Brexit e ultrattività del regolamento “Bruxelles I bis”

by Susanna Marta

Corte di Cassazione, I sez. civ., sentenza 11 maggio 2023, n. 12892 – ECLI:IT:CASS:2023:12892CIV

La  Corte di cassazione, con sentenza 11 maggio 2023, n. 12892, ha confermato che – nel quadro del recesso del Regno Unito dall’UE – il regolamento n. 1215/2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (“Bruxelles I bis”), si applica a tutte le azioni proposte in data anteriore al 21 dicembre 2020, dovendosi avere riguardo alla data in cui è stata proposta l’azione (anteriore al 31 dicembre 2020) e non alla data in cui è chiesto il riconoscimento della decisione.

I fatti
Il time frame della vicenda processuale era il seguente: domanda proposta nel Regno Unito e sentenza ivi emessa l’11 ottobre 2019 (quando il Regno Unito era parte dell’UE) – proposizione di domanda per il riconoscimento in Italia l’8 marzo 2021 (quando il Regno Unito è uscito dall’UE).
La debitrice, convenuta innanzi alla Corte d’appello di Cagliari, eccepiva l’inammissibilità della domanda per difetto di giurisdizione inglese in favore della giurisdizione italiana, come già eccepito innanzi alla Country Court – Money Claims. La Corte di appello di Cagliari dichiarava inammissibile il ricorso ritenendo che non potesse applicarsi al caso di specie, proposto con apposita domanda di riconoscimento dell’8 marzo 2021, a motivo di quanto disposto dal Brexit Withdrawal Agreement, che garantiva per il solo periodo transitorio post Brexit (compreso tra il 1° dicembre 2020 ed il 31 dicembre 2020) l’applicabilità del regolamento n. 1215/2012 alle controversie introdotte prima del 31 dicembre 2020.
La Corte d’appello escludeva inoltre che la controversia rientrasse nell’ambito di applicazione della Convenzione dell’Aja del 2005, da cui esulano gli accordi di scelta del foro, anche se esclusivi, in cui sia parte un consumatore o che siano relativi a contratti di lavoro (come nel caso di specie in cui i rapporti credito-debito riguardavano somme indebitamente trattenute dalla ex socia ed ex dipendente della creditrice) e dell’art. 64 della legge n. 218/95, perché la debitrice era residente in Italia e non aveva accettato la giurisdizione inglese.
Avverso tale  decisione la creditrice proponeva, dunque, il ricorso in cassazione che ha originato la pronuncia in oggetto.

La pronuncia
Nella controversia in oggetto – in cui la Corte di cassazione ha preliminarmente avuto modo di ricordare che l’obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d’ufficio di cui all’art. 101, co. 2, c.p.c., non riguarda le questioni di diritto (come quella, appunto,  avente ad oggetto l’ultrattività o meno del regolamento Bruxelles I bis a seguito del recesso del Regno Unito dall’UE), ma quelle di fatto, ovvero miste di fatto e di diritto (Cass. n. 1617/2022; Cass. n. 17456/2022; Cass. n. 35974/2021; Cass. n. 11724/2021) – la Suprema Corte si trova a sciogliere il nodo della normativa applicabile alla competenza giurisdizionale, al riconoscimento e all’esecuzione delle sentenze emesse dalle corti del Regno Unito nell’epoca successiva al recesso dall’Unione europea, ma in relazione a controversie che siano sorte prima dello scadere del periodo transitorio (e dunque, come detto, del 21 dicembre 2020), anche se le rispettive decisioni non siano state eseguite prima di tale data.
Il nodo non è difficile da sciogliere per gli Ermellini, che si limitano a dare applicazione all’art. 67 dell’Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (il sopramenzionato Brexit Withdrawal Agreement), ritenendolo di “cristallina chiarezza”. Il citato art. 67, rubricato “Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni giudiziarie e relativa cooperazione tra autorità centrali”,  invero dispone al paragrafo 1 che “Nel Regno Unito, nonché negli Stati membri in situazioni che coinvolgano il Regno Unito, ai procedimenti avviati prima della fine del periodo di transizione […] si applicano gli atti o le disposizioni seguenti: a) le disposizioni del regolamento (UE) n. 1215/2012 riguardanti la competenza giurisdizionale […] ” ed al paragrafo 2 che “Nel Regno Unito, nonché negli Stati membri in situazioni che coinvolgano il Regno Unito, al riconoscimento e all’esecuzione delle sentenze, delle decisioni, degli atti pubblici, delle transazioni e degli accordi giudiziari, gli atti o le disposizioni seguenti si applicano come segue: a) il regolamento (UE) n. 1215/2012 si applica al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni emesse nelle azioni proposte prima della fine del periodo di transizione, nonché agli atti pubblici formalmente redatti o registrati e alle transazioni giudiziarie approvate o concluse prima della fine del periodo di transizione; […] ”.
Ed è dal testo della norma che, secondo la Suprema Corte, emerge chiaramente come l’applicazione del regolamento n. 1215/2012 dipenda dalla data in cui è proposta l’azione e non dalla data in cui è richiesto il riconoscimento: pertanto, se l’azione è stata proposta prima del 31 dicembre 2020, il riconoscimento della decisione seguirà il regime di Bruxelles, indipendentemente da quando ne sia stata chiesta l’esecuzione.
Alla luce di quanto precede, la Cassazione emana il seguente principio di diritto: “in tema di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni pronunciate nel Regno Unito all’esito delle azioni proposte prima della fine del periodo di transizione (ossia, non oltre il 31.12.2020, ai sensi dell’art. 126 dell’Accordo), in forza dell’art. 67, § 2, dell’Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica approvato il 17.10.2019 ed entrato in vigore l’1.2.2020, si applica il regolamento (UE) n. 1215/2012, a tal fine avendosi riguardo alla data in cui è stata proposta l’azione (anteriore o posteriore al  31.12.2020) e non già alla data in cui è chiesto il riconoscimento”.
Nonostante l’affermazione del principio di diritto che precede, la declaratoria di inammissibilità del ricorso presentato innanzi alla Corte d’Appello di Cagliari viene invero confermata. Ciò, tuttavia proprio perché alla decisione che la ricorrente intendeva eseguire in Italia, pronunciata al termine del procedimento inglese, instaurato prima del 31 dicembre 2020, devono applicarsi proprio le norme sul riconoscimento di cui al regolamento n. 1215/2021, ai sensi del cui art. 36 “la decisione emessa in uno Stato membro è riconosciuta in un altro Stato membro senza che sia necessario il ricorso ad alcuna procedura particolare”. La conseguenza è una sola: nessun procedimento per il riconoscimento doveva essere attivato. Il ricorso è dunque rigettato.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.