Ancora sui mutamenti normativi nel diritto successorio interno e violazione dei diritti sanciti dalla Conv. EDU

by Daniele Muritano

Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza 15 febbraio 2024, ricorso n. 14925/18, Colombier v. Francia

Il caso Colombier c. Francia deciso dalla Corte EDU con sentenza del 15 febbraio 2024 (nel medesimo giorno è stata emessa la sentenza nel caso Jarre c. Francia, su temi analoghi e già segnalata con questo post) riguarda una controversia ereditaria che coinvolge i figli del defunto compositore musicale francese Michel Colombier, residente in California, e la sua terza moglie.

Fatti e procedimento

Michel Colombier, dopo essersi trasferito negli Stati Uniti, aveva collocato tutti i suoi beni in un trust a beneficio della terza moglie e, dopo la di lei morte, delle figlie Siena e Arabella così escludendo dalla successione i figli Christian, David e Agathe.

Dopo la morte del padre, nel 2004, i tre figli (uno dei quali disabile), agiscono in giudizio in Francia, invocando l’applicabilità dell’art. 2 legge del 14 luglio 1819 relativa al sistema del “droit d’aubaine et de détraction”, che fino a quel momento aveva conferito agli eredi di nazionalità francese esclusi da un’eredità regolata da una legge straniera un diritto di prelievo compensativo sui beni siti in Francia (una norma simile è stata reintrodotta nel 2021, con la modifica degli artt. 913 e 921 del codice civile francese).

La terza moglie eccepisce l’incostituzionalità di questa norma e con decisione del 5 agosto 2011, la Corte costituzionale francese dichiara l’art. 2 della legge del 1819 contrario alla Costituzione, a causa della disparità di trattamento tra gli eredi francesi e quelli aventi altra nazionalità.

L’abrogazione produce effetti retroattivi, non avendo la Corte fatto uso del potere di modulare gli effetti temporali dell’abrogazione medesima, con conseguente disapplicazione nel processo iniziato dai Colombier.

I figli sollevano l’eccezione della contrarietà all’ordine pubblico internazionale della loro esclusione dalla successione (la cui applicazione è fatta salva dall’art. 35 del regolamento UE n. 650/12 sulla legge applicabile alle successioni), ma essa non è accolta in tutti i gradi di giudizio.

Il giudice di primo grado, dopo avere affermato che la successione è regolata dalla legge californiana, che non prevede una quota di riserva in favore dei figli, ritiene che le disposizioni della legge applicabile non siano contrarie all’ordine pubblico internazionale francese per il solo fatto di essere diverse dalle disposizioni imperative del diritto francese.

La violazione dell’ordine pubblico internazionale francese può aversi, dice il Tribunale, solo se in concreto le disposizioni della legge straniera  producono effetti in conflitto con i principi di giustizia universale considerati dall’opinione pubblica francese come aventi valore internazionale assoluto.

Aggiunge che la mancata previsione della riserva ereditaria non è mai stata ritenuta dalla Corte di cassazione francese contraria a valori che l’ordinamento giuridico francese considera universali, come potrebbe accadere, invece, nel caso in cui la disposizione della legge straniera riduca o sopprima i diritti di una persona per motivi sociali, razziali, politici, sessuali o religiosi.

La Corte d’appello e la Corte di cassazione confermano la sentenza, precisando, con riguardo alla verifica degli effetti concreti prodotti dall’applicazione della legge straniera, che non è stato dimostrato né argomentato che l’applicazione della legge californiana, lascerebbe uno qualsiasi dei figli del defunto (incluso il figlio disabile), tutti maggiorenni alla data della morte del padre, in una situazione di precarietà economica o di bisogno.

I figli ricorrono davanti alla Corte EDU invocando la violazione degli artt. 8 e 14 (in ciò la differenza rispetto al caso Jarre, in cui – invece – era stata invocata la violazione dell’art. 1 del Protocollo n. 1 e dell’art. 6).

Il giudizio della Corte

Riguardo alla presunta violazione dell’art. 8 (Diritto al rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e della corrispondenza), la Corte EDU, ha considerato anzitutto ammissibile il ricorso, affermando che la “vita familiare” include anche gli interessi materiali, quali i diritti successori.

Nel rigettare il ricorso la Corte EDU ha osservato che l’articolo 8 della Convenzione non impone il riconoscimento di un diritto a una quota dell’eredità dei genitori e lascia in linea di principio agli Stati contraenti la scelta dei mezzi destinati a consentire a ciascuno di condurre una vita familiare.

Ha quindi rilevato che, nonostante le conseguenze dannose per i diritti dei ricorrenti determinati dalla dichiarazione di incostituzionalità della disposizione che riconosceva il diritto di prelievo, le decisioni dei giudici francesi non sono state né arbitrarie né manifestamente irragionevoli.

Ha ritenuto, infine, di non doversi discostare, nelle circostanze del caso di specie, dall’analisi dei giudici nazionali secondo cui la scelta di Michel Colombier non era contraria all’ordine pubblico internazionale francese.

Riguardo alla presunta violazione dell’art. 14 (Divieto di discriminazione) la Corte ha osservato che:

– la discriminazione di cui all’art. 14 presuppone una differenza di trattamento tra persone poste in situazioni analoghe o comparabili;

– non tutte le differenze di trattamento comportano automaticamente una violazione dell’art. 14 ma solo le differenze di trattamento basate su una caratteristica identificabile, o “situazione”;

– una differenza di trattamento è discriminatoria se manca di una giustificazione oggettiva e ragionevole, cioè se non persegue uno scopo legittimo o se non esiste un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito;

– in materia di testamenti, qualsiasi interpretazione, se mai fosse necessaria, deve cercare di accertare l’intenzione del testatore e l’effetto utile del testamento.

Ha quindi concluso ritenendo non violato l’art. 14, perché l’esclusione dei ricorrenti dall’eredità del padre non è dipesa dell’interpretazione del testamento fatta dai giudici francesci ma dal rispetto delle (lecite) scelte del defunto.

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