Viola l’art. 8 CEDU l’adozione del minore dichiarata senza coinvolgere il padre biologico

by Omar Vanin

Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza 10 ottobre 2023, ricorso n. 37031/21, I.V. v. Estonia

Il 10 ottobre 2023, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha emesso una sentenza relativa ad un caso di violazione da parte dell’Estonia dei diritti genitoriali di un cittadino lettone, per non aver coinvolto quest’ultimo nel procedimento di adozione del proprio figlio biologico da parte di un soggetto adottante.

Il caso
I.V., cittadino lettone, ha avuto un figlio nel 2006, nato in Lettonia. A I.V., a partire dal 2007, veniva negato qualsiasi contatto con il figlio a causa dell’ostruzione della madre. In seguito, I.V. apprendeva che un altro uomo aveva riconosciuto come proprio il figlio, registrando il rapporto parentale. I.V. avviava così un procedimento di fronte all’autorità lettone per contestare tale riconoscimento.

Nel frattempo, madre e figlio si trasferivano in Estonia, dove nel 2018 il bambino veniva adottato dal nuovo marito della madre (persona differente da quella che, in Lettonia, aveva riconosciuto come proprio il minore), a seguito di un procedimento in cui I.V. non veniva coinvolto.

Appresa l’avvenuta adozione del proprio figlio biologico, I.V. avviava iniziative giudiziali per annullare il provvedimento di adozione. Nel 2021, la Corte suprema estone affermava la carenza di legittimazione di I.V. in ordine all’annullamento dell’adozione, giacché né l’ordinamento lettone, né quello estone lo riconoscevano padre del minore al momento della dichiarazione di adozione. A parere della Corte suprema, il fatto che la paternità dell’adottando fosse oggetto di contesa pendente il procedimento di adozione poteva rilevare – dando luogo alla sospensione di quest’ultimo procedimento – solo se tale circostanza fosse stata portata all’attenzione del giudice prima che fosse dichiarata l’adozione.

Infine, i tribunali lettoni accertavano che I.V. era genitore biologico del minore e lo sollecitavano a ricorrere alla Corte EDU lamentando una violazione degli articoli 6 e 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo da parte delle autorità estoni.

La pronuncia

La doglianza principale di I.V. consiste nella violazione, da parte delle autorità estoni, per avere queste ultime dato corso all’adozione del figlio biologico senza il proprio consenso.

La Corte sottolinea che la questione principale non consiste nella responsabilità delle autorità lettoni, ma nella responsabilità dello Stato estone. Queste ultime, per la Corte, avrebbero dovuto bilanciare accuratamente i diritti di I.V. con quelli del minore. Un bilanciamento che – indica la sentenza – non si sarebbe concretizzato, dato che le autorità estoni hanno negligentemente trascurato la contestazione della paternità in Lettonia, della quale avrebbero dovuto essere consapevoli, considerando che nel 2018 le autorità lettoni avevano avanzato verso le autorità estoni una richiesta di cooperazione giudiziaria relativa proprio al procedimento di accertamento della paternità.

Il rigetto della richiesta di I.V. di annullamento dell’adozione secondo la Corte si è poi basata esclusivamente su profili formali – la carenza di legittimazione ad agire, in quanto l’accertamento dello status di padre non era ancora intervenuto al momento della pronuncia dell’adozione – senza esaminare le circostanze del caso e soppesare gli interessi delle persone coinvolte.

Tali circostanze hanno cagionato la violazione dell’art. 8 della Convenzione, che consacra il diritto al rispetto della vita privata e familiare.

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