La litispendenza nel regolamento Bruxelles II ter

di Antonio Zullo

Tribunale di Verona, sezione civile – famiglia e interdizioni-inabilitazioni, ordinanza 10 dicembre 2024

Con ordinanza 10 dicembre 2024, il Tribunale di Verona ha sospeso un procedimento instaurato davanti a sé in applicazione del meccanismo della litispendenza previsto dall’art. 20, par. 2, del regolamento 2019/1111 (“Bruxelles II ter“). La norma prevede che, qualora dinanzi ad autorità giurisdizionali di Stati membri diversi siano state presentate domande riguardanti la responsabilità genitoriale su uno stesso minore, aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, l’autorità giurisdizionale successivamente adita sospende d’ufficio il procedimento finché non sia stata accertata la competenza dell’autorità giurisdizionale preventivamente adita. Nell’applicare questa norma, il Tribunale di Verona ha evidenziato che, qualora davanti al giudice previamente adito sia stato avviato un percorso di mediazione obbligatorio, la data di avvio di questa procedura corrisponde alla data di adizione dell’autorità giurisdizionale.

Il procedimento

Con ricorso del 29 maggio 2024, il padre adiva il Tribunale di Verona per regolamentare la responsabilità genitoriale e il mantenimento nei confronti delle figlie minorenni, entrambe nate a Vilnius, in Lituania. Il 25 luglio 2024, con istanza urgente ex art. 473 bis. 15 c.p.c., la madre sollevava eccezione di incompetenza giurisdizionale, allegando di avere già instaurato analogo procedimento presso il Tribunale di Vilnius, dinanzi al quale sarebbe stato esperito un tentativo di mediazione obbligatoria. Con provvedimento cautelare, il 4 luglio 2024, lo stesso giudice lituano aveva inoltre stabilito la residenza abituale delle minori presso la madre a Vilnius. All’esito dell’udienza fissata per la valutazione delle istanze urgenti della madre, il Tribunale di Verona disponeva l’immediata collocazione della minorenne presso la madre a Vilnius, con obbligo del padre di riaccompagnare la bambina in Lituania. A seguito del reclamo proposto dal padre, la Corte di appello di Venezia rigettava l’istanza di sospensione dell’esecuzione di detta ordinanza. La madre si costituiva nel procedimento portante e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione circa la competenza giurisdizionale.

La pronuncia

Il Tribunale di Verona rileva l’applicazione dell’art. 17, lett. a), del regolamento Bruxelles II ter, secondo il quale l’autorità giurisdizionale si considera adita alla data in cui la domanda giudiziale è depositata, purché successivamente l’attore non abbia omesso di prendere tutte le misure cui era tenuto affinché sia effettuata la notificazione al convenuto. Dagli atti di causa risultava non solo che il ricorso avanti al Tribunale di Vilnius fosse stato depositato prima di quello dinanzi al Tribunale di Verona, ma anche che la madre non avesse omesso di adottare tutte le misure cui era tenuta per la notifica al destinatario. La circostanza per cui la madre non avesse prodotto, davanti al Tribunale di Verona, la prova dell’avvenuta notificazione al marito del procedimento avviato in Lituania, è stata, per questo, considerata irrilevante.

Il Tribunale di Verona ha richiamato il considerando 35 del regolamento Bruxelles II ter, il quale evidenzia che “[d]ata l’importanza crescente della mediazione (…), un’autorità giurisdizionale dovrebbe altresì considerarsi adita alla data in cui la domanda giudiziale o un atto equivalente sono depositati presso l’autorità giurisdizionale nei casi in cui il procedimento sia stato nel frattempo sospeso allo scopo di trovare una composizione amichevole (…) senza che la domanda giudiziale sia ancora stata notificata (…)”. Sempre richiamandosi al considerando 35, il Tribunale di Verona ha evidenziato che “[s]econdo la giurisprudenza della Corte di giustizia, in caso di litispendenza la data di avvio di una procedura obbligatoria di conciliazione dinanzi a un’autorità di conciliazione nazionale dovrebbe essere ritenuta la data in cui un’«autorità giurisdizionale» è considerata adita”. Nel caso di specie, il certificato di compiuta mediazione rilasciato dal Tribunale di Vilnius risultava datato al 5 marzo 2024. Questo dato ha dunque permesso al Tribunale di Verona di attestare con certezza l’attivazione del procedimento lituano in un momento antecedente rispetto all’instaurazione del procedimento italiano.

Agli effetti dell’art. 20 del regolamento Bruxelles II ter, il Tribunale di Verona ha pertanto deciso di sospendere il procedimento.

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