Sul foro della succursale e sulla proroga tacita della giurisdizione in un contratto di trasporto aereo concluso online

18 Ottobre 2020 by Ester di Napoli

Corte di giustizia UE, sentenza 11 aprile 2019, causa C‑464/18, ZX c. Ryanair DAC– ECLI:EU:C:2019:311

Con sentenza 11 aprile 2019 (causa C‑468/18), la Corte di giustizia ha fornito chiarimenti sulla competenza giurisdizionale del foro della succursale e sul meccanismo della proroga tacita ai sensi, rispettivamente, degli articoli 7, n. 5 e 26 del regolamento n. 1215/2012 sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni (“Bruxelles I bis”), nel quadro di un contratto di trasporto aereo concluso online.

Il procedimento principale

Il procedimento principale riguarda la richiesta, dinanzi al giudice spagnolo, di una compensazione pecuniaria nei confronti di una compagnia aerea con sede in Irlanda, ai sensi del regolamento n. 261/2004 in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato. La parte ricorrente non è né domiciliata né residente in Spagna, mentre la compagnia convenuta ha una succursale a Girona. Il giudice del rinvio si chiede se possa configurarsi in suo favore la competenza giurisdizionale a conoscere della controversia di cui al procedimento principale in base al foro della succursale e, contestualmente, come debba intendersi una proroga tacita ai sensi dell’art. 26 del regolamento Bruxelles I bis, dal momento che il convenuto non ha eccepito la competenza del giudice adito.

La pronuncia

La Corte ricorda che la nozione di “succursale” presuppone, tra le altre cose, l’esistenza di un centro operativo che si manifesti come un’estensione di una casa madre e che sia provvisto di direzione e attrezzato in modo da poter trattare affari con terzi (sentenze 19 luglio 2012, Mahamdia, causa C‑154/11, punto 48 e 5 luglio 2018, fly LAL-Lithuanian Airlines, causa C‑27/17, punto 59). Dal momento che il biglietto è stato acquistato su internet, niente suggerisce che il contratto di trasporto tra il ricorrente e la compagnia aerea sia stato stipulato con l’intervento della succursale. Quanto alla proroga tacita, la Corte ricorda che l’art. 26, par. 1, prima frase, del regolamento Bruxelles I bisprevede la comparizione del convenuto per tutte le controversie in cui la competenza del giudice adito non risulti da altre disposizioni di tale regolamento (sentenze 20 maggio 2010, ČPP Vienna Insurance Group, causa C‑111/09, punto 21, e 27 febbraio 2014, Cartier parfums-lunettes e Axa Corporate Solutions assurances, causa C‑1/13, punto 34). Nel caso di specie, tuttavia, il convenuto non ha formulato osservazioni né è comparso, per cui non può configurarsi una proroga tacita della giurisdizione.