Corte di giustizia UE, sentenza 6 marzo 2025, causa C‑395/23, Anikovi – ECLI:EU:C:2025:142
Con sentenza 6 marzo 2025 (causa C-395/23), la Corte di giustizia dell’Unione europea ha chiarito che un procedimento di volontaria giurisdizione avente ad oggetto l’autorizzazione alla vendita di beni appartenenti a un minore ricade nell’ambito della materia della responsabilità genitoriale disciplinata dal regolamento (UE) 2019/1111 (Bruxelles II ter). Sono pertanto competenti a rilasciare tale autorizzazione le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui il minore risiede abitualmente, ai sensi dell’art. 7, par. 1, di detto regolamento.
1. Il procedimento
Nel 2023, il Sofiyski Rayonen sad (Tribunale distrettuale di Sofia, Bulgaria) viene adito con un ricorso di volontaria giurisdizione presentato in nome di due minori (di cittadinanza russa e residenti abitualmente in Germania) al fine di ottenere l’autorizzazione alla vendita delle quote che i minori detenevano in tre immobili siti in Bulgaria, ereditati dopo il decesso del padre.
Ai sensi del diritto bulgaro, infatti, gli atti di disposizione riguardanti beni immobili di proprietà di un minore richiedono la preventiva autorizzazione del tribunale distrettuale competente, verificando che l’operazione sia nell’interesse del minore.
Il giudice bulgaro, considerata l’esistenza di un accordo bilaterale del 1975 tra Bulgaria e URSS (oggi, Federazione Russa) e le caratteristiche di internazionalità della vicenda, si interrogava sulla propria competenza.
La Corte di cassazione bulgara aveva ritenuto competente il giudice bulgaro in casi simili, basandosi su norme interne e sull’accordo Bulgaria-URSS. Un altro giudice bulgaro aveva ritenuto applicabile l’art. 4, par. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 593/2008 (Roma I) quale fondamento della competenza bulgara, assumendo che il contratto di vendita sarebbe stato retto dalla legge del luogo di situazione dell’immobile (ossia la legge bulgara).
Il giudice del rinvio riteneva non applicabile il regolamento Roma I (poiché riguarda la legge applicabile e non la competenza) ma, in ipotesi, o l’art. 24, punto 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 (Bruxelles I bis), relativo alla competenza giurisdizionale esclusiva in materia di diritti reali immobiliari, oppure il regolamento Bruxelles II ter, relativo alla responsabilità genitoriale, ferma restando l’eventuale applicabilità dell’accordo russo-bulgaro.
In base al regolamento Bruxelles II ter, qualora applicabile, la competenza spetterebbe al giudice dello Stato membro di residenza abituale del minore (nella specie, la Germania) ai sensi dell’art. 7, par. 1.
Il Tribunale di Sofia sospendeva quindi il procedimento sottoponendo alla Corte di giustizia tre questioni pregiudiziali:
1) se anche i procedimenti di volontaria giurisdizione diretti a ottenere un’autorizzazione giudiziale alla vendita di beni immobili (o quote di comproprietà immobiliari) appartenenti a un minore rientrino nell’ambito di applicazione dell’art. 1, par. 2, lett. e), del regolamento Bruxelles II ter;
2) quale criterio di competenza dovesse applicarsi al procedimento autorizzativo: se quello del regolamento Bruxelles II ter (art. 7, par. 1: competenza del giudice dello Stato di residenza abituale del minore) oppure l’art. 4, par. 1, lett. c), del regolamento Roma I o l’art. 24, punto 1, del regolamento Bruxelles I bis (che condurrebbero alla competenza del giudice del luogo di situazione dell’immobile);
2) se le disposizioni sulla competenza giurisdizionale previste dal regolamento possano essere derogate da un accordo bilaterale concluso prima dell’adesione di uno dei paesi parte dell’accordo all’Unione Europea ai sensi dell’art. 351 TFUE – che tutela i diritti e obblighi derivanti da accordi anteriori all’adesione.
2. La decisione
La Corte di giustizia, riguardo alle prime due questioni, conferma che un procedimento di volontaria giurisdizione avente a oggetto l’autorizzazione alla vendita di beni appartenenti a un minore ricade nell’ambito della “responsabilità genitoriale” disciplinata dal regolamento Bruxelles II ter.
Il regolamento include espressamente, all’art. 1, par. 2, lett. e), i provvedimenti di protezione del minore inerenti all’amministrazione, conservazione o alienazione dei suoi beni, misure che rientrano nella nozione di responsabilità genitoriale.
Trattandosi di un provvedimento inteso a proteggere l’interesse del minore rientra nel campo del regolamento Bruxelles II ter e, parallelamente, rimane escluso dall’ambito del regolamento Bruxelles I bis.
La Corte richiama anche il considerando 10 del regolamento Bruxelles II ter, il quale conferma l’intenzione del legislatore europeo di ricomprendere tutte le decisioni sulla responsabilità genitoriale nell’ambito del medesimo regolamento.
La Corte conclude affermando che la competenza giurisdizionale all’emanazione di un provvedimento che autorizza la vendita di beni di un minore spetta, in linea di principio, alle autorità dello Stato membro di residenza abituale del minore al momento in cui il giudice è adito, ai sensi dell’art. 7, par. 1, del regolamento Bruxelles II ter (nella fattispecie, il giudice tedesco). Ne deriva, in linea di principio, il difetto di competenza del giudice bulgaro in favore dell’autorità giurisdizionale tedesca.
Riguardo alla terza questione, la Corte anzitutto ricorda che il capo VIII del regolamento Bruxelles II ter disciplina i rapporti con alcuni accordi internazionali. Afferma, dunque, che, sebbene l’accordo russo-bulgaro non sia menzionato, il considerando 91 del regolamento chiarisce che agli accordi conclusi da uno Stato membro prima dell’adesione si applica l’art. 351 TFUE, il quale prevede, al primo comma, che le disposizioni dei Trattati non pregiudicano gli obblighi derivanti da convenzioni concluse prima dell’adesione da uno Stato membro con Stati terzi.
Anche se il secondo comma dell’art. 351 impone allo Stato membro di eliminare eventuali incompatibilità tra un accordo preesistente e il diritto dell’Unione, lo Stato membro parte dell’accordo potrebbe giustificare, in via eccezionale, una deroga all’applicazione del diritto dell’Unione europea in presenza di due condizioni: (a) l’accordo internazionale è anteriore all’adesione dello Stato membro; (b) da tale accordo sorgano, a favore dello Stato terzo contraente, diritti che può esigere vengano rispettati dallo Stato membro.
In particolare, il giudice nazionale deve in primo luogo tentare di interpretare l’accordo internazionale in modo compatibile con il diritto dell’Unione europea, per evitare il conflitto. Qualora ciò non sia possibile, lo Stato membro è tenuto, ai sensi dell’art. 351, secondo comma, TFUE, ad attivarsi per eliminare l’incompatibilità (ad esempio tramite una modifica o una denuncia dell’accordo).
Nel frattempo, in forza dell’art. 351, primo comma, TFUE lo Stato membro applica le norme dell’accordo previgente, anche se incompatibili con il diritto dell’Unione europea.
Sarà quindi il giudice del rinvio a verificare se, nella fattispecie, l’accordo del 1975 conferisca alla Federazione russa diritti esigibili (ad esempio il diritto di far valere la competenza delle proprie autorità sui minori cittadini russi) tali da entrare in conflitto con le regole del regolamento Bruxelles II ter.
3. Le conseguenze della decisione
La sentenza rappresenta un importante chiarimento nell’ambito della cooperazione giudiziaria in materia civile, anzitutto là dove conferma l’orientamento secondo cui le misure relative ai beni di un minore rientrano nella competenza giurisdizionale in materia di responsabilità genitoriale quando il loro scopo primario è la tutela del minore stesso (in continuità con precedenti pronunce).
La Corte ribadisce che il carattere “civile e commerciale” di un atto (come una compravendita immobiliare) non è determinante se l’intervento del giudice è richiesto unicamente al fine di tutelare il minore: ciò che rileva è la finalità di protezione del minore. Questo determina l’applicabilità del regolamento Bruxelles II ter e non del regolamento Bruxelles I bis.
La competenza del giudice dello Stato membro di residenza abituale del minore garantisce che ogni decisione sia presa dal giudice più vicino alla vita del minore, favorendo una tutela più uniforme a livello dell’Unione europea.
Dal punto di vista pratico, la sentenza implica che, ad esempio, se dei minori residenti in uno Stato membro ereditano beni immobili in un altro Stato membro, qualsiasi provvedimento autorizzativo (vendita, ipoteca, ecc.) dovrà essere richiesto al giudice del luogo di residenza abituale dei minori, il quale applicherà le norme nazionali in materia di responsabilità genitoriale (incluso il proprio diritto internazionale privato).
L’atto autorizzato dovrà poi essere riconosciuto e avere efficacia negli altri Stati membri secondo quanto previsto dal regolamento Bruxelles II ter sul riconoscimento automatico delle decisioni in materia di responsabilità genitoriale.
I giudici del luogo in cui si trovano gli immobili non saranno coinvolti quanto alla capacità o all’autorizzazione del minore, ma continueranno ovviamente a essere competenti per eventuali controversie in senso stretto, per effetto della competenza esclusiva prevista dal regolamento Bruxelles I bis in materia di diritti reali immobiliari.
Si evitano così sovrapposizioni: le questioni relative alla tutela dei minori e le questioni relative alla proprietà immobiliare seguiranno ciascuna il proprio regime.
Altro profilo rilevante concerne i rapporti tra diritto dell’Unione europea e accordi internazionali stipulati dagli Stati membri. La decisione sottolinea come gli Stati membri debbano progressivamente adeguare o denunciare gli accordi pre-adesione che risultino incompatibili con il diritto dell’Unione, specialmente nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile.
Gli Stati membri sono dunque chiamati a verificare i propri trattati bilaterali extra UE in ambiti coperti dal diritto dell’Unione (famiglia, successioni, ecc.) e, se del caso, ad allinearli alle normative dell’Unione vigenti.
In caso contrario, come evidenziato dalla Corte, i giudici nazionali dovranno applicare direttamente l’art. 351 TFUE, valutando caso per caso se sussistano diritti esigibili dello Stato terzo e un’incompatibilità insanabile tale da imporre la temporanea disapplicazione del regolamento UE a favore della norma convenzionale.
Sul piano sistemico, la decisione equilibra il rispetto degli impegni internazionali pregressi degli Stati membri con la necessità di garantire l’uniformità e la preminenza del diritto dell’Unione, ribadendo il dovere di leale cooperazione nel rimuovere gli ostacoli alla piena efficacia dei regolamenti UE in tutti gli Stati membri.
