La legge applicabile all’azione del terzo surrogato nei diritti della parte lesa nei confronti dell’autore del danno alla luce del regolamento “Roma II”

by Ilaria Aquironi

Corte di giustizia UE, sentenza 16 maggio 2023, causa C-264/22, Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions c. Victoria Seguros S.A.– ECLI:EU:C:2023:364

Con la sentenza 17 maggio 2022 (causa C-264/22), la Corte di giustizia dell’UE si è pronunciata sull’interpretazione di alcune norme del regolamento (CE) n. 864/2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (“Roma II”). In particolare, la Corte ha stabilito che la legge che disciplina l’azione del terzo surrogato nei diritti di una parte lesa nei confronti dell’autore del danno e che determina, in particolare, le norme sulla prescrizione di tale azione è, in linea di principio, quella del paese in cui detto danno si verifica, alla luce dell’art. 4, par. 1, dell’art. 15, lett. h), e dell’art. 19 del regolamento Roma II.

I fatti
Nel 2010 un cittadino francese veniva urtato da un’imbarcazione in un’area destinata esclusivamente alla balneazione e al nuoto nella spiaggia portoghese di Alvor. L’imbarcazione, guidata dal rispettivo proprietario, era assicurata dalla Victoria Seguros S.A. Il cittadino francese promuoveva, dinanzi al Tribunale di primo grado di Lione, un’azione di risarcimento per i danni patiti in seguito all’incidente di cui era stato vittima in Portogallo, nei confronti del Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions (d’ora in avanti, “FGTI”) – ente francese che si fa carico dei risarcimenti dovuti a seguito di incidenti. Le parti raggiungevano un accordo e la somma veniva corrisposta dal FGTI al danneggiato il 7 aprile 2014.
Nel novembre 2016, il FGTI conveniva in giudizio la Victoria Seguros S.A chiedendo il rimborso della somma accordata al cittadino francese.
La convenuta Victoria Seguros SA invocava la prescrizione del diritto sulla base della legge portoghese (art. 45, paragrafo 1, del Código Civil) e, nel merito, contestava gran parte dei fatti relativi al sinistro, chiedendo il rigetto dell’azione.
In primo grado, il Tribunale marittimo di Lisbona accoglieva l’eccezione di prescrizione sollevata dalla Victoria Seguros SA e rigettava la domanda del FGTI, dichiarando il diritto di quest’ultimo era prescritto, alla luce della scadenza del termine di tre anni previsto dalla legge portoghese applicabile.
Nell’appello promosso dinanzi al Tribunal da Relação de Lisboa (Corte d’appello di Lisbona), il FGTI sosteneva che, ai sensi dell’art. 19 del regolamento Roma II, il diritto francese sarebbe stato invece applicabile per ciò che concerne le norme in materia di prescrizione e di calcolo dei termini processuali.
Pertanto, il termine di prescrizione previsto in caso di surrogazione sarebbe stato di dieci anni a partire dalla decisione giudiziaria che, nel caso in esame, era stata adottata nel marzo 2014.
Il Tribunal da Relação de Lisboa decideva di sospendere la decisione nel merito del ricorso e di proporre alla Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale:
«Se la legge applicabile alle norme in materia di prescrizione del diritto al risarcimento sia quella del luogo dell’incidente (legge portoghese), conformemente alle disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 15, lettera h), del [regolamento n. 864/2007] oppure se, nel caso di surrogazione nei diritti del danneggiato, sia applicabile la “legge del terzo” surrogato (legge francese), in virtù dell’articolo 19 di tale regolamento».

La pronuncia
Secondo la Corte, in primo luogo, il combinato disposto tra l’art. 4, par. 1, del regolamento Roma II – secondo cui la legge applicabile all’azione della parte lesa nei confronti dell’autore del danno è quella del paese in cui tale danno si verifica, salvo se diversamente previsto nel regolamento – e l’art. 15, lett. h) – secondo cui la legge applicabile individuata ai sensi del regolamento disciplina, inter alia, il modo di estinzione delle obbligazioni, la prescrizione e la decadenza – consente di individuare nella lex loci damni sia le norme che disciplinano l’azione della parte lesa, sia quelle sulla prescrizione di tale azione. La Corte evidenzia che l’art. 19 del regolamento, rubricato “Surrogazione”, distingue tra, da un lato, la legge applicabile ai rapporti tra parte lesa e terzo surrogato nei suoi diritti e, dall’altro lato, legge applicabile ai rapporti tra parte lesa e autore nel danno. Ai sensi dell’art. 19, il terzo surrogato può esercitare i diritti della parte lesa in base alla legge applicabile nei rapporti tra tale parte e l’autore del danno, ovverosia, nel caso di specie, ai sensi della regola generale di cui all’art. 4, par. 1, del regolamento.
L’applicazione della lex loci damni alla surrogazione e alle condizioni per l’esercizio della stessa è suffragata dalla giurisprudenza della Corte (sentenza 21 gennaio 2016, ERGO Insurance e Gjensidige Baltic, cause riunite C-359/14 e C-475/14, EU:C:2016:40).
In secondo luogo, secondo la Corte, l’impianto sistematico del regolamento corrobora l’interpretazione secondo cui l’art. 19 non intende determinare la legge applicabile alla prescrizione dell’azione esperibile dal terzo surrogato nei confronti del debitore. Tale disposizione, infatti, rientra nel capo V del regolamento, chiamato a stabilire norme comuni applicabili a situazioni nelle quali è già stata individuata la legge applicabile all’obbligazione extracontrattuale in questione.
In terzo luogo, per la Corte, un’interpretazione dell’art. 19 secondo cui la legge applicabile all’obbligo del terzo surrogato determinasse anche le norme sulla prescrizione, contrasterebbe con gli obiettivi di certezza a prevedibilità della legge applicabile e di assicurare un ragionevole equilibrio tra gli interessi in gioco perseguiti dal regolamento, oltre che con l’essenza stessa del meccanismo della surrogazione.

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