Sulla competenza giurisdizionale in materia di assicurazioni e sulla nozione di succursale ai sensi del regolamento Bruxelles I bis

by Lisa Stivanello

Corte di giustizia UE, sentenza 20 maggio 2021, causa C-913/19 – ECLI:EU:C:2021:399

Con sentenza 20 maggio 2021, la Corte di giustizia ha fornito chiarimenti sulla competenza giurisdizionale nelle controversie di ambito assicurativo ai sensi del regolamento n. 1215/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. Con la pronuncia, la Corte ha stabilito che nel caso di cessione dei crediti di responsabilità civile, il cessionario professionista non gode delle norme speciali sulla competenza dettate in favore del terzo danneggiato. La Corte ha chiarito poi i criteri per stabilire quando una società possa definirsi succursale, agenzia, o altra sede di attività ai sensi dell’articolo 7, punto 5, del regolamento.

I fatti e il procedimento principale

Il procedimento principale trae origine da un sinistro stradale verificatosi in Polonia. La persona lesa cedeva ad un professionista (CNP) il credito vantato nei confronti della compagnia di assicurazioni danese Gefion. Quest’ultima incaricava della liquidazione un’altra compagnia del luogo in cui si era svolto l’incidente (la Crawford Polska sp. Z.o.o.). La CNP, insoddisfatta dell’importo liquidato dalla compagnia, agiva contro quest’ultima dinanzi al Tribunale circondariale di Białystok, Polonia (Sąd Rejonowy w Białymstoku), ottenendo un’ingiunzione di pagamento. La Gefion si opponeva all’ingiunzione contestando la competenza dei giudici polacchi. Sul punto, la Gefion adduceva che la CNP non potesse promuovere giudizi in materia di assicurazioni dinanzi a un giudice di uno Stato membro diverso da quello in cui ha sede l’assicuratore. Infatti, esercitando professionalmente l’attività di acquisizione dei crediti nel settore assicurativo, la CNP non poteva essere considerata contraente dell’assicurazione e, come tale, beneficiare delle norme sulla competenza speciale previste nella sezione 3 del capo II del regolamento n. 1215/2012.
Nutrendo dubbi sul punto e, in particolare, sull’interpretazione della nozione di “succursale, agenzia o qualsiasi altra sede d’attività”, ai sensi di detto regolamento, il Tribunale circondariale di Białystok sospendeva il procedimento investendo la Corte di giustizia con tre questioni pregiudiziali. 
Il giudice del rinvio con la prima e terza questione chiedeva se, nel caso di specie, l’interpretazione dell’art. 13, par. 2, in combinato disposto con l’articolo 10 del regolamento sul foro speciale in materia assicurativa, non escluda comunque la determinabilità della competenza giurisdizionale anche in base all’art. 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 oppure, in base all’art. 7, punto 5.
In caso di risposta positiva, il giudice del rinvio chiedeva se una società che liquida i danni patrimoniali nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria di responsabilità civile automobilistica, agendo in nome e per conto di un’impresa di assicurazione con sede in uno Stato membro diverso, possa ritenersi una succursale, un’agenzia o altra sede d’attività di tale impresa, ai sensi dell’art. 7, punto 5, del regolamento.

La pronuncia

La Corte rileva che la competenza giurisdizionale in materia di assicurazioni è disciplinata esclusivamente dalla sezione 3 del capo II del regolamento e dai criteri di competenza richiamati dall’art. 10 della medesima sezione. L’art. 10 non richiama, tra i criteri di competenza pertinenti, quelli dell’art. 7, punto 2. Pertanto, detta disposizione non può trovare applicazione quando una controversia rientra nell’ambito di applicazione della sezione 3 capo II del regolamento.
A seguire, la Corte evidenzia che, in forza dell’art. 13, par. 2, del regolamento, il titolo di giurisdizione in materia di assicurazioni opera nelle sole ipotesi di azione diretta della parte lesa contro l’assicuratore.
La Corte ripercorre quindi alcuni suoi precedenti (ed in particolare la pronuncia Hofsoe) per ribadire che nei rapporti tra professionisti del settore assicurativo, come nel caso di specie, nessuna delle parti è in una posizione di debolezza rispetto all’altra.
La Corte conclude sostenendo che il combinato disposto degli articoli 13, par. 2, e 10 del regolamento sulla competenza speciale in materia di assicurazione non si applica alle controversie inerenti ai rapporti tra professionisti del settore assicurativo per carenza di una posizione di debolezza di una parte rispetto all’altra. Pertanto, la competenza giurisdizionale sulla controversia può fondarsi sull’articolo 7,  punto 2 (nonostante si tratti di controversia in materia di assicurazioni), o sull’art. 7, punto 5, del regolamento.
La Corte rammenta che i criteri di competenza speciale racchiusi nel capo II, sezione 2 (quali l’art. 7, punto 5) del regolamento devono essere interpretati in maniera autonoma e restrittiva e fondarsi sull’esistenza di un collegamento particolarmente stretto tra la controversia e il foro speciale. Solo a tali condizioni è possibile derogare alla regola generale del foro del domicilio del convenuto contenuta all’art. 4, par. 1, del regolamento.
La Corte prosegue l’analisi passando in rassegna i criteri elaborati dalla giurisprudenza sull’art. 7, punto 5, del regolamento per determinare se una controversia riguardi o meno l’esercizio di una succursale, di un’agenzia o di qualsiasi altra sede d’attività. La Corte conclude dichiarando che una società con sede in uno Stato membro incaricata da un’impresa di assicurazione stabilita in un differente Stato membro di liquidare i danni derivanti da un sinistro stradale è, agli effetti dell’art. 7, punto 5, una succursale, un’agenzia o in generale una sede di attività di quest’ultima se: (i) la società incaricata si manifesta in modo duraturo verso l’esterno come un’estensione dell’impresa di assicurazioni e (ii) dispone di una direzione attrezzata per trattare con terzi senza l’intermediazione dell’impresa di assicurazione.

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