Residenza abituale del minore e sottrazione internazionale

di Francesca Maoli

Cass., sez. I, sentenza 7 maggio 2025, n. 12035

La Corte di cassazione è tornata a pronunciarsi sulla nozione di residenza abituale del minore nel contesto di una sottrazione internazionale. La sentenza 7 maggio 2025, n. 12035 si inserisce nel contesto del trasferimento illecito di una minore dalla Romania all’Italia nella cornice normativa della Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980 così come integrata dal regolamento n. 2019/1111 (Bruxelles II ter).

I fatti

La pronuncia origina dal trattenimento di una minore in Italia ad opera della madre e dalla decisione del Tribunale per i minorenni di Venezia di ordinarne l’immediato rimpatrio in Romania, quale paese di residenza abituale. Osservava il giudice di prime cure che il viaggio in Italia era stato autorizzato dal competente tribunale romeno per un periodo definito (1 mese), in accoglimento della domanda relativa al rilascio del passaporto per la bambina.

Il mancato rientro in Romania, a seguito di una visita alla famiglia, era stato giustificato dalla madre alla luce del fatto che il padre non avrebbe esercitato la responsabilità genitoriale e che il rimpatrio avrebbe determinato una situazione intollerabile per la minore. Tutte istanze rigettate dal Tribunale per i minorenni di Venezia, che riteneva anche non necessario ascoltare la bambina in ragione della sua età (cinque anni). La madre proponeva quindi il ricorso per cassazione, lamentando la mancata audizione della figlia e sostenendo che quest’ultima dovesse considerarsi abitualmente residente in Italia.

La pronuncia

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, rinviando la causa al Tribunale per i minorenni in diversa composizione per un nuovo esame. La decisione ripercorre la ratio e il contenuto della normativa applicabile, alla luce della giurisprudenza di legittimità sulla disciplina della Convenzione dell’Aja del 1980 e del regolamento Bruxelles II ter.

Osserva, in particolare, il Collegio che, in base all’art. 3 della Convenzione dell’Aja, il trasferimento in uno Stato diverso da quello di abituale residenza è da considerarsi illecito qualora avvenga in violazione dei diritti di custodia su un minore (in base alla legge dello Stato di residenza abituale immediatamente prima del trasferimento illecito o del mancato rientro), i quali devono essere “effettivamente esercitati” al momento della sottrazione. La Convenzione dell’Aja, infatti, ha lo scopo di tutelare l’affidamento quale situazione di mero fatto (da ultimo, Cass. 32526/2023).

Nel caso di specie, mancava un puntuale accertamento circa l’effettivo esercizio della responsabilità genitoriale da parte del padre, che non poteva desumersi soltanto dalla sentenza del tribunale romeno, ma avrebbe dovuto costituire oggetto di approfondimento da parte dei giudici italiani, aditi per il rimpatrio. Al contrario, il Tribunale per i minorenni di Venezia avrebbe omesso di accertare l’effettivo accudimento, morale e materiale, da parte del genitore richiedente il rimpatrio.

La Suprema Corte si è quindi soffermata sull’accertamento della residenza abituale, ricordando che questo deve essere effettuato alla luce del superiore interesse della persona minorenne. Nel caso concreto, il tribunale lagunare avrebbe omesso di considerare che la bambina risiedeva ormai da diciannove mesi in Italia e non avrebbe altresì adeguatamente ponderato l’incidenza di un eventuale spostamento sull’equilibrio psicologico della stessa. 

In particolare, la residenza abituale deve essere individuata tenendo conto di tutte le circostanze di fatto relative alla specifica situazione e di eventuali condizioni ostative al rientro previste dalla Convenzione dell’Aja del 1980, dovendo prevalere, in caso di dubbio, la residenza più “stabile” (Cass. 13214/2021). Al riguardo, la Corte di cassazione identifica due fattori di orientamento che emergono dalla stessa giurisprudenza di legittimità, nonché da quella della Corte di giustizia dell’Unione europea: i) da un lato, le intenzioni che hanno determinato lo spostamento fisico del minore dalla sua residenza abituale; ii) dall’altro lato, la circostanza per cui il trasferimento ha determinato lo spostamento dell’“abituale vita quotidiana”. Nella ricostruzione della Corte, i due fattori vanno a combinarsi tra di loro, nel senso che “più ha lunga durata l’effettiva permanenza del minore in un determinato luogo e più vengono a scemare d’importanza le ragioni che in quel luogo hanno portato il minore”.

Secondo la Corte, verrebbe inoltre in rilievo la “tenera età” della bambina (che aveva quattro anni e mezzo al momento del suo arrivo in Italia), con conseguente necessità di valutare l’integrazione della madre nell’ambiente sociale e familiare di riferimento, nonché la regolarità, le condizioni e i motivi di soggiorno nello Stato. Si richiama, in questo passaggio, la sentenza Mercredi della Corte di giustizia dell’Unione europea (causa C-497/10 PPU).

La Suprema Corte ha ritenuto, infine, assorbito il motivo di ricorso relativo al mancato ascolto della minore da parte del tribunale, rimettendo al giudice del rinvio la nuova valutazione dell’opportunità dell’audizione, in rapporto alla concreta capacità di discernimento medio tempore acquisita.

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