi Bassi.
Il giudice si chiede se sia fondata anche la propria competenza territoriale. Questa, nell’ipotesi di acquisti effettuati in più luoghi, è da individuarsi nel luogo di acquisto del bene o nella sede sociale dell’impresa acquirente lesa, in base all’art. 7, punto 2, del regolamento Bruxelles I bis e alla luce della sentenza 15 luglio 2021 (causa C-30/20, RH c. AB Volvo). Nel caso di specie, tuttavia, tali criteri non sono agevolmente localizzabili: gli acquisti delle applicazioni sono stati effettuati attraverso una piattaforma online e sono scaricabili in tutto il mondo. Riferirsi, poi, all’ulteriore criterio della sede dell’acquirente comporterebbe la determinazione della competenza territoriale in capo a undici circoscrizioni del Regno dei Paesi Bassi, alimentando il rischio di decisioni divergenti, in contrasto con i principi di economia processuale e di buona amministrazione della giustizia.
Il giudice olandese chiede dunque alla Corte di giustizia:
- cosa debba intendersi per “luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto”, ai sensi dell’art. 7, punto 2, del regolamento Bruxelles I bis, in un caso come quello oggetto dei procedimenti principali;
- se rilevi, in tale contesto, che i procedimenti interessino azioni attivate, ai sensi del diritto olandese, da una persona giuridica in rappresentanza, in forza di un diritto proprio, di interessi collettivi di utenti con sede in circoscrizioni diverse all’interno di uno Stato membro;
- nel caso in cui siano competenti territorialmente giudici diversi all’interno di uno Stato membro, se l’art. 7, punto 2, del regolamento Bruxelles I bis osti all’applicazione del diritto nazionale che consenta la concentrazione delle azioni dinanzi ad un unico giudice.
La pronuncia della Corte
La Corte ribadisce l’esigenza di interpretare autonomamente e in maniera restrittiva la norma sulla giurisdizione speciale in materia di illeciti contenuta all’art. 7, punto 2, del regolamento Bruxelles I bis, in deroga alla regola generale del foro del domicilio del convenuto di cui all’art. 4 del regolamento (tra le altre, sentenze 12 maggio 2021, Vereniging van Effectenbezitters, causa C‑709/19, punto 24, e 22 febbraio 2024, FCA Italy e FPT Industrial, causa C‑81/23, punto 23). Tale regola speciale è fondata sull’esistenza di un rapporto di collegamento particolarmente stretto tra la contestazione e i giudici del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto, ed è informata a ragioni di buona amministrazione della giustizia e di razionalità processuale: per ragioni di prossimità, tale giudice è il più idoneo a conoscere della controversia, anche ai fini dell’acquisizione delle prove.
La Corte ricorda come la nozione di “luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto” riguardi sia il luogo in cui si è concretizzato il danno sia quello dell’evento generatore di tale danno (sentenza 30 novembre 1976, Bier, causa 21/76, punti 24 e 25, e sentenza 6 ottobre 2021, Sumal, causa C‑882/19, punto 65). In caso di danni patrimoniali causati da uno sfruttamento abusivo di una posizione dominante, ai sensi dell’art. 102 TFUE, l’evento generatore del danno risiede nell’attuazione di tale sfruttamento, ossia negli atti compiuti dall’impresa dominante per metterlo in pratica, in particolare proponendo e applicando prezzi predatori sul mercato interessato. Il luogo in cui si è concretizzato il danno, qualora il mercato interessato dalla condotta anticoncorrenziale si trovi nello Stato membro sul cui territorio è avvenuto, si colloca in tale Stato membro (sentenza 5 luglio 2018, flyLAL-Lithuanian Airlines, cit., punti 52 e 40).
La Corte si concentra poi sull’interpretazione dell’art. 7, punto 2, del regolamento Bruxelles I bis ai fini dell’individuazione della competenza giurisdizionale nel caso di un’azione rappresentativa proposta da un’entità legittimata a difendere gli interessi collettivi di una pluralità di utenti non identificati, ma identificabili.
In relazione alla natura del danno, secondo la Corte, occorre operare una distinzione tra, da un lato, il danno iniziale, derivante direttamente dall’evento causalmente determinante, il cui luogo di insorgenza potrebbe giustificare la competenza del giudice di tale luogo a norma dell’art. 7, punto 2 e, dall’altro, le conseguenze pregiudizievoli successive che non sono atte a fondare un’attribuzione di competenza sulla base di tale disposizione (sentenza 22 febbraio 2024, FCA Italy e FPT Industrial, causa C‑81/23 punto 28). Invero, la nozione di “luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto” non può essere interpretata estensivamente fino a ricomprendere qualsiasi luogo in cui possono essere risentite le conseguenze dannose di un evento che abbia già provocato un danno effettivamente verificatosi in un altro luogo (sentenza 19 settembre 1995, Marinari, causa C‑364/93, punto 14).
Nel caso di cui ai procedimenti principali, un danno costituito da costi supplementari derivanti dall’imposizione di commissioni elevate agli sviluppatori che si ripercuotono sui prezzi fatturati agli utenti finali delle applicazioni costituisce la conseguenza immediata delle condotte anticoncorrenziali asserite dalle parti attrici e rappresenta un danno diretto, che consente di affermare, in linea di principio, la competenza giurisdizionale e territoriale delle autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio si è concretizzato.
In relazione alla possibilità che l’art. 7, punto 2, del regolamento Bruxelles I bis consenta, in base al diritto nazionale, la concentrazione delle azioni dinanzi ad un unico giudice, la Corte osserva che in circostanze del genere non si possa esigere che un giudice, ai fini della determinazione della propria competenza territoriale, identifichi per ciascuna presunta vittima individualmente considerata il luogo preciso di concretizzazione del danno potenzialmente subito, dal momento che tali vittime non sono individualizzate nel momento in cui detto giudice verifica la propria competenza, né che esso proceda all’identificazione di una o più delle vittime in parola.
In conclusione, la Corte stabilisce che l’art. 7, punto 2, del regolamento Bruxelles I bis debba essere interpretato nel senso che all’interno del mercato di uno Stato membro interessato dall’attuazione di condotte anticoncorrenziali, come quelle del caso di specie, ogni autorità giurisdizionale di detto Stato, che sia competente per materia a conoscere di un’azione rappresentativa, detiene la competenza giurisdizionale e territoriale, sulla base del luogo in cui si è concretizzato il danno, nei confronti di tutti questi utenti.
