La Corte di giustizia sull’interpretazione del forum actoris per le domande di scioglimento del vincolo coniugale ai sensi del regolamento Bruxelles II bis

by Francesca Maoli

Corte di giustizia UE, sentenza 6 luglio 2023, causa C‑462/22, B.M. c. L.O. – ECLI:EU:C:2023:553

Con la sentenza 6 luglio 2023 (causa C-462/22), la Corte di giustizia si è pronunciata sull’interpretazione dell’art. 3(1)(a), sesto trattino del regolamento (CE) n. 2201/2003 (Bruxelles II bis), il quale – con riferimento alle cause in materia di separazione, divorzio e annullamento del matrimonio – conferisce la competenza giurisdizionale al giudice dello Stato di residenza abituale dell’attore, se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino di tale Stato membro.

La decisione della Corte di giustizia è rilevante anche nel contesto del regolamento (UE) 2019/1111 (Bruxelles II ter), che non apporta alcuna modifica alle norme sulla giurisdizione in materia matrimoniale.

I fatti

Il procedimento principale ha ad oggetto un procedimento di divorzio avviato da BO, cittadino tedesco, nei confronti della moglie LO, cittadina polacca. La coppia si era sposata in Polonia nel 2000, dove aveva vissuto con i propri figli fino al giugno 2012.

BO sosteneva la giurisdizione del giudice tedesco in quanto, dopo la crisi coniugale, egli si era stabilito in Germania presso il domicilio dei suoi genitori. Diversa la tesi di LO, la quale sosteneva che il marito aveva mantenuto la propria residenza abituale in Polonia fino al 2013.

Il giudice di prime cure e il giudice dell’appello, pronunciandosi sulla questione della competenza giurisdizionale, ritenevano che il BO non avesse adeguatamente dimostrato di essere abitualmente residente in Germania da almeno sei mesi, nel momento della presentazione della domanda di divorzio. Dichiaravano, pertanto, la domanda irricevibile.

Di diverso avviso il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), che si soffermava sull’interpretazione dell’art. 3(1)(a), quinti e sesto trattino, del regolamento Bruxelles II bis. Il giudice del rinvio, infatti, si chiedeva se il momento iniziale di decorrenza del periodo di un anno o di sei mesi previsto dalle citate disposizioni iniziasse a decorrere per l’attore soltanto nel momento in cui quest’ultimo abbia stabilito la propria residenza abituale nello Stato membro del foro competente, oppure se fosse sufficiente lo stabilimento della semplice residenza in tale Stato all’inizio del periodo di attesa, successivamente consolidatesi con l’acquisizione della residenza abituale prima della presentazione della domanda.

La pronuncia

La Corte di giustizia – ritenendo di doversi pronunciare solo sull’art. 3(1)(a), sesto trattino, del regolamento Bruxelles II bis – conclude nel senso che il coniuge, il quale intenda avvalersi di tale disposizione per presentare una domanda di scioglimento del vincolo matrimoniale, debba necessariamente dimostrare di aver avuto la residenza abituale nello Stato membro dell’autorità giurisdizionale adita sin dall’inizio del periodo minimo di sei mesi.

La Corte osserva che la disposizione in esame autorizza l’applicazione del criterio di giurisdizione del forum actoris. L’onere imposto all’attore, consistente nel dimostrare di aver acquisito la residenza abituale nello Stato membro dell’autorità giurisdizionale adita sin dal dies a quo del periodo minimo di sei mesi, non risulta sproporzionato. Infatti, tale requisito garantisce l’esistenza di un collegamento effettivo tra l’attore e lo Stato membro del giudice adito (si richiama, al riguardo, la sentenza OE, causa C‑522/20).

Pertanto, nel momento in cui il foro previsto dall’art. 3(1)(a), sesto trattino, richieda all’attore di dimostrare di “aver risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda”, esso fa riferimento non ad una mera residenza anagrafica, bensì alla residenza abituale, che deve sussistere per tutto il periodo.

Una diversa interpretazione non consentirebbe di bilanciare adeguatamente, da un lato, il favor nei confronti della mobilità delle persone all’interno dell’Unione e, dall’altro lato, l’obiettivo di certezza del diritto.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.