Incoterm “Ex Works”, compravendita internazionale di beni mobili e competenza giurisdizionale: la (auspicata) svolta della Cassazione

by Marco Sposini


Cass., sez. un., ordinanza 2 maggio 2023, n. 11346 – ECLI:IT:CASS:2023:11346CIV

Le sezioni unite della Corte di cassazione, con ordinanza n. 11346/2023, mutando il proprio precedente orientamento, hanno attribuito valenza probatoria alle clausole “Ex Works” (“EXW”), elaborate dalla Camera di commercio internazionale, per individuare il luogo di consegna e, quindi, per stabilire la competenza giurisdizionale nelle controversie intra-europee relative alla compravendita internazionale di beni mobili, a norma del regolamento n. 1215/2012, sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni (“Bruxelles I bis”).

Il procedimento
Una società italiana – creditrice in virtù di una fornitura di merce – otteneva un decreto ingiuntivo dal Tribunale di Brescia, nei confronti di una società francese.
La parte ingiunta proponeva opposizione, eccependo, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del giudice italiano, a favore di quello francese (Tribunale di Versailles), quale giudice del luogo della sede dell’acquirente e di destinazione finale dei beni, a norma degli articoli 4, punto 1, e 7, punto 1, lett. b), del regolamento n. 1215/2012.
L’opposta chiedeva il rigetto dell’avversa eccezione, assumendo che, in forza della clausola “Ex Works” concordata tra le parti, la consegna della merce era avvenuta presso il proprio magazzino, sito nel circondario del Tribunale di Brescia, e ciò determinerebbe la sussistenza della competenza in capo al giudice adito.
Il Tribunale accoglieva l’eccezione dell’opponente, ritenendo competente il giudice francese.
La venditrice, nell’impugnare la decisione avanti la Corte d’appello di Brescia, asseriva che occorreva anche tenere conto dell’obbligazione dedotta in giudizio (pagamento da eseguirsi presso la propria sede), quale ulteriore criterio di
collegamento idoneo a stabilire la competenza del giudice italiano.
La Corte territoriale respingeva l’appello, ravvisando, tra l’altro, che la clausola “Ex Works” non fosse in grado di identificare con chiarezza il luogo di consegna dei beni e di radicare la competenza giurisdizionale, ma avesse l’unica finalità di stabilire le modalità di trasferimento del rischio di perimento della merce.
La società italiana ricorreva per cassazione, lamentando, in particolare, la violazione e la falsa applicazione dell’art. 7, punto 1, lett. b), del regolamento n. 1215/2012.
La causa veniva, dapprima, assegnata alla prima sezione civile e, successivamente, su richiesta di quest’ultima con ordinanza interlocutoria n. 37506/22, alle sezioni unite, trattandosi di una questione in punto di giurisdizione ed essendo necessario risolvere un contrasto di giurisprudenza, per quanto riguarda le conseguenze derivanti dall’inserimento delle clausole “Ex Works” nei contratti di vendita internazionale a distanza di beni mobili.

La pronuncia
Le sezioni unite hanno accolto il ricorso.
In via preliminare, il Collegio ha ricostruito i passaggi dell’ordinanza interlocutoria della sezione semplice, che aveva richiamato il principio di diritto affermato da precedente pronuncia delle stesse sezioni unite (ordinanza n. 20633/22, oggetto di questo post) secondo cui, in caso di vendita internazionale a distanza, la competenza giurisdizionale spetta al giudice del “luogo di consegna materiale dei beni e, quindi, del luogo dove ha sede il compratore, non ostando a tale conclusione l’inserimento di una clausola Incoterm “Ex Works” nel relativo contratto, laddove essa non sia accompagnata da specifiche pattuizioni volte ad attribuire con chiarezza al luogo di passaggio del rischio anche il valore di luogo di consegna della merce”.
Nello stesso senso, con riferimento alle clausole Incoterms, vi erano ulteriori precedenti (Cass. Sez. U. n. 17566/2019, Cass. Sez. U. n. 32362/2018, Cass. Sez. U. n. 15891/2022 e Cass. Sez. U. n. 24279/2014), sebbene non tutti specificatamente relativi alle clausole “Ex Works”.
Considerato, tuttavia, che la medesima ordinanza n. 20633/22 aveva anche riportato la definizione della clausola “Ex Works”, elaborata dalla Camera di commercio internazionale: “il venditore effettua la consegna quando mette la merce a disposizione dell’acquirente presso la sede del venditore o in altro luogo convenuto (es. stabilimento, fabbrica, magazzino, ecc.)”, la sezione semplice aveva ritenuto il dato letterale “univoco… nell’identificare il luogo, oltre che le modalità, di consegna: la clausola ex works sembra perciò comportare, di regola, ossia in mancanza di ulteriori specificazioni, l’individuazione del luogo di consegna presso la sede o altro luogo indicato dal venditore, oltre che le modalità di consegna, che vedono il venditore obbligato esclusivamente a mettere a disposizione la merce a terra in un
suo magazzino o stabilimento prestabilito o concordato, con l’eventuale documentazione prescritta. La disciplina del passaggio dei rischi e dei costi del trasporto successivo paiono essere allora conseguenza della fissazione del luogo della consegna, con le ricadute che essa possiede in ordine al radicamento della giurisdizione”.
Ciò premesso, le sezioni unite, sulla base della documentazione prodotta dalle parti (non correttamente valutata dai giudici di merito), hanno ritenuto che “la clausola richiamata (con la sigla EXW Italy) era riportata sia sulle fatture emesse dalla ricorrente sia negli ordini provenienti dalla acquirente, concordanza questa che induce a ritenere che la clausola fosse stata richiamata da entrambi i contraenti e fosse quindi destinata a regolare i loro rapporti con efficacia vincolante”.
Nell’analizzare le regole da seguire per l’individuazione del luogo di consegna dei beni, conformemente alla disposizione dell’art. 7, punto 1, lett. b), del regolamento n. 1215/2012, le sezioni unite hanno trascritto il principio affermato dalla Corte di giustizia, con la sentenza 9 giugno 2011, Electrosteel Europe SA c. Edil Centro s.p.a., causa C-87/10, in continuità con la sentenza 25 febbraio 2010, Car Trim, causa C-381/08 (entrambe nel vigore dell’identica disposizione di cui all’art. 5, punto 1, lettera b), del pregresso regolamento n. 44/2001 “Bruxelles I”):” il giudice nazionale deve tenere conto di tutti i termini e di tutte le clausole rilevanti di tale contratto, ivi compresi, eventualmente, i termini e le clausole generalmente riconosciuti e sanciti dagli usi del commercio internazionale, quali gli Incoterms, purché idonei a consentire l’identificazione, con chiarezza, di tale luogo… “Ex Works”, (…) tale clausola comprende, oltre alle disposizioni dei punti A5 e B5, intitolati “Transfer of risks”, relativi al trasferimento dei rischi, e quelle dei punti A6 e B6, intitolati “Division of costs”, che riguardano la ripartizione dei costi, anche le disposizioni dei punti A4 e B4, intitolati rispettivamente “Delivery” e “Taking delivery”, che rinviano al medesimo luogo e consentono quindi di individuare il luogo di consegna dei beni”. Analogo principio è stato ribadito dalla stessa Corte di giustizia con la sentenza 14 luglio 2016, Granarolo, causa C-196/15.
Le sezioni unite hanno perciò tratto la conclusione che ”il Giudice del merito, nell’interpretare il contratto per determinare il luogo di consegna della merce convenuto delle parti, deve verificare se le sue clausole integrino o meno l’Incoterm “Ex Works”: in caso affermativo, sarà in base a tale clausola che dovrà essere identificato il luogo di consegna delle merci (e conseguentemente la giurisdizione)”. Il tutto “salvo che dal contratto risultino diversi ed ulteriori elementi che inducano a ritenere che le parti abbiano voluto un diverso luogo della consegna”.
Peraltro, la proroga della competenza, a norma dell’art. 23 del regolamento n. 44/2001 e dell’art. 25 del regolamento n. 1215/2012, è valida “nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tale campo, è ampiamente conosciuto e regolarmente rispettato dalle parti” e in questa casistica “rientrano anche le clausole Incoterms che corrispondono ad usi consolidati, precisati e pubblicati dalle organizzazioni professionali riconosciute e ampiamente seguiti nella prassi dagli operatori economici, ed idonei ad assolvere un ruolo importante nella regolamentazione non statuale del commercio internazionale, posto che agevolano i compiti degli operatori nella redazione del contratto poiché, mediante l’utilizzo di termini brevi e semplici, sarebbe possibile specificare gran parte delle loro relazioni commerciali”.
Essendo la clausola “Ex Works” parte integrante del contratto inter partes e la consegna dei beni avvenuta presso lo stabilimento della venditrice sito in un comune in provincia di Brescia, sussiste la competenza giurisdizionale del giudice italiano.
La sentenza impugnata è stata, pertanto, cassata, con rinvio al Tribunale.

Considerazioni conclusive
La decisione è condivisibile, per due ordini di motivi.
In primo luogo, finalmente, la Corte di cassazione si adegua alle menzionate decisioni della Corte di giustizia dell’Unione europea le cui pronunce interpretative, com’è noto, hanno l’obiettivo di garantire l’applicazione uniforme del diritto europeo in tutti gli Stati membri. Un primo passo in questa direzione era stato di recente compiuto con la pronuncia delle sezioni unite del 20 luglio 2022, n. 22674 (per cui si veda ancora questo post). In tale ordinanza – sebbene il ricorso fosse stato dichiarato inammissibile per mancata esposizione dei fatti di causa, a norma dell’art. 366, 1° comma, n. 3 c.p.c. – era stato integralmente trascritto il dispositivo della sentenza della Corte di giustizia nel caso “Electrosteel”, per “chiarire quali siano gli elementi di cui il giudice deve tenere conto al fine di verificare se il luogo di consegna possa o meno ritenersi determinato in base al contratto”.
In secondo luogo, la decisione n. 11346/2023 ha correttamente superato l’orientamento in precedenza seguito dalla Corte di cassazione, che si basava su un approccio “invertito”, in quanto:

  • il luogo di recapito finale era considerato quale “criterio di attribuzione giurisdizionale generale” e la “diversa convenzione” una deroga (da accertare in modo rigoroso);
  • “di regola” la clausola “ex works” non era ritenuta in grado di incidere sulla giurisdizione.

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