L’ultimo domicilio noto del convenuto consumatore ai fini della determinazione della competenza giurisdizionale nel regolamento Bruxelles I bis

by Marco Sposini

Corte di giustizia UE, sentenza 11 aprile 2024, causa C-183/23, Credit Agricole Bank Polska S.A. c. AB – ECLI:EU:C:2024:297

La Corte di giustizia dell’UE, con sentenza dell’11 aprile 2024 (causa C-183/23), ha fornito ulteriori chiarimenti sull’interpretazione dell’art. 6, par. 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni (“Bruxelles I bis“), in tema di competenza giurisdizionale relativamente ai contratti conclusi da consumatori, nell’ambito di un giudizio promosso in Polonia, a seguito della stipula di un contratto di credito al consumo.

Il procedimento principale

Credit Agricole Bank Polska S.A. (istituto bancario, con sede in Polonia) instaurava un giudizio avanti il Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie (Tribunale circondariale di Varsavia), nei confronti di AB (persona fisica, consumatore, cittadino di uno stato extra UE), per il recupero dell’importo dovuto in forza di un contratto di credito al consumo finalizzato all’acquisto di un telefono cellulare.

In tale contratto, il convenuto aveva dichiarato di essere residente nel circondario del giudice adito.

Il tentativo di notifica dell’atto introduttivo del procedimento, unitamente all’ingiunzione di pagamento emessa dal competente ausiliario giudiziario, aveva esito negativo, poiché il convenuto – non rinvenuto all’indirizzo indicato, ove risultava sconosciuto – non ritirava il plico postale.

Ai sensi del codice di procedura civile polacco, a tutela dei diritti del debitore veniva designato un curatore, il quale contestava l’avversa pretesa nel merito, senza eccepire la competenza del giudice adito, pur avendo dichiarato di non essere a conoscenza dell’attuale luogo di residenza del convenuto.

A seguito di verifiche, emergeva che il debitore, arrivato in Polonia nel settembre 2017 – benché tuttora anagraficamente residente all’indirizzo indicato – si era trasferito, di fatto, sin dall’anno 2018, in una località ignota, potenzialmente anche all’estero.

Il giudice adito – ai sensi dell’art. 6, par. 1, del regolamento in base al quale, se il convenuto non è domiciliato in uno Stato membro, la competenza delle autorità giurisdizionali di ciascuno Stato membro è disciplinata dalla legge di tale Stato, salva l’applicazione dell’art. 18, par. 1, dell’art. 21, par. 2, e degli artt. 24 e 25 – poneva il dubbio se la competenza dovesse essere determinata in base alle norme interne o secondo i criteri previsti dal regolamento stesso.

Al riguardo, ravvisava che, come affermato dalla Corte di giustizia nelle sentenze del 17 novembre 2011 (Hypoteční banka, C-327/10, EU:C:2011:745) e del 15 marzo 2012 (G., C-292/10, EU:C:2012:142), il necessario presupposto per l’applicazione delle norme nazionali è la sussistenza di elementi probatori che consentano di stabilire che il convenuto (cittadino dell’UE non domiciliato nello Stato membro ove si trova il giudice adito) sia effettivamente domiciliato in uno Stato extra UE.

Occorreva, dunque, accertare se la medesima disciplina opera anche qualora il convenuto sia una persona fisica, soggetto consumatore, con cittadinanza di uno stato extra UE, che, tuttavia, in virtù delle risultanze documentali, si presume essere domiciliata nel territorio di uno Stato membro.

Considerato che, a norma dell’art. 18, par. 2, del regolamento n. 1215/2012, l’azione contro il consumatore può essere proposta solo davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio è domiciliato il consumatore stesso, il giudice adito, inoltre, si poneva l’interrogativo se, tenuto conto della mancata eccezione di difetto di giurisdizione da parte del curatore nominato, si possa ritenere che il convenuto abbia accettato la competenza di tale giudice, a norma dell’art. 26 del regolamento n. 1215/2012, anche laddove il giudice sia privo di competenza.

Sul punto, riteneva che – sebbene la designazione di un curatore sia giustificata dalla necessità per l’attore di ottenere una tutela giurisdizionale effettiva, che sarebbe preclusa se il giudizio non potesse proseguire a causa dell’impossibilità, a lui non imputabile, di individuare il domicilio effettivo della controparte – è, comunque, imprescindibile che, conformemente a quanto previsto dall’art. 26, par. 2, del regolamento n. 1215/2012, il convenuto sia informato del suo diritto di eccepire l’incompetenza dell’autorità giurisdizionale e delle conseguenze della comparizione o della mancata comparizione. La tutela del consumatore (parte debole del rapporto) sarebbe disattesa, nel caso in cui questo diritto fosse sostituito dalla comparizione di un curatore.

Per questi motivi, il Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie sospendeva il procedimento e chiedeva alla Corte di giustizia di fornire i necessari chiarimenti.

La pronuncia

In via preliminare, la Corte rammenta che:

a- ai fini dell’interpretazione del regolamento n. 1215/2012, valgono i principi elaborati nel vigore delle equivalenti disposizioni della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 e del regolamento n. 44/2001 (Bruxelles I) (cfr., tra le altre, sentenza del 9 luglio 2020, Verein für Konsumenteninformation, C-343/19, EU:C:2020:534);

b- come già illustrato nella relazione Jenard alla Convenzione di Bruxelles, il criterio di collegamento generale su cui è fondata la competenza giurisdizionale nel regolamento n. 1215/2012 è esclusivamente il luogo del domicilio del convenuto. E’, pertanto, irrilevante la residenza abituale del convenuto e questa scelta del legislatore UE è finalizzata ad evitare la contemporanea sussistenza di più giudici competenti, in forza del medesimo criterio di collegamento;

c- non essendovi una nozione “europea” di domicilio, spetta al giudice nazionale, ai sensi dell’art. 62 del regolamento n. 1215/2012, applicando le proprie norme interne, stabilire se il convenuto sia effettivamente domiciliato in Polonia e, quindi, accertare se il giudice adito è munito di competenza giurisdizionale.

Sulla base di questa premessa e considerato, altresì, che il regolamento n. 1215/2012 si pone l’obbiettivo di “unificare le norme sui conflitti di competenza in materia civile e commerciale mediante norme […] che presentano un alto grado di prevedibilità”, nonché garantire la “certezza del diritto […] nel rafforzare la tutela giuridica delle persone stabilite nell’Unione europea, consentendo al contempo al ricorrente di individuare agevolmente il giudice al quale può rivolgersi e al convenuto di prevedere ragionevolmente quello dinanzi al quale può essere citato (sentenza del 4 ottobre 2018, Feniks, C-337/17, EU:C:2018:805, punto 34 e giurisprudenza ivi citata)”, la Corte ha confermato che la disposizione dell’art. 6, par. 1, del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretata in modo restrittivo. Ciò vale, a maggior ragione, se il convenuto è un soggetto consumatore, che beneficia della competenza speciale di cui all’art. 18 del regolamento n. 1215/2012.

Ne consegue che le norme interne sulla competenza possono essere applicate solo in presenza di elementi probatori che consentano al giudice di stabilire che il convenuto sia effettivamente domiciliato in uno Stato extra UE (v. sentenze Hypoteční banka e G.). In mancanza di tali elementi e qualora il giudice non riesca ad identificare l’attuale domicilio del soggetto consumatore, quest’ultimo deve essere convenuto avanti il giudice dello Stato membro ove si trova il luogo dell’ultimo domicilio conosciuto, a norma dell’art. 18, par. 2, del regolamento n. 1215/2012 (v. sentenza Hypoteční banka), a prescindere dalla cittadinanza del convenuto stesso.

Non opera, pertanto, la proroga della competenza prevista dall’art. 26 del regolamento n. 1215/2012, che ha natura sussidiaria e non è applicabile se la competenza del giudice adito è già prevista da altra norma.

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