Il trasferimento della residenza abituale del minore in uno Stato terzo: il coordinamento tra il regolamento “Bruxelles II bis” e la Convenzione dell’Aja del 1996

di Francesca Maoli


Corte di giustizia UE, sentenza 14 luglio 2022, causa C‑572/21, CC c. VO – ECLI:EU:C:2022:562

Con la sentenza 14 luglio 2022 (causa C-572/21), la Corte di giustizia si è pronunciata sul coordinamento tra il regolamento n. 2201/2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale (“Bruxelles II bis”) e la Convenzione dell’Aja del 19 ottobre 1996 sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l’esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori. La Corte ha stabilito che il trasferimento lecito della residenza abituale di un minore da uno Stato membro dell’Unione europea ad uno Stato terzo (ancorché vincolato dalla Convenzione dell’Aja del 1996), determina anche il trasferimento della competenza giurisdizionale. Infatti, il giudice di uno Stato membro investito di una controversia in materia di responsabilità genitoriale non conserva la propria giurisdizione ai sensi dell’art. 8 del regolamento n. 2201/2003, nel momento in cui la residenza abituale del minore è lecitamente trasferita in uno Stato terzo.

I fatti

Il procedimento principale riguarda un minore, nato in Svezia nel 2011 e affidato in via esclusiva alla madre. Il bambino ha vissuto in Svezia in modo continuativo fino al mese di ottobre 2019, quando ha iniziato a frequentare
un collegio nel territorio della Federazione Russa. Nel dicembre del 2019, il padre del minore ha presentato dinanzi al giudice svedese una domanda diretta ad ottenere l’affidamento esclusivo. La madre ha eccepito la competenza giurisdizionale del giudice adito, sostenendo che il figlio avesse ormai trasferito la propria residenza abituale in Russia. Una tesi respinta sia dal tribunale locale che dalla Corte d’appello svedesi, secondo i quali il minore non aveva ancora acquisito la propria residenza abituale in Russia al momento della proposizione del ricorso.
La Corte Suprema svedese, adita in ultima istanza dalla madre del bambino, ha deciso di rivolgersi in via pregiudiziale alla Corte di giustizia. Si chiede, in particolare, alla Corte di stabilire se il principio della perpetuatio iurisdictionis, quale risulta dall’art. 8, par. 1, del regolamento n. 2201/2003, si applichi o meno in caso di trasferimento della residenza abituale del minore in uno Stato terzo che è parte della convenzione dell’Aia del 1996, tenuto conto della disciplina di coordinamento di cui all’art. 61 del regolamento.

La pronuncia

La Corte di giustizia osserva, innanzitutto, che il giudice del rinvio presenta come incontestato il trasferimento della residenza abituale del minore nella Federazione Russa. Pertanto, pur ricordando i criteri principali che occorre
tenere in considerazione nel determinare la residenza abituale, la Corte ribadisce che spetta ai giudici nazionali accertare l’effettività del trasferimento di detta residenza abituale al di fuori del territorio dello Stato membro interessato.
Nel merito della questione pregiudiziale, la Corte ricorda che l’art. 8 del regolamento n. 2201/2003 attribuisce la giurisdizione in materia di responsabilità genitoriale ai giudici dello Stato membro di residenza abituale del minore nel momento in cui l’autorità giurisdizionale è adita. Tale momento processuale, idoneo a fissare la competenza giurisdizionale, esprime il principio della perpetuatio iurisdictionis, di modo che successivi trasferimenti di residenza abituale non siano idonei a privare il giudice adito della competenza. Come già affermato nella precedente sentenza UD (nella causa C-393/18 PPU), il foro generale si applica, in linea di principio, anche alle controversie che coinvolgano uno Stato membro e uno Stato terzo e non deve intendersi limitato alle fattispecie intra-europee.
Tuttavia, la questione deve essere risolta in termini differenti nell’ipotesi in cui lo Stato terzo in questione, dove il minore abbia trasferito la propria residenza abituale nel corso del procedimento, sia parte della Convenzione
dell’Aja del 1996. L’art. 61, lett. a) del regolamento, infatti, stabilisce che quest’ultimo si applica “se il minore in questione ha la sua residenza abituale nel territorio di uno Stato membro”. In altre parole, secondo l’interpretazione fornita dalla Corte di giustizia, alla luce del tenore letterale e del contesto della disposizione, il regolamento “cessa di essere applicabile qualora la residenza abituale di un minore sia stata trasferita, nel corso del procedimento, dal territorio di uno Stato membro a quello di uno Stato terzo che è parte di detta convenzione” (par. 33 della sentenza).
L’art. 61, lett. a), infatti, sembra spostare il momento rilevante ai fini dell’accertamento della giurisdizione dal momento in cui l’autorità giurisdizionale è stata adita al momento in cui quest’ultima statuisce.
Un’interpretazione di tal guisa risulta, peraltro, coerente in rapporto alla successiva lett. b) della disposizione in esame, la quale stabilisce che una decisione resa dal giudice di uno Stato membro è soggetta al regime di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni del regolamento n. 2201/2003 anche se il minore risiede abitualmente nel territorio di uno Stato terzo che è parte della Convenzione del 1996.
Tutto quanto sopra esposto induce la Corte di giustizia a pronunciarsi nel senso che l’art. 8, par. 1, del regolamento n. 2201/2003, in combinato disposto con l’art. 61, lett. a), di tale regolamento, deve essere interpretato nel senso che un giudice di uno Stato membro, investito di una controversia in materia di responsabilità genitoriale, non conserva la competenza a statuire su tale controversia ai sensi di detto art. 8, quando la residenza abituale del minore di cui trattasi è stata lecitamente trasferita, nel corso del procedimento, nel territorio di uno Stato terzo che è parte della
Convenzione dell’Aja del 1996.

Commento

L’impostazione della Corte di giustizia, dichiaratamente ispirata all’intenzione del legislatore europeo di non pregiudicare l’applicazione della Convenzione dell’Aja del 1996, delimita l’operatività dell’art. 8 del regolamento n.
2201/2003 secondo il momento rilevante del trasferimento di residenza abituale. Infatti, se il trasferimento della residenza abituale da uno Stato membro ad uno Stato terzo (parte della Convenzione) avviene nel corso del
procedimento, esso è idoneo a trasferire la competenza. Al contrario, se il trasferimento è avvenuto successivamente alla pronuncia del giudice adito, le disposizioni del regolamento si applicano al riconoscimento e all’esecuzione della decisione nel territorio di un altro Stato membro. Al riguardo, è possibile interrogarsi sulla eventuale difficoltà nel determinare in modo esatto il momento del trasferimento della residenza abituale del minore: non è sempre agevole, infatti, stabilire con precisione quando esso è avvenuto, soprattutto se si considera che tale passaggio può anche non
essere istantaneo.
Qualora la residenza abituale del minore sia trasferita nelle more del procedimento, cessa di essere applicabile il criterio di giurisdizione di cui all’art. 8 del regolamento e la giurisdizione risulta seguire le regole della Convenzione dell’Aja del 1996. L’impostazione risulta, allora, conforme a quella di cui all’art. 5, par. 2, della Convenzione, a mente del quale, in caso di trasferimento della residenza abituale del minore in un altro Stato contraente, sono competenti le autorità dello Stato della nuova residenza. La volontà della Corte di giustizia di non pregiudicare l’applicazione della
Convenzione si giustifica, nelle parole dei giudici europei, nel rispetto dell’art. 52, par. 3, della stessa Convenzione, il quale – oggi come allora – osta a che gli Stati contraenti concludano accordi che interferiscano con l’applicazione della Convenzione del 1996. Pertanto, nemmeno il regolamento n. 2201/2003, che contiene la disciplina applicabile tra gli Stati membri dell’Unione europea (tutti contraenti o aderenti alla Convenzione del 1996), può essere interpretato in modo da pregiudicare la corretta applicazione delle norme della Convenzione.
Risulta, d’altro canto, indubbio che una impostazione come quella delineata dalla Corte di giustizia ha l’effetto di determinare il diverso trattamento delle fattispecie transfrontaliere, a seconda che queste ultime coinvolgano due Stati membri, oppure uno Stato membro ed uno Stato terzo. A ben vedere, questo si traduce in una diversa interpretazione che, rispettivamente, lo strumento europeo e quello convenzionale danno del principio del superiore interesse del minore nel contesto della disciplina sulla competenza giurisdizionale. Se nell’ottica del regolamento n. 2201/2003 l’interesse del minore si traduce nella necessità di dare continuità al potere giurisdizionale del giudice adito (attraverso il meccanismo della perpetuatio iurisdictionis), nel meccanismo della Convenzione dell’Aja del 1996 il cambio di residenza abituale priva le autorità della precedente residenza abituale della competenza ad adottare le misure di protezione del minore. Peraltro, la Corte di giustizia nella sentenza in commento ha ritenuto che l’applicazione delle disposizioni della Convenzione dell’Aja non compromette, di per sé, il superiore interesse del minore, posto che questo principio risulta di rilevanza fondamentale nel contesto di entrambi gli strumenti ed è condiviso da tutti gli Stati che ne sono vincolati.
Nella pratica, al netto delle già menzionate difficoltà nello stabilire il momento in cui la residenza abituale è stata trasferita, non è agevole determinare se in un caso come questo sia preferibile applicare il meccanismo della perpetuatio iurisdictionis o attribuire l’esercizio della giurisdizione da parte del giudice della nuova residenza abituale. Se si aderisce alla prima impostazione (come avviene nell’ambito del regolamento n. 2201/2003), gli eventuali ritardi nello svolgimento del procedimento giurisdizionale da parte dei giudici dello Stato di precedente residenza potrebbero in effetti pregiudicare l’accesso alla giustizia e determinare una situazione in cui, nei fatti, il giudice adito non risulti più idoneo a pronunciarsi sulla domanda. Questa eventualità potrebbe essere risolta con una applicazione adeguata, da parte dei giudici, del meccanismo del trasferimento di competenza previsto dall’art. 15 del regolamento n. 2201/2003 (previsto anche dall’art. 12 del nuovo regolamento 2019/1111). Il meccanismo della Convenzione dell’Aja, dal canto suo, può determinare il rischio di trasferimenti fittizi di competenza, ancorché leciti, al fine di sottrarsi alla giurisdizione del giudice dello Stato membro adito per primo. Anche la Convenzione del 1996 contempla, all’art. 8, un meccanismo
di trasferimento di competenza ad un foro appropriato, che può essere attivato anche nell’ipotesi in cui il minore presenti “uno stretto legame” con un altro Stato contraente.
Da ultimo, occorre rilevare che il rapporto tra la disciplina europea e quella convenzionale, nell’ipotesi di trasferimenti leciti di competenza in corso di causa da uno Stato membro ad uno Stato contraente, cambierà a partire dal prossimo 1° agosto 2022, con l’applicazione del regolamento 2019/1111 in luogo del regolamento n. 2201/2003. L’art. 97 del nuovo regolamento, che sostituirà l’art. 61 del regolamento n. 2201/2003, conferma l’applicazione dello strumento europeo “se il minore in questione ha la residenza abituale nel territorio di uno Stato membro”. Tuttavia, l’art. 97, par. 2 prevede alcune ipotesi derogatorie: in particolare, ai sensi della lett. c), “se dinanzi a un’autorità giurisdizionale di uno Stato parte della convenzione dell’Aia del 1996 in cui non si applica il presente regolamento è pendente un procedimento in materia di responsabilità genitoriale nel momento in cui l’autorità giurisdizionale di uno Stato membro è investita di un procedimento riguardante lo stesso minore e il medesimo oggetto, si applica l’articolo 13 di tale convenzione”.
Nel suo contenuto originario, l’art. 13 della Convenzione si applica nel momento in cui i giudici di due Stati contraenti risultano entrambi competenti (ai sensi degli articoli 5-10) a pronunciarsi sulla questione. In tal caso, il giudice adito in via successiva non potrà esercitare la propria competenza. La disposizione non si applica, invece, nell’ipotesi di
trasferimento della giurisdizione e cioè quando un giudice di uno Stato cessi di essere competente e tale competenza sia acquisita dalle autorità di un altro paese contraente. È quanto accade nell’ipotesi di trasferimento lecito
della residenza abituale ai sensi dell’art. 5 della Convenzione.
Tuttavia, l’art. 97, par. 2, lett. c) del regolamento sembra estendere il campo di applicazione dell’art. 13 della Convenzione del 1996. Dalla lettura del combinato disposto dell’art. 97, par. 1 e 2, del regolamento sembra che il
trasferimento lecito della residenza abituale del minore da uno Stato terzo (contraente la Convenzione) ad uno Stato membro non sia idoneo a privare i giudici dello Stato di prima residenza abituale della competenza, qualora il
procedimento sia già in corso. Ancora una volta, il legislatore europeo dimostra di voler favorire la corretta applicazione della Convenzione dell’Aja, attraverso il perdurare della giurisdizione in capo allo Stato contraente previamente adito. Tuttavia, non sembra che il medesimo meccanismo possa applicarsi nel caso inverso: in base a quanto illustrato poc’anzi, quando il giudice previamente adito è il giudice di uno Stato membro, l’art. 13 della Convenzione non impone al giudice di uno Stato terzo successivamente adito di declinare la propria competenza.

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