La sussistenza di un elemento di estraneità ai fini della validità di una clausola di scelta del foro ai sensi del regolamento Bruxelles I bis

by Marco Sposini

Corte di giustizia UE, sentenza 8 febbraio 2024, causa C-566/22, Inkreal s.r.o. c. Dúha reality s.r.o. – ECLI:EU:C:2024:123

La Corte di giustizia dell’UE, con sentenza 8 febbraio 2024 (causa C-566/22), ha fornito chiarimenti sull’interpretazione dell’art. 25, par. 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni (“Bruxelles I bis“), nell’ambito di una controversia sulla validità di una clausola attributiva di competenza a favore di giudici della Repubblica Ceca concordata tra soggetti stabiliti in Slovacchia.

Il procedimento principale
FD (persona fisica residente in Slovacchia, in qualità di mutuante) e Dúha reality s.r.o. (società di diritto slovacco, con sede in Slovacchia, in qualità di mutuataria) stipulavano due contratti di mutuo pecuniario, con una clausola di scelta del foro a favore del tribunale compente, per materia e territorio, sito nella Repubblica Ceca. Inkreal s.r.o. (società di diritto slovacco, con sede in Slovacchia) – alla quale, nel frattempo, FD aveva ceduto i contratti – instaurava un procedimento nei confronti di Dúha reality dinnanzi alla Nejvyšší soud (Corte suprema della Repubblica Ceca) per il recupero del credito e la determinazione del tribunale competente a statuire nel merito, in forza dell’art. 11, par. 3, del codice di procedura civile ceco. L’attrice assumeva che la clausola era conforme all’art. 25, par. 1, del regolamento n. 1215/2012 e che la competenza giurisdizionale ivi prevista era da intendersi esclusiva.
Il giudice adito ravvisava applicabile il regolamento n. 1215/2012 solo nel caso in cui fosse stata accertata la presenza di un elemento di estraneità nel rapporto. La circostanza era dubbia, essendo entrambe le parti stabilite in Slovacchia. Occorreva, dunque, verificare se la sussistenza di un elemento di estraneità potesse essere fondata sul fatto che due soggetti situati nello stesso Stato membro abbiano concordato sulla giurisdizione dei giudici di un altro Stato membro. Per questi motivi, la Nejvyšší soud sospendeva il procedimento e chiedeva alla Corte di giustizia di fornire chiarimenti sul punto.

La pronuncia

La Corte rammenta che, per interpretare le disposizioni del diritto dell’Unione, occorre necessariamente tenere conto non soltanto della loro formulazione, ma anche del relativo contesto e degli obiettivi e delle finalità che le stesse si prefiggono (Pankki S, C-579/21, EU:C:2023:501, punto 38 e giurisprudenza ivi citata).
La formulazione dell’art. 25, par. 1, del regolamento n. 1215/2012 non esclude la validità di una clausola di scelta del foro, con la quale le parti di un contratto situate nel medesimo Stato membro attribuiscono la competenza ai giudici di un altro Stato membro a decidere sulle controversie derivanti dal rapporto “anche se detto contratto non presenta nessun altro collegamento con tale altro Stato membro”, ma a condizione – quanto al contesto – che sussista un elemento di estraneità (Owusu, C-281/02, EU:C:2005:120, punto 25, IRnova, C-399/21, EU:C:2022:648, punti 27 e
29). Il regolamento (UE) n. 1215/2012 – nonostante, ai considerando 3 e 26, utilizzi, rispettivamente, i termini “materie civili con implicazioni transnazionali” e “procedimenti giudiziari transfrontalieri” – “non contiene alcuna definizione dell’elemento di estraneità la cui esistenza condiziona l’applicabilità di tale regolamento” (Generalno konsulstvo na Republika Bulgaria, C-280/20, EU:C:2021:443, punto 30).
Tuttavia, l’art. 3, par. 1, del regolamento n. 1896/2006, che istituisce un procedimento europeo di ingiunzione di pagamento, definisce “controversia transfrontaliera” quella “in cui almeno una delle parti ha domicilio o residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello del giudice adito” (Generalno konsulstvo na Republika Bulgaria, C-280/20, EU:C:2021:443, punto 31 e giurisprudenza ivi citata). Il regolamento n. 1215/2012 ed il regolamento n. 1896/2006 “rientrano entrambi nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile con implicazioni transfrontaliere” e, pertanto, “occorre armonizzare l’interpretazione delle nozioni equivalenti utilizzate dal legislatore dell’Unione in tali regolamenti” (Generalno konsulstvo na Republika Bulgaria, C-280/20, EU:C:2021:443, punto 32 e giurisprudenza ivi citata). Esiste, quindi, un elemento di estraneità, se la controversia “sia tale da sollevare questioni relative alla determinazione della competenza dei giudici nell’ordinamento internazionale” (IRnova, C-399/21, EU:C:2022:648, punto 28 e giurisprudenza ivi citata), come nella presente fattispecie, che ha natura transfrontaliera. Infatti, le parti sono situate in uno Stato membro differente rispetto a quello ove si trova il giudice che è stato adito in
base alla clausola di scelta del foro e la controversia verte su una questione di giurisdizione (competenza dei giudici della Repubblica Ceca ovvero della Repubblica Slovacca).
Inoltre, per interpretare la norma, occorre tenere conto degli obbiettivi e delle finalità del regolamento n. 1215/2012:
i. il rispetto dell’autonomia delle parti e il rafforzamento dell’efficacia degli accordi di scelta del foro esclusivo, in conformità ai considerando 15, 19 e 22;
ii. “unificare le norme sui conflitti di competenza in materia civile e commerciale mediante norme … che presentano un alto grado di prevedibilità”, nonché garantire la “certezza del diritto … nel rafforzare la tutela giuridica delle persone stabilite nell’Unione europea, consentendo al contempo al ricorrente di individuare agevolmente il giudice al quale può rivolgersi e al convenuto di prevedere ragionevolmente quello dinanzi al quale può essere citato” (EXTÉRIA, C-393/22, EU:C:2023:675, paragrafo 26 e giurisprudenza ivi citata);
iii. consentire al giudice investito della causa di decidere prontamente sulla propria competenza, senza dover esaminare il merito (Kolassa, C-375/13, EU:C:2015:37, punto 61 e giurisprudenza ivi citata).
Sebbene il contratto non abbia altro collegamento con lo Stato membro prescelto, una clausola attributiva di competenza come quella concordata tra le parti rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 25, par. 1, del regolamento n. 1215/2012, poiché “risponde all’obiettivo di certezza del diritto perseguito da tale regolamento” e – oltre a consentire facilmente di stabilire quale sia il giudice munito della competenza giurisdizionale a decidere sulle questioni derivanti dal contratto – “riduce la possibilità di procedimenti paralleli ed evita che vengano emesse, in Stati membri diversi, decisioni tra loro incompatibili”, nel rispetto della buona amministrazione della giustizia, di cui al considerando 21. L’obiettivo di certezza del diritto sarebbe compromesso e l’esame della giurisdizione sarebbe reso più difficile, se – in aggiunta alla volontà delle parti – il giudice adito dovesse valutare l’esistenza di ulteriori elementi transfrontalieri, tra cui “considerazioni relative al collegamento tra il giudice designato e il rapporto controverso o alla fondatezza della clausola attributiva di competenza”. Si tratta, infatti, di questioni che non rilevano, ai sensi dell’art. 25 del regolamento n. 1215/2012 (Castelletti, C-159/97, EU:C:1999:142, punto 5 del dispositivo).
A ciò si aggiunga che questa tipologia di clausola di scelta del foro “rispecchia la fiducia reciproca nell’amministrazione della giustizia all’interno dell’Unione, di cui al considerando 26 di tale regolamento, e contribuisce in tal modo a mantenere e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, agevolando tra l’altro l’accesso alla giustizia, ai sensi del considerando 3”.
Non è di ostacolo a questa interpretazione il disposto di cui all’art. 1, par. 2, della Convenzione dell’Aja del 30 giugno 2005, sugli accordi di scelta del foro: “una fattispecie è internazionale, salvo che le parti risiedano nello stesso Stato contraente e il loro rapporto e tutti gli altri elementi pertinenti della controversia, a prescindere dalla sede del giudice prescelto, siano connessi solamente con quello Stato”.
Invero, la norma della convenzione “riflette una scelta propria degli autori … alla luce della necessità di fornire una soluzione che potesse portare ad un’ampia adesione a livello internazionale”, mentre il legislatore dell’Unione – nell’emanare “misure nel settore della cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transnazionali”, con l’obbiettivo di cui al considerando 3 del regolamento – ha preferito una differente formulazione.

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