La Cassazione in materia di litispendenza e divorzio

by Giulio Monga

Cass., sez. VI civ., ordinanza 4 febbraio 2021, n. 2654

Con ordinanza 4 febbraio 2021, n. 2654, la Corte di cassazione si è pronunciata in merito all’interpretazione dell’art. 7 della legge 31 maggio 1995, n. 218 di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, in occasione di un regolamento di giurisdizione, poi riqualificato in regolamento necessario di competenza, presentato nell’ambito di una causa di divorzio.

I fatti

Un cittadino italiano presentava un regolamento di competenza nei confronti di un’ordinanza del Tribunale di Milano con la quale era stata disposta la sospensione di un procedimento di divorzio a causa della litispendenza, tra le stesse parti, di un procedimento dinanzi all’autorità giudiziaria del Principato di Monaco.
La vicenda originava da una domanda di separazione presentata al Tribunale di Milano dalla moglie del ricorrente, anch’ella italiana e residente, come il marito, nel Principato di Monaco. Il giudizio di separazione si era chiuso nel 2019; nel 2017 la moglie aveva presentato domanda di divorzio dinnanzi al Tribunale di Monaco. Il marito aveva presentato la domanda di divorzio dinanzi al Tribunale di Milano in un momento successivo rispetto all’instaurazione del procedimento monegasco. Tuttavia, egli considerava l’autorità giudiziaria meneghina come previamente adita ai fini della litispendenza internazionale, invocando un’interpretazione evolutiva dell’art. 7 della legge n. 218/1995 che mutuasse i criteri interpretativi dell’art. 19 del regolamento n. 2201/2003 in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale (“Bruxelles II bis“).

La pronuncia

La Corte ha innanzi tutto escluso l’applicazione del regolamento Bruxelles II bis in favore dell’art. 7 della legge n. 218/1995, non essendo il Principato di Monaco uno Stato membro dell’UE.
La Corte ha quindi respinto l’interpretazione del marito, secondo cui la nozione di litispendenza di cui all’art. 19 del regolamento Bruxelles II bis – la quale avrebbe natura ampia ed elastica, ponendo sullo stesso piano le domande di separazione e divorzio ai fini della litispendenza internazionale – dovrebbe influenzare l’interpretazione del predetto art. 7 della legge n. 218/1995 per via del “bisogno di tutela giurisdizionale” tipico delle situazioni di crisi del matrimonio. A parere della Corte, infatti, l’art. 7 della legge n. 218/1995 deve avere un’interpretazione autonoma rispetto ai principi del diritto dell’Unione, non rilevanti nelle situazioni di litispendenza extra-europea. Tale norma deve, pertanto, essere interpretata sulla base della giurisprudenza della stessa Corte di cassazione, la quale esclude la sussistenza di un’identità di oggetto e titolo tra le domande di divorzio e di separazione.
Nel rigettare il ricorso, la Corte ha inoltre sottolineato come, essendosi nel frattempo estinto il procedimento di separazione instaurato in Italia, lo stesso non potesse in alcun modo condizionare lo svolgimento del procedimento di divorzio monegasco.


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