Il ricorso del passeggero nei confronti del vettore aereo rientra nella nozione di “materia contrattuale” anche in assenza di contratto tra le parti se il volo era previsto da un contratto di viaggio “tutto compreso” stipulato con un’agenzia

di Antonio Zullo

Corte di giustizia UE, sentenza 26 marzo 2020, causa C-215/18, Libuše Králová c. Primera Air Scandinavia A/S – ECLI:EU:C:2020:235

Con sentenza 26 marzo 2020 (causa C-215/18), la Corte di giustizia ha fornito chiarimenti sull’interpretazione della nozione “materia contrattuale” di cui al regolamento n. 44/2001 sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni (“Bruxelles I”) nei casi in cui tra il passeggero e il vettore aereo non sia stato concluso alcun contratto ma il volo operato da tale vettore sia previsto da un contratto di viaggio “tutto compreso”, inclusivo di alloggio, stipulato con l’agenzia di viaggi.

Il procedimento principale

Il procedimento principale riguarda una controversia tra una passeggera domiciliata a Praga, la sig.ra Králová, e una società commerciale di trasporto aereo con sede in Danimarca (la Primera Air Scandinavia A/S) relativa al riconoscimento di una compensazione pecuniaria per ritardo prolungato di un volo da Praga (Repubblica ceca) a Keflavík (Islanda) operato dalla Primera. L’adito tribunale del distretto di Praga si è dichiarato incompetente a conoscere di detto ricorso per il fatto che la sig.ra Králová aveva concluso il contratto di trasporto non con la Primera, bensì con l’agenzia di viaggi FIRO-tour. La Corte suprema della Repubblica ceca ha tuttavia annullato il relativo provvedimento (frattanto confermato anche in appello) con rinvio al medesimo tribunale di prima istanza, il quale ha dunque deciso di sospendere il procedimento e di chiedere chiarimenti alla Corte di giustizia.

La pronuncia

Dopo aver ribadito che l’articolo 5, n. 1 del regolamento n. 44/2001 non esige la conclusione di un contratto, la Corte evidenzia che tale norma deve intendersi basata sulla causa dell’azione in giudizio e non sull’identità delle parti e che è quindi indispensabile individuare l’obbligazione dedotta in giudizio. La Corte si chiede se possa ritenersi che un vettore aereo, che non abbia concluso alcun contratto di trasporto con il passeggero e che abbia operato un volo previsto da un contratto di viaggio “tutto compreso” stipulato da un terzo, soddisfi un obbligo liberamente assunto nei confronti di un’altra parte (e sul quale si basa l’azione del ricorrente) e giunge alla conclusione che dall’articolo 3, par. 5 del regolamento n. 261/2004 si possa evincere che quando un vettore aereo operativo che non abbia stipulato un contratto con il passeggero ottemperi alle obbligazioni previste da tale regolamento, si debba considerare che detto vettore agisce per conto della persona che ha stipulato il contratto con tale passeggero (vale a dire l’agenzia di viaggi), ottemperando cioè ad obbligazioni assunte liberamente nei confronti della controparte contrattuale del passeggero interessato. Poiché tali obbligazioni trovano la loro fonte nel contratto di viaggio “tutto compreso” concluso con l’agenzia di viaggi, il ricorso deve considerarsi come rientrante nella materia contrattuale.

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