Corte di cassazione, I sez. civ., ordinanza interlocutoria 28 novembre 2022, n. 34969 – ECLI:IT:CASS:2022:34969CIV
Il 31 maggio 2023, si è tenuto a Roma l’incontro di studio, organizzato dalla Struttura di formazione decentrata della Scuola Superiore della Magistratura presso la Corte di cassazione e dall’Università di Roma 3, dedicato al tema della proponibilità e rilevabilità dell’eccezione di difetto di competenza giurisdizionale in tema di riconoscimento di sentenze straniere, prossimo al vaglio delle Sezioni Unite, grazie all’ordinanza interlocutoria 28 novembre 2022, n. 34969 (per cui si veda questo post).
Il contesto
L’ordinanza interlocutoria trae origine dalla domanda avanzata da una cittadina russa di riconoscimento ed esecuzione in Italia ai sensi dell’art. 67 della legge n. 218/1995 della sentenza con cui il Tribunale di Butirsky-città di Mosca (Federazione Russa) con decisione del 13 settembre 2019 le aveva affidato i due figli, entrambi minorenni, nati nel corso della sua relazione con il padre biologico dei minori, cittadino italiano, determinandone la residenza con la stessa e fissandone l’orario di visite per il padre.
La Corte d’Appello di Bologna rigettava l’istanza, ritenendo ostativo al riconoscimento in Italia dell’efficacia della sentenza la mancanza del presupposto di cui all’art. 64, lett. a), della legge n. 218/1995, in virtù del quale la sentenza straniera può essere riconosciuta in Italia, senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento, quando il giudice che l’ha pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell’ordinamento italiano. Ad avviso della Corte d’appello competente ex art. 67 della legge n. 218/1995, la Federazione Russa non era lo stato di residenza abituale dei minori.
La Corte d’appello osservava che, sebbene il padre, pur costituitosi nel procedimento innanzi all’autorità giudiziaria russa, non avesse in quella sede eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito, ciò non gli avrebbe precluso la possibilità di sollevare la corrispondente eccezione, per la prima volta, innanzi al giudice italiano. Infatti – aggiunge la corte di merito – se anche avesse eccepito il difetto di giurisdizione innanzi al tribunale russo invocando la norma di cui all’art. 8 del Regolamento CE n. 2201/2003 (in vigore all’epoca dei fatti), avrebbe visto respinta la sua eccezione, perché l’autorità giudiziaria della Federazione Russa non era tenuta ad applicare tale regolamento.
Avverso tale decisione veniva proposto ricorso per cassazione. La prima sezione civile della Corte di cassazione, con ordinanza interlocutoria del 28 novembre 2022 n. 34969 ha rimesso il ricorso al Primo Presidente, per l’eventuale sua assegnazione alle Sezioni Unite, ai sensi dell’art. 374, comma 3, c.p.c. affinché le stesse stabiliscano “se, nell’ambito del riconoscimento in Italia dell’efficacia di una sentenza straniera, la parte ivi convenuta, che si sia ritualmente costituita nel giudizio svoltosi innanzi al giudice dello Stato di origine, senza sollevare, in quella sede, alcuna eccezione circa la carenza della ‘competenza giurisdizionale’ di quest’ultimo, possa ancora formulare una siffatta eccezione innanzi al giudice della invocata delibazione, oppure se la stessa possa essere sollevata d’ufficio da quest’ultimo”.
La rimessione muove dai molteplici dubbi evidenziati dagli ermellini sull’indirizzo interpretativo invocato dalla Corte bolognese in riferimento all’art. 64, lett. a), legge n. 218/1995 e sul richiamo al precedente delle stesse Sezioni Unite, che con la sentenza 28 ottobre 2015, n. 21946 avevano ritenuto che “In tema di riconoscimento di sentenze straniere, il difetto di “competenza giurisdizionale”, secondo i principi propri dell’ordinamento italiano, ex art. 64, comma 1, lett. a), della legge n. 218/1995, non può essere invocato, per la prima volta, davanti al giudice italiano se il vizio, ove tempestivamente dedotto avanti al giudice straniero, ne avrebbe inficiato il giudizio.
L’incontro di studi e gli spunti giuridici
Nell’ambito dell’incontro di studi evocato in apertura, molti sono stati i contributi al dibattito sulla questione giuridica che scrutineranno le Sezioni Unite. La presente sede non consente di analizzare singolarmente le questioni emerse, in relazione alle quali si rimanda il lettore alla registrazione dell’evento (che sarà disponibile a breve sul Portale), nonché alle relazioni scritte messe a disposizione dai relatori. Piuttosto, ci si limiterà a sintetizzare nel seguito alcuni dei nodi che sono stati affrontati in occasione del Dialogos e sui quali si auspica un intervento ad opera dalle Sezioni Unite.
A. Applicabilità o meno al caso di specie della legge n. 218/1995 (e dunque dell’art. 64 della stessa) e relative conseguenze
B. Le corrette modalità di funzionamento del meccanismo di riconoscimento automatico delle sentenze straniere extra UE di cui all’art. 64, lett. a) legge n. 218/1995