Sull’opponibilità della clausola di proroga di giurisdizione e l’operatività delle tutele per i consumatori nei confronti del cessionario professionista

by Giulio Monga

Corte di giustizia UE, sentenza 18 novembre 2020, causa C‑519/19, Ryanair DAC c. DelayFix, già Passenger Rights sp. z o.o. – ECLI:EU:C:2020:933

Con sentenza 18 novembre 2020 (causa C-519/19), la Corte di giustizia ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla rilevanza, nei confronti del cessionario, di una clausola di proroga della giurisdizione contenuta in un contratto originariamente sottoscritto da un creditore cedente qualificabile come consumatore.

Il procedimento principale

La società polacca Passenger Rights sp. zo.o (in seguito divenuta DelayFix), specializzata nel recupero dei crediti dei passeggeri aerei, conviene innanzi ad un giudice polacco la compagnia aerea Ryanair DAC, con sede a Dublino (Irlanda), chiedendo – ai sensi del regolamento n. 261/2004 sulla compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato – il risarcimento dei danni subiti, a causa della cancellazione di un volo, da un passeggero che le aveva ceduto il relativo credito nei confronti della Ryanair. La Ryanair eccepisce il difetto della giurisdizione polacca sulla base di una clausola, contenuta nel contratto originariamente sottoscritto dal creditore cedente, che conferisce competenza esclusiva alle autorità giudiziarie irlandesi, inducendo il giudice del rinvio a chiedere chiarimenti in merito alla rilevanza, nei confronti del creditore cessionario, degli accordi di proroga della giurisdizione ai sensi dell’art. 25 del regolamento n. 1215/2012 sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni (“Bruxelles I bis”) contenuti nel contratto ceduto. Il giudice del rinvio si interroga inoltre in merito all’operatività, nei confronti di un professionista cessionario di un credito di un consumatore, della tutela prevista dalla direttiva 93/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori e della disciplina di favore prevista dalla sezione 4 del capo II del Regolamento Bruxelles I bis.

La pronuncia

La Corte ricorda innanzi tutto come l’art. 25, par. 1 del regolamento Bruxelles I bis non precisi se una clausola attributiva di competenza possa essere ceduta a un terzo, parte di un contratto ulteriore e che subentri, totalmente o parzialmente, nei diritti e negli obblighi di una delle parti del contratto iniziale. Aggiunge la Corte che soltanto nel caso in cui, conformemente al diritto nazionale applicabile al merito, il terzo sia subentrato alla parte originaria nei suoi diritti e obblighi, la clausola attributiva di competenza, cui egli non ha prestato il suo consenso, potrebbe vincolarlo. La Corte afferma quindi che tale clausola, inserita in un contratto di trasporto concluso tra un passeggero (consumatore) e una compagnia aerea (professionista), non può essere opposta da quest’ultima a una società di recupero crediti alla quale il passeggero ha ceduto il suo credito per contestare la competenza di un giudice a conoscere di un’azione risarcitoria intentata nei confronti della compagnia aerea sulla base del regolamento n. 261/2004 a meno che, ai sensi della normativa dello Stato i cui giudici sono designati in tale clausola, detta società di recupero crediti sia subentrata al contraente iniziale in tutti i suoi diritti e obblighi. La Corte aggiunge inoltre che tale clausola, inserita originariamente in un contratto concluso tra un consumatore e un professionista senza essere stata oggetto di negoziato individuale e che attribuisce una competenza esclusiva al giudice nel cui foro si trova la sede del professionista, deve essere considerata abusiva, ai sensi dell’art. 3, par. 1, della direttiva 93/13/CEE, anche nel caso in cui l’azione di risarcimento sia intentata da un terzo professionista cessionario del contratto.

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