Corte di cassazione, Sezione I, sentenza 10 luglio 2024, n. 18845
Con sentenza 10 luglio 2024, n. 18845, la Corte di cassazione ha fatto luce sulle circostanze che debbono essere considerate affinché il trasferimento di un minore in tenera età possa ritenersi illecito a norma dell’art. 3 della Convenzione dell’Aja del 1980 sulla sottrazione internazionale di minori. Nella stessa pronuncia ha chiarito le modalità che debbono essere impiegate per valutare la sussistenza del “grave rischio nel rimpatrio del minore”, agli effetti dell’art. 13, par. 1, lett. b) della stessa Convenzione.
I fatti di causa
Un cittadino spagnolo e una cittadina italiana iniziavano una relazione e decidevano di stabilirsi a Malaga, dove, nel 2020, nasceva il loro bambino. Nel 2021, la donna avviava in Spagna un procedimento penale nei confronti del compagno, con l’accusa di aver commesso alcuni fatti di violenza. Nel 2022 la donna si trasferiva in Italia col bambino. Il padre iniziava dunque in Spagna un procedimento penale nei confronti della madre per sottrazione di minore. La donna, per parte sua, avviava un giudizio davanti al Tribunale per i Minorenni di Milano.
Perché il trasferimento sia considerato illecito, e dunque il giudice possa ordinare il rientro del minore, l’art. 3 della suddetta Convenzione richiede che siano soddisfatti tre requisiti: immediatamente prima del trasferimento, il minore doveva risiedere abitualmente nello Stato da cui è stato portato via; il trasferimento deve essere avvenuto in violazione dei diritti di custodia sul minore spettanti a una persona fisica o giuridica in base alla legislazione di detto Stato; tali diritti dovevano essere effettivamente esercitati al momento del trasferimento.
La Convenzione contempla però dei casi in cui, quand’anche ricorrano dette condizioni, il giudice può escludere il rientro. Uno di questi è contemplato dall’art. 13, par. 1, lett. b), ai sensi del quale il trasferimento non è illecito se vi è il grave rischio che il minore sia esposto a un pregiudizio fisico o psicologico o possa trovarsi in una situazione intollerabile nello Stato da cui è stato sottratto.
Il Tribunale per i Minorenni riteneva sussistere le condizioni dell’art. 3. La residenza abituale del minore doveva infatti individuarsi in Spagna, giacché il minore era nato e vissuto con i genitori a Malaga dal luglio 2020 al maggio 2022. Doveva pure ritenersi che la responsabilità genitoriale del padre sul minore fosse effettivamente esercitata, a nulla rilevando, per il Tribunale, la circostanza che il minore trascorresse la maggior parte del tempo con la madre.
Il giudice di prime cure non riteneva, inoltre, integrata l’eccezione di cui all’art. 13, par. 1, lett. b), giacché, nel mentre, il tribunale spagnolo aveva assolto il compagno da ogni responsabilità penale.
La donna impugnava la pronuncia dinanzi alla Corte di cassazione, affidando il suo ricorso a cinque motivi.
Con il primo e il secondo, contestava la sentenza impugnata in punto di residenza abituale del minore, giacché il Tribunale per i Minorenni avrebbe erroneamente valutato le circostanze che debbono essere valorizzate ai fini della sua individuazione. Più in particolare, il Tribunale avrebbe mancato di considerare “la prevalenza della relazione del minore con la madre”, posto che il padre sarebbe stato spesso assente dalla casa familiare per motivi di lavoro, e la “inesistenza di una memoria affettiva con la Spagna”, giacché il minore avrebbe vissuto in quel luogo solo nei primi mesi di vita.
Con il terzo motivo, lamentava la violazione dell’art. 3 della Convenzione, posto che, diversamente da quanto asserito dai giudici aditi in precedenza, la sola coabitazione del padre con il minore non sarebbe stata sufficiente a provare l’effettivo esercizio della responsabilità genitoriale.
Con il quarto e quinto motivo, la donna lamentava la “non corretta valutazione del grave rischio nel rimpatrio del minore”, agli effetti dell’art. 13, par. 1, lett. b). Nel disporre il trasferimento del minore in Spagna, il giudice di prime cure si sarebbe ciecamente affidato all’assoluzione del compagno pronunciata dal giudice spagnolo, venendo meno al dovere di accertare se i fatti di violenza a questi imputati si fossero effettivamente verificati, secondo quanto statuito dagli artt. 473-bis.42 e ss. del c.p.c. Il Tribunale non avrebbe inoltre valutato la situazione di pericolo in cui il minore si sarebbe venuto a trovare qualora, al momento del rientro in Spagna, la madre fosse stata sottoposta alle misure cautelari conseguenti alla denuncia presentata dal compagno al giudice spagnolo qualche tempo prima.
La decisione della Corte di cassazione
La Corte di cassazione ha accolto tutti i motivi.
Pronunciandosi sul primo, ha innanzitutto precisato l’applicabilità al caso di specie del regolamento 2019/1111 (“Bruxelles II ter”), le cui disposizioni, nei casi di sottrazione intra-europea, integrano quelle della Convenzione dell’Aja del 1980.
Ha affermato che il giudice di prime cure ha errato nel determinare la residenza abituale del minore, non avendo adeguatamente considerato la sua età (due anni al momento dell’arrivo in Italia). L’accertamento della residenza abituale di un minore in tenera età, strettamente dipendente dalla madre, “deve rispettare specifici criteri”, dovendosi valutare “il rapporto madre – minore e il grado di inserimento della madre nel contesto sociale ed ambientale del paese nel quale si chiede il ritrasferimento”. Questo al fine di proteggere il minore quando la sua età non consente di accertarne la volontà e il grado di integrazione in un determinato contesto sociale.
Nel giungere a tali conclusioni, la Cassazione si è innanzitutto richiamata agli orientamenti della Corte di giustizia sull’argomento. Ai fini della determinazione della residenza abituale del minore nei casi di sottrazione, i giudici di Lussemburgo hanno infatti dato rilievo a due elementi: l’effettiva custodia del minore, dovendosi valorizzare, ad esempio, “la circostanza che il genitore che esercita di fatto…la custodia del minore continui a vivere con quest’ultimo in un determinato luogo e ivi eserciti la sua attività professionale” (Corte di giustizia, sentenza 28 giugno 2018, causa C-512/2017, HR, ECLI:EU:C:2018:513); e la sua età. Così, nel caso del minore di pochi mesi, bisogna tenere in conto che il suo ambiente è “essenzialmente familiare” e determinato dalle persone che si prendono cura di lui nel quotidiano (Corte di giustizia, sentenza 22 dicembre 2010, causa C-497/10, Mercredi c. Chaffe, ECLI:EU:C:2010:829). Queste avranno dunque “particolare importanza per determinare il luogo in cui si trova il centro della sua vita” (Corte di giustizia, sentenza 28 giugno 2018, causa C-512/2017, ECLI:EU:C:2018:513).
A simili conclusioni è pervenuta la giurisprudenza interna. Anche la Cassazione ha affermato che, allo scopo di individuare la residenza abituale di un minore di tenera età, che sia custodito dalla madre in uno Stato membro diverso da quello in cui risiede il padre, occorre verificare “l’integrazione della madre” nel primo Stato, “della quale partecipa anche il minore” (Cass. 32194/2022). Più in generale, la Cassazione ha più volte inteso la nozione di “residenza abituale”, quale “luogo in cui il minore, in virtù di una durevole e stabile permanenza…ha il centro dei propri legami affettivi…derivanti dallo svolgersi in detta località della sua quotidiana vita di relazione” (tra le tante, v. Cass. n. 1838/2011; Cass. 19664/2014).
Sulla scorta di queste considerazioni, la Corte ha negato che la sola nascita e residenza del minore per i primi due anni di vita in Spagna fosse sufficiente a radicare la sua residenza abituale in quel luogo, tanto più che il minore era in tenera età e aveva sempre vissuto con la madre, ormai trasferitasi in Italia assieme a lui.
Passando all’esame del terzo motivo, la Corte ha escluso che “il mero fatto della convivenza dei genitori”, intervallata dagli allontanamenti del padre, fosse sufficiente ad integrare il secondo requisito dell’art. 3 della convenzione, dovendosi accertare che la responsabilità genitoriale sia stata esercitata in modo “puntuale e concreto”.
Infine, ha ritenuto che il Tribunale per i Minorenni avrebbe dovuto valutare in autonomia il “grave rischio nel rimpatrio del minore”, alla luce della documentazione allegata dalle parti, senza appiattirsi sulla decisione adottata dal giudice spagnolo. Questo a maggior ragione, si legge nella pronuncia, “in un quadro normativo attuale in cui sia la Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza domestica, sia la normativa introdotta dal d. lgs. n. 149 del 2022 stimolano i poteri officiosi del giudice per la tutela delle persone (donne e minori) in condizioni di vulnerabilità”.
