Eccezione di difetto di giurisdizione nel procedimento di riconoscimento delle sentenze straniere: a proposito di Cass. n. 34969/2022

by Elena D'Alessandro

Corte di cassazione, I sez. civ., ordinanza interlocutoria 28 novembre 2022, n. 34969 – ECLI:IT:CASS:2022:34969CIV

Il 31 maggio 2023, si è tenuto a Roma l’incontro di studio, organizzato dalla Struttura di formazione decentrata della Scuola Superiore della Magistratura presso la Corte di cassazione e dall’Università di Roma 3, dedicato al tema della proponibilità e rilevabilità dell’eccezione di difetto di competenza giurisdizionale in tema di riconoscimento di sentenze straniere, prossimo al vaglio delle Sezioni Unite, grazie all’ordinanza interlocutoria 28 novembre 2022, n. 34969 (per cui si veda questo post).

Il contesto
L’ordinanza interlocutoria trae origine dalla domanda avanzata da una cittadina russa di riconoscimento ed esecuzione in Italia ai sensi dell’art. 67 della legge n. 218/1995 della sentenza con cui il Tribunale di Butirsky-città di Mosca (Federazione Russa) con decisione del 13 settembre 2019 le aveva affidato i due figli, entrambi minorenni, nati nel corso della sua relazione con il padre biologico dei minori, cittadino italiano, determinandone la residenza con la stessa e fissandone l’orario di visite per il padre.
La Corte d’Appello di Bologna rigettava l’istanza, ritenendo ostativo al riconoscimento in Italia dell’efficacia della sentenza la mancanza del presupposto di cui all’art. 64, lett. a), della legge n. 218/1995, in virtù del quale la sentenza straniera può essere riconosciuta in Italia, senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento, quando il giudice che l’ha pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell’ordinamento italiano. Ad avviso della Corte d’appello competente ex art. 67 della legge n. 218/1995, la Federazione Russa non era lo stato di residenza abituale dei minori.
La Corte d’appello osservava che, sebbene il padre, pur costituitosi nel procedimento innanzi all’autorità giudiziaria russa, non avesse in quella sede eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito, ciò non gli avrebbe precluso la possibilità di sollevare la corrispondente eccezione, per la prima volta, innanzi al giudice italiano. Infatti – aggiunge la corte di merito – se anche avesse eccepito il difetto di giurisdizione innanzi al tribunale russo invocando la norma di cui all’art. 8 del Regolamento CE n. 2201/2003 (in vigore all’epoca dei fatti), avrebbe visto respinta la sua eccezione, perché l’autorità giudiziaria della Federazione Russa non era tenuta ad applicare tale regolamento.

Avverso tale decisione veniva proposto ricorso per cassazione. La prima sezione civile della Corte di cassazione, con ordinanza interlocutoria del 28 novembre 2022 n. 34969  ha rimesso il ricorso al Primo Presidente, per l’eventuale sua assegnazione alle Sezioni Unite, ai sensi dell’art. 374, comma 3, c.p.c. affinché le stesse stabiliscano “se, nell’ambito del riconoscimento in Italia dell’efficacia di una sentenza straniera, la parte ivi convenuta, che si sia ritualmente costituita nel giudizio svoltosi innanzi al giudice dello Stato di origine, senza sollevare, in quella sede, alcuna eccezione circa la carenza della ‘competenza giurisdizionale’ di quest’ultimo, possa ancora formulare una siffatta eccezione innanzi al giudice della invocata delibazione, oppure se la stessa possa essere sollevata d’ufficio da quest’ultimo”.

La rimessione muove dai molteplici dubbi evidenziati dagli ermellini sull’indirizzo interpretativo invocato dalla Corte bolognese in riferimento all’art. 64, lett. a), legge n. 218/1995 e sul richiamo al precedente delle stesse Sezioni Unite, che con la sentenza 28 ottobre 2015, n. 21946 avevano ritenuto che “In tema di riconoscimento di sentenze straniere, il difetto di “competenza giurisdizionale”, secondo i principi propri dell’ordinamento italiano, ex art. 64, comma 1, lett. a), della legge n. 218/1995, non può essere invocato, per la prima volta, davanti al giudice italiano se il vizio, ove tempestivamente dedotto avanti al giudice straniero, ne avrebbe inficiato il giudizio.

L’incontro di studi e gli spunti giuridici
Nell’ambito dell’incontro di studi evocato in apertura, molti sono stati i contributi al dibattito sulla questione giuridica che scrutineranno le Sezioni Unite. La presente sede non consente di analizzare singolarmente le questioni emerse, in relazione alle quali si rimanda il lettore alla registrazione dell’evento (che sarà disponibile a breve sul Portale), nonché alle relazioni scritte messe a disposizione dai relatori. Piuttosto, ci si limiterà a sintetizzare nel seguito alcuni dei nodi che sono stati affrontati in occasione del Dialogos e sui quali si auspica un intervento ad opera dalle Sezioni Unite.

A. Applicabilità o meno al caso di specie della legge n. 218/1995 (e dunque dell’art. 64 della stessa) e relative conseguenze

  • nel momento in cui fu proposta la domanda giudiziale avanti al giudice straniero sia la Federazione Russa che l’Italia avevano dato esecuzione (con legge 18 giugno 2015, n. 101) alla Convenzione dell’Aja del 1996 sulla responsabilità genitoriale e le misure di protezione dei minori nel momento in cui fu proposta la domanda giudiziale avanti al giudice straniero;
  • pertanto, il riconoscimento della decisione russa concernente l’affidamento dei minori è regolato dagli artt. 23 e seguenti della Convenzione dell’Aja del 1996, con la conseguenza che i requisiti costitutivi e ostativi dell’efficacia della decisione straniera proveniente dalla Russia saranno quelli indicati dall’art. 23 della Convenzione dell’Aja del 1996 e non già quelli elencati dall’art. 64 della legge n. 218/1995;
  • ai sensi dell’art. 5 della Convenzione dell’Aja del 1996, la giurisdizione per l’emanazione di misure di protezione spetta al giudice del luogo di residenza abituale del minore al momento della proposizione della domanda giudiziale;
  • in base all’art. 23, par. 2 (a) della Convenzione dell’Aja del 1996 il riconoscimento può essere negato, in primo luogo, qualora la misura di protezione sia stata adottata da un’autorità la cui competenza non era fondata ai sensi delle disposizioni sulla giurisdizione contenute nel capitolo II (che include l’art. 5, che fonda la giurisdizione pe le misure di protezione del giudice del luogo di residenza abituale del minore); disposizioni che tutti gli Stati contraenti sono tenuti ad applicare;
  • tuttavia, ai sensi dell’art. 25 della Convenzione “l’autorità dello Stato richiesto [del riconoscimento e dell’esecuzione] è vincolata dalle constatazioni di fatto sulle quali l’autorità dello Stato che ha adottato la misura ha fondato la propria competenza [giurisdizionale] ed il giudice italiano non potrà rimettere in discussione la sussistenza della competenza giurisdizionale affermata dal giudice straniero, nonostante l’eccezione sollevata in tal senso dal convenuto nel giudizio ex art. 67 della legge n. 218 del 1995;
  • spetterà al giudice del riconoscimento verificare la sussistenza di uno degli altri requisiti ostativi del riconoscimento indicati dall’art. 23 della Convenzione dell’Aja del 1996.
  • B. Le corrette modalità di funzionamento del meccanismo di riconoscimento automatico delle sentenze straniere extra UE di cui all’art. 64, lett. a) legge n. 218/1995

  • il parametro normativo di riferimento nel giudizio relativo all’integrazione del requisito costitutivo della sentenza straniera ex art. 64, lett. a), legge n. 218/1995 è diverso da quelli presi in considerazione dal giudice straniero, in quanto ha  ad esclusivo oggetto le norme sulla giurisdizione e sulla competenza giurisdizionale proprie dell’ordinamento italiano;
  • il sistema del riconoscimento delle sentenze straniere extra UE regolato dalla legge n. 218/1995, e in particolare dall’art. 64 di tale legge, prevede, infatti, un meccanismo di riconoscimento in via automatica del giudicato di merito emesso all’estero, a condizione che si tratti di una decisione per la quale anche per l’ordinamento italiano vi sarebbe stata giurisdizione: al fine di stabilire se è integrato il requisito di cui alla lettera a) del citato art. 64, il giudice chiamato a valutare la sussistenza delle condizioni di riconoscibilità deve verificare se il giudice straniero sarebbe stato munito di giurisdizione qualora, ipoteticamente, avesse dovuto applicare la normativa dello Stato richiesto del riconoscimento in tema di giurisdizione;
  • tale requisito è un fatto costitutivo dell’efficacia della sentenza straniera in Italia ed è dunque irrilevante che il giudice straniero fosse munito  di giurisdizione in base alla propria normativa di riferimento, cosi come che il convenuto, costituitosi nel giudizio straniero, abbia o meno eccepito in tale sede il difetto di giurisdizione del giudice adito.
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