Le norme sulla competenza giurisdizionale in materia di contratti individuali di lavoro quando il datore non sia domiciliato in uno Stato membro

by Antonio Zullo


(Corte di giustizia UE, sentenza 20 ottobre 2022, causa C-604/20, ROI Land Investments Ltd c. FD – ECLI:EU:C:2022:807)

Con sentenza 6 ottobre 2021 (causa C-604/20), la Corte di giustizia dell’UE ha chiarito che qualora ricorrano le condizioni di applicazione dell’art. 21, par. 2, del regolamento n. 1215/2012 in materia di competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (c.d. “Bruxelles I bis”), un giudice di uno Stato membro non può radicare la propria competenza giurisdizionale in base alle norme interne di tale Stato in materia di contratti individuali di lavoro, anche quando tali norme siano più favorevoli al lavoratore.

Il procedimento principale
FD, domiciliato in Germania, lavorava per la società ROI Land, con sede in Canada. Il contratto di lavoro tra FD e ROI Land veniva trasferito in capo alla società “satellite” R Swiss, con sede in Svizzera. ROI Land si assumeva la responsabilità diretta nei confronti di FD per le obbligazioni derivanti dal contratto di lavoro concluso con R Swiss. Quest’ultima licenziava poi FD, il quale impugnava il licenziamento dinanzi al Tribunale del lavoro di Stoccarda. Tale giudice dichiarava nullo il licenziamento, ma R Swiss non pagava le somme liquidate in sentenza e veniva successivamente dichiarata fallita. FD proponeva altro ricorso dinanzi ai giudici tedeschi, che riteneva competenti in applicazione delle norme sulla competenza speciale in materia di contratti conclusi dai consumatori, chiedendo la condanna di ROI Land al pagamento delle somme dovutegli da R Swiss. Il Tribunale del lavoro di Stoccarda declinava però la propria competenza. Su appello di FD, il Tribunale superiore del lavoro del Land Baden Württemberg riformava la sentenza e confermava la competenza dei giudici tedeschi. La ROI Land proponeva ricorso dinanzi alla Corte federale del lavoro, che sospendeva il procedimento e chiedeva alla Corte di giustizia dell’UE se i giudici tedeschi fossero competenti.

La pronuncia
La Corte ha ricordato che l’art. 6, par. 1, del regolamento n. 1215/2012 prevede, in linea di principio, l’applicazione delle norme nazionali sulla competenza giurisdizionale qualora il convenuto non sia domiciliato in uno Stato membro, facendo tuttavia “salva l’applicazione dell’articolo 18, paragrafo 1, dell’articolo 21, paragrafo 2, e degli articoli 24 e 25” escludendo dunque dall’applicazione del diritto nazionale i casi che rientrano in quelle disposizioni, da considerarsi eccezioni esaustive rispetto al principio dell’applicazione delle norme nazionali sulla competenza giurisdizionale. L’art. 21, par. 2, in particolare, prevede che il datore di lavoro non domiciliato in uno Stato membro può essere convenuto davanti a un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro ai sensi della stessa disposizione. La Corte richiama inoltre il secondo paragrafo del considerando 14 del regolamento n. 1215/2012, che enuncia che, per garantire la protezione dei consumatori e dei lavoratori, per salvaguardare la competenza dei giudici degli Stati membri nei casi in cui essi hanno una competenza esclusiva, talune norme sulla competenza contenute in tale regolamento dovrebbero applicarsi indipendentemente dal domicilio del convenuto. La Corte ha chiarito che ciò vale anche per quanto riguarda le norme dirette a garantire la tutela dei lavoratori contenute nel capo II, sezione 5, di detto regolamento, che prevedono norme sulla competenza applicabili quando il convenuto non è domiciliato nel territorio di uno Stato membro e ne trae la conseguenza che, qualora la competenza dei giudici di uno Stato membro derivi da una disposizione specifica prevista dall’art. 6, par. 1 del regolamento n. 1215/2012, quale l’art. 21 dello stesso, l’applicazione di quest’ultima prevale sulle norme interne sulla giurisdizione, anche se queste ultime siano più favorevoli ai lavoratori.

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