Il Tribunale per i minorenni di Brescia decide il rientro di due minori in Belgio

by Manuela Tirini

Tribunale per i minorenni di Brescia, decreto 13 dicembre 2022

Con decreto 13 dicembre 2022, il Tribunale per i minorenni di Brescia ha disposto il ritorno in Belgio di due minori – illecitamente sottratte dalla madre – in applicazione della Convenzione dell’Aja del 1980 sulla sottrazione internazionale di minori (e, in particolare, degli art. 7 e ss. della legge di esecuzione 15 gennaio 1994, n. 164) come integrata dall’art. 11 ss. del regolamento n. 2201/2003 (“Bruxelles II bis“).

I fatti
Il procedimento dinanzi al Tribunale per i minorenni di Brescia riguardava due minori illecitamente trasferite (senza il consenso del padre) dalla madre in Italia.
Il padre (cittadino pakistano e belga) e la madre (cittadina ucraina e italiana) si erano conosciuti in Italia. Nel 2015 avevano deciso di trasferirsi in Belgio, dove contraevano matrimonio e acquistavano una casa. Dalla loro unione coniugale erano nate, in Italia, due bambine, di 6 e 4 anni. Ad aprile 2022, la signora decideva di abbandonare la casa familiare, portando con sé le figlie, tornando in Italia presso la casa dei genitori. Il padre, dopo aver tentato invano di convincere la moglie a far rientro in Belgio (ove già aveva iniziato il procedimento di divorzio con contestuale richiesta di affidamento e collocamento presso di sé delle minori) faceva quindi richiesta di rientro delle figlie tramite l’autorità centrale, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 64/1994, e attivava la procedura di rientro.
All’udienza camerale venivano sentiti i genitori, il padre insisteva nella richiesta di rientro, la madre motivava l’opposizione a fronte di asserite violenze da parte del marito. Il Tribunale rinviava ad altra udienza al fine di ascoltare le minori (in modalità protetta, ossia in stanza munita di specchio unidirezionale). Le minori erano piccole, e l’audizione non era volta a comprendere se avessero o meno il discernimento per decidere, ma veniva “osservata” in quel contesto la loro relazione con il padre, che risultava ottima.

La decisione
Il Tribunale per i minorenni di Brescia ha disposto il rientro delle minori presso la casa coniugale, in quanto la residenza abituale delle minori era nello Stato in cui avevano sempre vissuto con i genitori, il padre esercitava effettivamente la responsabilità genitoriale sulle figlie e non vi erano le condizioni ostative al rientro previste agli articoli 12, 13 e 20 della Convenzione dell’Aja del 1980.
In particolare, se da un lato l’onere della prova che incombeva sul padre era stato assolto – dimostrando che la residenza abituale delle minori non era in Italia, che egli esercitava effettivamente la responsabilità genitoriale sulle figlie e che non aveva prestato il consenso al trasferimento di quest’ultime in Italia con la madre – dall’altro lato, invece, la madre non aveva dimostrato l’esistenza delle condizioni ostative al rientro delle minori.
Vi è da sottolineare che il Tribunale per i minorenni ha correttamente valutato la difesa materna, ossia la effettiva sussistenza o meno dei rischi di cui all’art. 13 della Convenzione dell’Aja del 1980. Ugualmente ha considerato come eccezionale, anche ai sensi del regolamento Bruxelles II bis, l’applicazione dell’art. 13, avvalendosi a tal fine della Guida alla corretta Applicazione della Convenzione redatta dalla Conferenza dell’Aja di diritto internazionale privato (su cui si veda questo post). Tale è tuttora l’interpretazione che viene data dalla giurisprudenza all’art. 13. Si sottolinea tuttavia come probabilmente tutto ciò sia destinato a mutare, anche solo in parte, a seguito dell’entrata in vigore della Riforma Cartabia e della connessa importanza che in essa viene conferita alla Convenzione di Istanbul.

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