L’azione di uno Stato a tutela del consumatore rientra nella materia civile e commerciale

di Antonio Zullo

Corte di giustizia UE, sentenza 16 luglio 2020, causa C-73/19, Belgische Staat c. Movic BV + altri – ECLI:EU:C:2020:568

Con sentenza 16 luglio 2020 (causa C-73/19), la Corte di giustizia ha fornito chiarimenti sull’interpretazione della nozione di “materia civile e commerciale” che delimita l’ambito di applicazione del regolamento n. 1215/2012 sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni (“Bruxelles I bis”) nel quadro di una controversia tra le autorità belghe ed alcune società private.

Il procedimento principale

Il procedimento principale riguarda una controversia tra le autorità belghe ed alcune società che hanno praticato la rivendita, in Belgio, tramite siti internet da esse gestiti, di biglietti d’ingresso ad eventi ad un prezzo superiore a quello iniziale. Dopo essere state convenute in giudizio dinanzi al presidente del Tribunale delle imprese di Anversa, le società hanno sollevato un’eccezione di incompetenza internazionale dei giudici belgi, sostenendo che le autorità belghe avrebbero agito nell’esercizio di pubblici poteri, di modo che le loro azioni giudiziarie non rientrerebbero nell’ambito di applicazione del regolamento Bruxelles I bis, il cui art. 1, par. 1, ne esclude l’applicabilità ai casi di responsabilità dello Stato per atti od omissioni nell’esercizio di pubblici poteri (c.d. acta iure imperii).

La pronuncia

Dopo aver ribadito che talune controversie tra un’autorità pubblica e un soggetto di diritto privato possono senz’altro rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento Bruxelles I bis, la Corte evidenzia che la situazione è diversa laddove l’autorità pubblica agisca nell’esercizio dei suoi pubblici poteri. Nel caso di specie, però, è emerso che le autorità belghe, al pari delle associazioni a tutela dei consumatori, hanno la facoltà di adire il presidente del tribunale delle imprese allo scopo di ottenere l’accertamento della violazione della normativa nazionale in materia, di talché la posizione processuale delle autorità belghe è, sotto questo profilo, paragonabile a quella di un organismo per la tutela dei consumatori. La Corte esamina altresì il profilo della raccolta degli elementi di prova e rileva che escludere un’azione intentata da un’autorità pubblica dall’ambito di applicazione del regolamento Bruxelles I bis per il solo fatto dell’uso, da parte di tale autorità, di elementi di prova raccolti grazie alle sue prerogative, indebolirebbe l’efficacia pratica dei mezzi di attuazione della tutela dei consumatori riconosciuti dal legislatore dell’Unione, precisando ad ogni modo che la mera raccolta ed elaborazione di censure o di elementi di prova, come potrebbe fare un’associazione di consumatori, non possono equivalere all’esercizio di tali prerogative di pubblico potere, circostanza che spetterebbe in ogni caso al giudice del rinvio verificare. La Corte giunge così alla conclusione che l’azione intentata dalle autorità belghe per accertare la sussistenza di reati che configurano pratiche commerciali sleali asseritamente illecite rientra nella nozione di “materia civile e commerciale”, ai sensi dell’art. 1, par. 1, del regolamento n. 1215/2012.

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