Corte di Cassazione, ordinanza 13.09.2022, n. 26869, ECLI:IT:CASS:2022:26869CIV
Con ordinanza n. 26869/2022, la Suprema Corte torna ad interpretare la norma di cui all’art. 33, par. 1, della Convenzione di Montréal del 1999 sul trasporto aereo internazionale, in tema di competenza giurisdizionale per azioni aquiliane da ritardo o soppressione del volo. La Corte si è soffermata, in particolare, sul titolo di giurisdizione, affermando che anche in mancanza di sede o di rappresentanza stabile del vettore straniero in Italia, la competenza giurisdizionale si radica in capo al giudice italiano qualora il soggetto trasportato abbia acquistato il biglietto aereo a mezzo Internet dal suo luogo di residenza sito in Italia.
I fatti
Il procedimento trae origine da un giudizio promosso da tre cittadini italiani presso il giudice di pace di Roma i quali, lamentando che il loro volo Monaco di Baviera – Sochi, operato da una società di aviotrasporto russa, avesse subito un considerevole ritardo, avevano chiesto il risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale.
Si era costituito in giudizio il vettore aereo eccependo il difetto di giurisdizione italiana, sul presupposto che il volo non fosse né decollato né atterrato presso alcun aeroporto italiano, in conformità all’interpretazione fornita dalla Corte di giustizia dell’UE riguardo all’art. 7 del regolamento (UE) n. 1215/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (“Bruxelles I bis“).
Il giudice di pace aveva respinto la domanda del vettore aereo sulla base del fatto che quest’ultimo vantava una rappresentanza commerciale in Italia e, valutando la domanda nel merito, aveva deciso di accogliere la stessa.
Il Tribunale di Roma, titolare della causa in appello, aveva confermato la sentenza, condividendone le tesi sia in rito che nel merito.
A questo punto il vettore aereo promuoveva ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo, reiterando l’eccezione di difetto di giurisdizione sulla base del fatto che l’art. 7 regolamento UE n. 1215/2012 consentiva il radicamento della giurisdizione presso il luogo di partenza (Germania) o, in alternativa, di arrivo (Russia) del volo aereo, a nulla rilevando la sussistenza di una rappresentanza commerciale della compagnia aerea in Italia.
La pronuncia
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso.
Preliminarmente, ha ritenuto non applicabile la normativa di cui al regolamento n. 1215/2012 sulla base del disposto di cui all’art. 71, par. 1, che sancisce come lo stesso regolamento “lascia impregiudicate le convenzioni, di cui gli Stati membri siano parti contraenti, che disciplinano la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materie particolari”. Tra queste convenzioni internazionali rientra senza dubbio la Convenzione di Montréal, applicabile al caso di specie.
L’art. 33, par. 1, della Convenzione stabilisce quattro titoli di giurisdizione alternativi per individuare la giurisdizione:
• Luogo ove il vettore aereo ha istituito la propria sede legale;
• Luogo ove il vettore aereo svolge la sua attività principale;
• Luogo di destinazione del passeggero;
• Luogo ove il vettore aereo possieda uno stabilimento a cura del quale il contratto sia stato concluso (c.d. luogo di perfezionamento del contratto di acquisto del biglietto aereo).
I giudici di legittimità, rifacendosi al precedente di cui all’arresto n. 18257/2019, hanno adeguato l’interpretazione di tale ultimo criterio alla realtà delle transazioni commerciali online, per disancorare il luogo di conclusione del contratto sia dalla dimensione geografica (luogo ove hanno sede le agenzie o le filiali della compagnia aerea – tenuto conto della dimensione globale e a-spaziale del mercato digitale) sia dal luogo di situazione del server che ha permesso la conclusione dell’acquisto (in quanto criterio di difficile individuazione), mostrando invece di privilegiare il luogo di residenza dell’acquirente, quale luogo ove lo stesso è venuto a conoscenza della conferma dell’ordine di acquisto (c.d. criterio di prossimità).
Nello specifico, la Corte ha pronunciato il seguente principio: “la competenza a conoscere della domanda di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, proposta da un passeggero nei confronti del vettore aereo, va individuata in base ai criteri stabiliti dall’art. 33, comma 1, della Convenzione di Montreal sul trasporto aereo internazionale che, a questo fine, detta quattro criteri alternativi, attribuendo la competenza, a scelta dell’attore, anche al giudice avente sede nel luogo dove il vettore possiede una ‘impresa che ha provveduto a stipulare il contratto’, intendendosi per tale quello del luogo in cui il vettore possiede un’organizzazione propria o un soggetto a lui strettamente collegato contrattualmente, per il tramite dei quali distribuisca i biglietti aerei” (Cass. Sez. 6-3, ord. 5 novembre 2020, n. 24632), ovvero il “luogo di residenza del passeggero, quando il biglietto sia stato acquistato” – come nel caso che qui occupa – “mediante la rete Internet” (Cass. Sez. Un., ord. 13 febbraio 2020, n. 3561)”.
Giurisdizione in tema di risarcimento danni da ritardo del volo aereo: confermato il criterio della residenza del passeggero in caso di biglietti acquistati online
