Termine per rifiutare la notifica e termine per proporre opposizione avverso la decisione notificata

by Stefano Dominelli

Corte di Giustizia UE, sentenza 7 luglio 2022, causa C-7/21, ECLI:EU:C:2022:527

La Corte di giustizia dell’Unione europea, con sentenza 7 luglio 2022 (causa C-7/21), ha chiarito il rapporto tra il termine (di sette giorni) entro il quale il destinatario di un atto ha facoltà rifiutare la notifica per motivi linguistici ai sensi dell’art. 8 del regolamento n. 1393/2007 (c.d. regolamento notifiche) e il termine (di otto giorni), previsto dal diritto processuale sloveno, per impugnare la decisione notificata. La Corte ha stabilito che il diritto dell’Unione europea osta ad una disciplina di diritto nazionale in forza della quale il decorso dei termini di impugnazione del provvedimento notificato si computa dal momento della notifica, e non dalla scadenza del termine concesso al destinatario per (eventualmente) rifiutare la notifica degli atti non tradotti. L’art. 8 del regolamento n. 1393/2007 prevede che l’atto da notificare debba essere tradotto, alternativamente, in una lingua compresa dal destinatario, ovvero in una delle lingue ufficiali dello Stato membro ove la notifica deve eseguirsi. Il destinatario può rifiutare l’atto laddove queste condizioni non siano rispettate.

Il procedimento principale

Il procedimento principale vede contrapposte l’attrice, una società di diritto austriaco, e i suoi avvocati, anch’essi austriaci, citati in giudizio per responsabilità professionale. Questi ultimi, nell’ambito di un previo procedimento transfrontaliero, non avrebbero asseritamente informato la cliente circa la possibilità di richiedere una traduzione di una ordinanza slovena di pagamento, resa in contumacia e notificata in sloveno. Segue dunque un’opposizione tardiva al decreto, depositata dopo otto giorni dalla notifica. Diventata definitiva l’ordinanza slovena di pagamento, la società austrica cita gli avvocati dinanzi ai giudici austriaci proponendo un’azione di responsabilità professionale. Il giudice nazionale, ritenendo che la questione imponga l’interpretazione del diritto dell’Unione europea, solleva diverse questioni pregiudiziali, una sola delle quali poi trattata dalla Corte di giustizia. Il giudice di merito, in particolare, chiede alla Corte se il diritto di rifiutare l’atto di cui all’art. 8 del regolamento notifiche, letto in combinato disposto con il diritto di accesso ad una tutela giurisdizionale effettiva, osti ad una normativa nazionale in forza della quale il dies a quo del termine (di una settimana) previsto per il rifiuto della notifica coincida con il dies a quo del termine (di otto giorni) per impugnare il provvedimento notificato.

La pronuncia

La Corte di giustizia deve dunque determinare se sia possibile sovrapporre due distinti termini: da un lato, il termine di sette giorni previsto dall’art. 8 del regolamento n. 1393/2007 per rifiutare l’atto sulla base di motivi linguistici e, dall’altro lato, il termine di otto giorni previsto dal diritto interno per impugnare il provvedimento notificato. La Corte risponde negativamente. La sovrapposizione dei dies a quo farebbe coincidere il termine di impugnazione con il periodo concesso al destinatario per valutare l’opportunità del rifiuto della notifica per motivi linguistici. Tale circostanza, secondo la Corte, priverebbe il soggetto ‘dell’integralità di tale termine … [ponendolo consequenzialmente] in una situazione svantaggiosa rispetto agli altri destinatari che comprendono la lingua in cui l’atto è stato redatto’ (par. 44). Tali ultimi soggetti, infatti, potrebbero utilmente investire tutto il periodo di impugnazione per concentrarsi sulle difese nel merito. Chi non comprende l’atto, invece, avrebbe una settimana per opporsi alla notifica, ed un giorno solo per svolgere le proprie difese nel merito.
Il ragionamento della Corte di giustizia si fonda tanto sulla necessità di garantire i diritti di difesa del destinatario dell’atto, quanto sull’esigenza di assicurare il buon funzionamento della cooperazione transfrontaliera in materia di notifiche (par. 48). Secondo la Corte di giustizia, il sostanziale assorbimento dei termini processuali di diritto interno per l’impugnazione nei termini per l’esercizio del diritto al rifiuto alla notifica, incentiverebbe i destinatari a rifiutare gli atti, contrariamente agli obiettivi del regolamento che, nel promuovere la rapida trasmissione degli atti, concepisce tale eventualità come eccezione alla regola necessaria per il rispetto dei diritti di difesa.

Si considera opportuno segnalare in questa sede che l’art. 12, par. 3 del nuovo regolamento (UE) 2020/1784 relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale – applicabile dal 1° luglio 2022 (si veda questo post) – estende il termine di sette giorni, entro il quale il destinatario dell’atto può rifiutare la notifica per motivi linguistici, a due settimane.

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