Obbligazioni alimentari e azione di regresso dell’ente pubblico

by Francesco Pesce

Corte di giustizia UE, sentenza 17 settembre 2020, causa C-540/19, WV c. Landkreis Harburg – ECLI:EU:C:2020:732

Con sentenza del 17 settembre 2020, la Corte di giustizia è tornata sul tema dell’azione introdotta da un ente pubblico che, dopo aver versato alcune somme a titolo alimentare ad un soggetto creditore di alimenti, si sia surrogato nella posizione creditoria di quest’ultimo ed abbia dunque agito in via di regresso nei confronti del debitore inadempiente. Il tema viene affrontato dalla Corte alla luce del regolamento n. 4/2009 in materia di obbligazioni alimentari.

Il procedimento principale

WV è un soggetto residente a Vienna (Austria) ed è tenuto, ai sensi del diritto tedesco, al versamento di un assegno alimentare nei confronti della madre, la quale risiede in un istituto per anziani presso Colonia (Germania).
Tuttavia, a partire dall’aprile del 2017, il Landkreis Harburg (ente locale di riferimento) provvede direttamente al versamento di prestazioni sociali nei confronti della madre di WV, a norma del diritto tedesco. L’ente sostiene di essersi surrogato nel diritto della beneficiaria della prestazione sociale (alimentare) nei confronti di WV.
L’ente richiedente introduce dunque un’azione di regresso in materia di alimenti, diretta contro WV, innanzi alle competenti autorità giurisdizionali tedesche. Queste ultime, però, dubitano che il titolo di giurisdizione fondato sulla residenza abituale del creditore (di cui all’art. 3, lett. b), del regolamento n. 4/2009) possa essere utilmente invocato anche nel caso in cui l’azione non sia introdotta dal creditore medesimo bensì, come in questo caso, da una persona giuridica
surrogatasi nei suoi diritti. Se così non fosse, la competenza giurisdizionale dovrebbe essere riconosciuta al foro austriaco di Vienna, in applicazione del tradizionale criterio fondato sulla residenza abituale del convenuto (ed accolto dal regolamento sub art. 3, lett. a).

La pronuncia
Il tema della competenza giurisdizionale nell’azione di regresso dell’ente pubblico era già stato esaminato nel vigore della Convenzione di Bruxelles del 1968: in quel caso la Corte aveva ritenuto che il foro del creditore di alimenti – pure previsto a titolo di eccezione, in materia, dall’art. 5, n. 2, della Convenzione – non potesse essere utilmente invocato ad opera dell’ente pubblico, posto che esso, laddove eserciti un’azione di regresso contro un debitore di alimenti, non si trova in una situazione di inferiorità nei confronti di quest’ultimo (sentenza 15 gennaio 2004, Blijdenstein, causa C-433/01, spec. punti 30-31).
Con un revirement largamente ricondotto al mutato quadro normativo di riferimento (nella sistematica del sopravvenuto regolamento n. 4/2009, il forum creditoris non rappresenta più un’ipotesi eccezionale e derogatoria, come tale meritevole di un’interpretazione restrittiva), con la presente sentenza la Corte di giustizia afferma che l’ente pubblico può avvalersi del foro del creditore di cui all’art. 3, lett. b, del regolamento n. 4/2009. Si tratta di una soluzione che risulterebbe conforme agli obiettivi perseguiti dallo strumento normativo (in primis prossimità tra il giudice competente e il creditore di alimenti, nonché facilitazione del recupero transnazionale, anche alla luce del possibile diniego di giustizia che potrebbe derivare dallo spostamento della residenza del debitore in un Paese terzo).
Deve tuttavia evidenziarsi come il dato letterale del regolamento paia militare nella direzione opposta: se da un lato la norma definitoria di cui all’art. 2, par. 1, n. 10, chiarisce come il termine “creditore” debba riferirsi a “qualsiasi persona fisica a cui sono dovuti o si presume siano dovuti alimenti“, l’art. 64 introduce un’apposita eccezione (solo) in tema di riconoscimento transfrontaliero delle decisioni, laddove precisa come “ai fini di una domanda di riconoscimento e di dichiarazione di esecutività o di esecuzione di decisioni, il termine “creditore” comprende l’ente pubblico che agisce per conto di una persona cui siano dovuti alimenti o un ente al quale sia dovuto il rimborso di prestazioni erogate in luogo degli alimenti“.

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