Proroga di giurisdizione e rinvio alle condizioni generali di contratto online ai sensi della Convenzione di Lugano

by Giorgio Ghapios

Corte di giustizia, sentenza 24 novembre 2022, causa C‑358/21, Tilman SA c. Unilever Supply Chain Company AG – ECLI:EU:C:2022:923

La Corte di giustizia, nella sentenza 24 novembre 2022 (causa C-358/21), ha stabilito che una clausola attributiva di giurisdizione è validamente stipulata, ai fini dell’art. 23, paragrafi 1 e 2 della Convenzione del 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (“Lugano II”), quando è contenuta nelle condizioni generali alle quali un contratto concluso per iscritto online rinvia con un collegamento ipertestuale, consentendo così di conoscerle, scaricarle e stamparle prima della firma, anche senza un invito ad accettarle spuntando un’apposita casella.

Il procedimento principale

La controversia oggetto del procedimento principale è insorta tra la società Tilman SA, con sede in Belgio, e la svizzera Unilever Supply Chain Company AG, in relazione a un contratto per l’imballaggio e il confezionamento di scatole per bustine di tè. . Quest’ultimo prevedeva che fosse disciplinato dalle condizioni generali di acquisto di prodotti della Unilever e rinviava alle suddette mediante un collegamento ipertestuale a un sito Internet, che permetteva di consultarle e scaricarle. Esse disponevano che ciascuna parte contraente si sottoponesse irrevocabilmente alla giurisdizione esclusiva dei tribunali inglesi per la risoluzione di qualsiasi controversia che potesse derivare direttamente o indirettamente dal contratto.

A causa di un disaccordo in merito a una maggiorazione del prezzo, la Unilever pagava solo parzialmente le fatture emesse dalla Tilman, che la citava in giudizio in Belgio per ottenere il pagamento delle restanti somme.

La Corte d’appello di Liegi ha in seguito accolto l’eccezione di carenza di giurisdizione sollevata dalla società Unilever nell’appello incidentale e fondata sulla clausola contenuta nelle condizioni generali. La Tilman proponeva dunque ricorso per cassazione, sostenendo la violazione dell’art. 23, paragrafi 1 e 2, della Convenzione di Lugano II, applicato dalla Corte d’appello in assenza di una casella sul sito da spuntare per l’accettazione delle condizioni generali di contratto.

La pronuncia

La Corte ricorda che l’art. 23, par. 1 e 2 della Convenzione di Lugano, come l’analogo art. 23 del regolamento Bruxelles I, ha come finalità sottesa che il consenso sulla clausola attributiva della giurisdizione sia effettivo e che i requisiti di forma previsti garantiscano che tale consenso sia effettivamente provato. La Corte specifica che l’art. 23, par. 2 dello stesso regolamento, che equipara determinate forme di comunicazione elettronica alla forma per iscritto, richiede che sia possibile registrare durevolmente l’accordo attributivo della competenza giurisdizionale, senza che sia necessario spuntare un’apposita casella per l’accettazione. Secondo l’opinione della Corte, infatti, la comunicazione elettronica può offrire le stesse garanzie della forma scritta, presentando la possibilità di salvare e stampare le informazioni prima della conclusione del contratto (sentenza 21 maggio 2015, El Majdoub, causa C-322/14) e che, nei casi in cui la clausola figuri tra le condizioni generali, essa è lecita se il contratto firmato dalle parti presenta un riferimento espresso a queste ultime.

La Corte osserva, dunque, come l’assenza di una casella da spuntare non influisca sulla validità della clausola, considerando sufficiente il rinvio a un sito Internet mediante un collegamento ipertestuale, il quale consenta alla parte di conoscere tali condizioni generali prima della firma del contratto. Per queste ragioni, la Corte ha stabilito che una clausola attributiva della giurisdizione, analoga a quella del caso in oggetto, è validamente stipulata ai fini dell’art. 23, paragrafi 1 e 2 della Convenzione di Lugano II.

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