Il ruolo del curatore speciale del minore nella scelta del foro in materia di responsabilità genitoriale ai sensi dell’art. 10 del regolamento Bruxelles II ter

di Ester di Napoli

Trib. Torino, sez. VII civ., sentenza 6 giugno 2025

Con sentenza 6 giugno 2025, nel quadro di una sottrazione internazionale di minori, il Tribunale di Torino ha fornito chiarimenti sull’applicazione degli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2019/1111 relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori (“Bruxelles II ter“). In particolare, in relazione all’art. 10 che disciplina la scelta del foro competente, il Tribunale ha chiarito il ruolo svolto dal curatore speciale del minore.

Il procedimento

Con ricorso per l’attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare ex articoli 612 – 614 bis cpc, la madre di due minorenni trattenute illecitamente dal padre in Italia adiva il Tribunale di Torino chiedendo di determinare le modalità di esecuzione della consegna delle figlie, che dovevano fare rientro nella Repubblica Ceca. Il padre avanzava in via riconvenzionale domande di modifica dell’affidamento e della collocazione delle minori. La curatrice speciale delle minorenni chiedeva che venisse dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano a decidere su tali questioni, attesa l’invalidità/nullità dell’accettazione della giurisdizione italiana da parte dei genitori in quanto non dotati della rappresentanza processuale delle figlie minori, a mente dell’art. 10 del regolamento Bruxelles II ter.

La pronuncia

Il Collegio osserva come la domanda attorea sia sovrapponibile alla richiesta di rimpatrio delle minori, in relazione alla quale è prevista la competenza funzionale del tribunale per i minorenni – ai sensi dell’art. 7 della legge n. 64/1994 con la quale è stata eseguita in Italia la Convenzione dell’Aja del 1980 – e in relazione alla quale è pendente un procedimento avanti al Tribunale per i minorenni di Torino. Per tale ragione, il Tribunale si dichiara incompetente per la richiesta di rimpatrio delle minori.

Con riferimento alle domande del padre, ascrivibili alla materia della responsabilità genitoriale, il Tribunale rileva come debba applicarsi il regolamento 2019/1111 e, nella specie – ricorrendo una chiara ipotesi di trasferimento illecito – il suo art. 9, che individua la competenza in questi casi dinanzi all’autorità giurisdizionale dello Stato membro nel quale la persona minorenne aveva la residenza abituale immediatamente prima del trasferimento. Tale disposizione specifica come tale autorità giurisdizionale conservi la competenza “fino a che il minore non abbia acquisito la residenza abituale in un altro Stato membro” e, alternativamente, “a) se ciascuna persona, istituzione o altro ente titolare del diritto di affidamento ha accettato il trasferimento o mancato ritorno” oppure “b) se il minore ha soggiornato in quell’altro Stato membro almeno per un anno da quando la persona, istituzione o altro ente titolare del diritto di affidamento ha avuto conoscenza, o avrebbe dovuto avere conoscenza, del luogo in cui il minore si trovava e il minore si è integrato nel nuovo ambiente”. Affinché sia soddisfatta l’ipotesi di cui alla lettera b), deve compiersi almeno una delle condizioni illustrate nella disposizione.

Per il giudice di prime cure è pacifico che la residenza abituale delle minori prima del trasferimento illecito fosse nella Repubblica Ceca ove queste vivevano con la madre sulla base di un accordo fra i genitori ratificato dal giudice ceco. Rileva il Tribunale come il requisito dell’abitualità della residenza debba essere valutato rispetto al momento dell’instaurazione del giudizio, e che non incida la circostanza che le bambine abbiano acquisito la residenza anagrafica in Italia, circostanza avvenuta con il dissenso della madre.

Il Collegio si chiede poi se ricorra la diversa ipotesi contemplata dall’art. 10 del regolamento 2019/1111, che introduce una deroga al criterio della residenza abituale del minore in presenza della scelta del foro ad opera delle parti e di “qualsiasi altro titolare della responsabilità genitoriale”. La disposizione prevede condizioni esaustive. Per quanto possa considerarsi integrata la condizione di cui al par. 1, lett. a) – “il minore ha un legame sostanziale con quello Stato membro” poiché, in via alternativa: “i) almeno uno dei titolari della responsabilità genitoriale vi risiede abitualmente; ii) in tale Stato membro si trovava la precedente residenza abituale del minore; o iii) il minore è cittadino di quello Stato” – secondo il Tribunale risultano carenti le condizioni sub b) e c), egualmente essenziali.

In particolare, secondo il Collegio, è da escludere tanto la sussistenza di un accordo sulla giurisdizione italiana nei termini di cui al punto i) – carente, peraltro, anche dei requisiti di forma prescritti al paragrafo 2 – quanto l’espressa accettazione della giurisdizione italiana a norma del successivo punto ii). E ciò in quanto la competenza giurisdizionale italiana non è stata accettata, bensì espressamente opposta dalla curatrice speciale delle minori, “che è ‘parte’ a tutti gli effetti nel presente giudizio, avendo la rappresentanza processuale delle minori”.

A supporto di ciò, il Tribunale richiama il considerando 23 del regolamento 2019/1111, per cui “[s]econdo la giurisprudenza della Corte di giustizia, qualsiasi soggetto diverso dai genitori che, ai sensi del diritto nazionale, rivesta a pieno titolo la qualità di parte del procedimento avviato dai genitori dovrebbe essere considerato parte di tale procedimento ai fini del presente regolamento e pertanto l’opposizione mossa da tale parte alla scelta del foro effettuata dai genitori del minore in questione successivamente alla data in cui l’autorità giurisdizionale è stata adita dovrebbe ostare al riconoscimento dell’accettazione della proroga di competenza ad opera di tutte le parti del procedimento in detta data”.

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