Affidamento in via super esclusiva, astreintes e sottrazione internazionale di minori

by Paola Moreschini

Trib. Venezia sez. II civ., decreto 21 settembre 2022, n. 11815

Il Tribunale di Venezia, con decreto 21 settembre 2022, n. 11815, emesso in sede di procedimento giudiziale di separazione dei coniugi, ha pronunciato i provvedimenti provvisori e urgenti di cui all’art. 708, co. 3 c.p.c., in materia di responsabilità genitoriale, chiarendo i presupposti applicativi dell’istituto dell’affidamento super esclusivo in relazione ad un’ipotesi di sottrazione internazionale di minori ai sensi della Convenzione dell’Aja del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori.

Il procedimento
Contestualmente alla proposizione dell’istanza ai sensi dell’art. 8 della Convenzione dell’Aja del 1980, istanza poi accolta dal tribunale russo con l’emissione dell’ordine di rimpatrio dei figli minori presso la loro residenza abituale in Italia, il sig. S.Z. ha depositato ricorso per separazione giudiziale innanzi al Tribunale di Venezia.
Con tale ricorso chiedeva la separazione giudiziale con addebito alla moglie, cittadina russa e italiana, l’affidamento super esclusivo dei figli nati in costanza di matrimonio, l’assegnazione della casa coniugale e la condanna della moglie ai sensi dell’art. 709 ter c.p.c.
All’udienza di comparizione, il giudice, ritenuta sussistente la sua giurisdizione e competenza a decidere sulle domande proposte, verificata la corretta instaurazione del contraddittorio e sentito il ricorrente, dichiarava la contumacia della resistente, riservandosi sulla decisione.

La pronuncia
A scioglimento della riserva assunta all’udienza del 28 luglio 2022, il giudice ha adottato i provvedimenti presidenziali di cui all’art. 708, co. 3 c.p.c. accogliendo tutte le domande proposte dal ricorrente.
L’autorità giudiziaria, nel valutare la fondatezza delle richieste proposte, si è soffermata in particolare sul comportamento tenuto dalla moglie nonché madre dei bambini sottratti. Alla luce delle prove documentali prodotte, le quali evidenziavano la totale mancanza di collaborazione da parte di quest’ultima nella riconsegna dei minori al padre, in assoluta violazione dell’ordine di rimpatrio disposto dalle autorità russe, il Tribunale di Venezia ha rinvenuto in un tale comportamento una gravissima condotta di alienazione parentale tale da giustificare l’affidamento super esclusivo.
Il fatto stesso, infatti, di aver impedito ai propri figli di poter vedere il padre costituisce una grave violazione del diritto dei minori alla bi-genitorialità e ad una crescita serena nel luogo ove è da sempre stato individuato il loro centro di interessi affettivi, sociali e culturali. In considerazione di ciò, la Corte adita ha ritenuto che, sulla base di tali presupposti di fatto, l’eventuale concessione dell’affidamento condiviso sarebbe stata pregiudizievole per la prole.
Su queste premesse, il Tribunale di Venezia ha affidato i minori in via super esclusiva al padre, attribuendogli la facoltà di assumere tutte le decisioni di maggior interesse relative alla cura, istruzione, salute e fissazione della residenza dei minori, collocando questi ultimi prevalentemente presso di lui; ha disposto che la madre possa vedere i figli nella modalità più tutelante, solo con il previo accordo del padre; e ha assegnato la casa coniugale al sig. S.Z.
L’autorità giudiziaria ha, infine, ritenuto opportuno, in ragione della gravità delle conseguenze che derivano dalla condotta tenuta dalla madre, ammonire la stessa al rispetto delle decisioni emesse dal tribunale russo circa il rientro dei minori in Italia e condannarla al pagamento di una somma di € 500,00 per ogni giorno di mancato rientro dei minori in Italia ai sensi degli articoli 709 ter, n. 2, c.p.c. e 614 bis c.p.c.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.