Cass., sez. un. civ., ordinanza 30 ottobre 2020, n. 24110
Con ordinanza n. 24110 del 2020, la Corte di cassazione, pronunciandosi su di un regolamento di giurisdizione, è intervenuta su alcune questioni concernenti il regolamento n. 1215/2012 sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni (“Bruxelles I bis“), segnatamente in tema di connessione (art. 8, n. 1) e luogo in cui l’evento è avvenuto in ipotesi di truffa finanziaria (art. 7, n. 2).
I fatti
Gli investitori italiani, per il tramite di una banca inglese, investivano somme di denaro presso esperti finanziari, nella specie una società inglese interamente amministrata e partecipata da cittadino italiano domiciliato in Italia, perché venissero costituiti dei trust di investimento. Gli attori, scoperto che le somme raccolte erano state invece interamente spese in case di gioco in Italia, citavano in giudizio la banca per violazione degli obblighi di monitoraggio, nonché l’amministratore della società inglese e la suddetta società a titolo di responsabilità civile. L’azione veniva avviata presso il Tribunale di Aosta, dinanzi al quale i convenuti costituiti eccepivano il difetto di giurisdizione del giudice adito.
La pronuncia
La Corte di cassazione conferma la giurisdizione italiana nei confronti dell’amministratore della società straniera. Benché la notifica avesse seguito le regole di cui all’art. 143 c.p.c., tale circostanza non vale, secondo la Corte, a provare che il convenuto non è automaticamente più domiciliato in Italia e, dunque, che non sussiste più la giurisdizione universale delle corti italiane ex art. 4 del regolamento Bruxelles I bis.
Giustificata la competenza giurisdizionale nei confronti di uno dei convenuti, la Corte di cassazione volge l’attenzione alla banca straniera e alla società di investimenti straniera, ritenendo applicabile l’art. 8, n. 1 del regolamento Bruxelles I bis, a norma del quale “Una persona domiciliata in uno Stato membro può … essere convenuta in caso di pluralità di convenuti, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui uno di essi è domiciliato, sempre che tra le domande esista un collegamento così stretto da rendere opportuna una trattazione unica e una decisione unica onde evitare il rischio di giungere a decisioni incompatibili derivanti da una trattazione separata”.
Per la Corte di cassazione, nel caso di specie sussiste una simile connessione tra cause, non essendo dirimente in senso contrario la circostanza che la responsabilità invocata dalle parti attrici fosse fondata su titoli diversi, segnatamente di natura contrattuale per la banca ed extracontrattuale per la società di investimenti. Per quanto la norma debba essere oggetto di interpretazione restrittiva, in quanto eccezione alla regola generale dell’actor sequitur forum rei, per la Corte di cassazione esiste tra le due azioni un vincolo di subordinazione che potrebbe portare ad un contrasto tra giudicati, piuttosto che ad una mera incoerenza tra giudicati, laddove le questioni venissero risolte da giudice diversi.
In ultima analisi, la Corte di cassazione si sofferma anche sulla nozione di “luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto” di cui all’art. 7, n. 2 del regolamento Bruxelles I bis. Anche richiamando la sentenza Volkswagen AG della Corte di giustizia dell’UE (Verein für Konsumenteninformation v Volkswagen AG, C-343/19), la Corte ritiene che nel caso di specie, ove gli attori abbiano patito un danno finanziario, tale luogo possa localizzarsi in Italia, dove le somme sono state prima collezionate e poi illecitamente spese.
