Sottrazione internazionale di minori e trasferimento della competenza giurisdizionale ai sensi dell’art. 15 del regolamento Bruxelles II bis

di Francesca Maoli

Corte di giustizia UE, sentenza 13 luglio 2023, causa C-87/22, T.T. c. A.K. – ECLI:EU:C:2023:571

Con sentenza 13 luglio 2023 (causa C-87/22), il Landesgericht Korneuburg (Tribunale del Land, Korneuburg, Austria) ha chiesto alla Corte di giustizia di pronunciarsi sull’interpretazione dell’art. 15 del regolamento (CE) n. 2201/2003 (Bruxelles II bis) nel contesto di una sottrazione internazionale di minori. La Corte di giustizia ha stabilito che, in linea di principio, l’art. 15 del regolamento non osta al trasferimento della competenza giurisdizionale in favore delle autorità dello Stato membro in cui il minore è stato illecitamente condotto o trattenuto. Tuttavia, l’esistenza di un procedimento di rimpatrio deve essere tenuto in adeguata considerazione nell’ambito della valutazione circa il rispetto delle condizioni stabilite dall’art. 15 per poter procedere al trasferimento della competenza.

I fatti
Il procedimento principale riguarda l’affidamento di due minorenni, nati nel 2012 in Slovacchia. I genitori, entrambi cittadini slovacchi, si erano trasferiti con i figli in Austria nel 2014. Nel luglio 2020, dopo la crisi coniugale, la madre aveva portato i figli a vivere con lei in Slovacchia, senza il consenso del padre.
Il padre si era rivolto al giudice slovacco, chiedendo l’immediato ritorno dei figli in Austria ai sensi della Convenzione dell’Aja del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori. Parallelamente, egli aveva anche avviato un procedimento giurisdizionale in Austria per ottenere l’affidamento esclusivo. La madre – dopo aver inutilmente tentato di eccepire l’incompetenza nel merito del giudice austriaco – aveva quindi chiesto a quest’ultimo di trasferire la competenza giurisdizionale al giudice slovacco in forza dell’art. 15 del regolamento Bruxelles II bis, in qualità di autorità giurisdizionale più adatta a decidere sulla questione della responsabilità genitoriale nei confronti dei minorenni.
Il giudice austriaco ha quindi chiesto alla Corte di giustizia di stabilire, in primo luogo, se l’autorità giurisdizionale di uno Stato membro – competente a decidere nel merito del diritto di affidamento su un minore – sia autorizzata a trasferire tale competenza, in forza dell’art. 15 del regolamento Bruxelles II bis, a un’autorità giurisdizionale dello Stato membro in cui il minore ha stabilito, nel frattempo, la propria residenza abituale a seguito di un trasferimento illecito.
In secondo luogo, nell’ipotesi di risposta affermativa al primo quesito, il giudice del rinvio si chiede se le condizioni elencate all’art. 15, par. 1, del regolamento presentino un carattere tassativo o se, considerata la natura specifica del trasferimento illecito, si possa tenere conto di altre circostanze.

Il primo quesito
Sul primo quesito, la Corte di giustizia afferma che l’autorità giurisdizionale di uno Stato membro, competente a decidere nel merito di una causa in materia di responsabilità genitoriale ai sensi dell’art. 10 del regolamento Bruxelles II bis, può eccezionalmente chiedere il trasferimento di tale causa all’autorità giurisdizionale dello Stato membro in cui un minore è stato illecitamente trasferito, ai sensi dell’art. 15 del medesimo regolamento.
Infatti, l’art. 15 non prevede nessuna eccezione alla sua applicazione, per il fatto che il giudice richiesto di assumere la competenza è l’autorità dello Stato in cui il minore è stato illecitamente trasferito. Inoltre, le regole sulla competenza giurisdizionale si informano al superiore interesse del minore, la cui preminenza costituisce anche un requisito del trasferimento di competenza (art. 15, par. 1): ne consegue che non è possibile stabilire a priori se il trasferimento di competenza, in un’ipotesi come quella in esame, sia o meno corrispondente al superiore interesse del minore. È invece necessario che l’autorità giurisdizionale competente a conoscere del merito, ai sensi dell’art. 10 del regolamento Bruxelles II bis, si accerti, alla luce delle circostanze concrete del caso, che il trasferimento delle competenze previsto non rischi di ripercuotersi negativamente sui rapporti affettivi, familiari e sociali del minore interessato o sulla sua situazione materiale e ponderi, in modo equilibrato e ragionevole, nell’interesse superiore del minore, tutti gli interessi in gioco, sulla base di considerazioni oggettive riguardanti la persona stessa del minore e il suo ambiente sociale.

Il secondo quesito
Nell’esaminare le possibili circostanze ulteriori che possono entrare in gioco nell’applicazione dell’art. 15 del regolamento, la Corte di giustizia si concentra sull’esistenza di un procedimento di rimpatrio dinanzi all’autorità giurisdizionale destinataria della richiesta di assunzione della competenza giurisdizionale.
Innanzitutto, la Corte ricorda che l’art. 15 del regolamento prevede tre condizioni cumulative e tassative, necessarie per poter procedere al trasferimento della competenza: in particolare, i) deve esistere un “legame particolare” tra il minore e lo Stato membro designato (con particolare riguardo alle ipotesi elencate in modo tassativo dall’art. 15(3), lettere da (a) ad (e)); ii) l’autorità giurisdizionale competente a conoscere del merito di una causa deve ritenere che un’autorità giurisdizionale di tale altro Stato membro sia “più adatta” a trattare il caso; infine iii) il trasferimento deve corrispondere all’interesse superiore del minore interessato, nel senso che esso non rischia di ripercuotersi negativamente sulla situazione di quest’ultimo.
Secondo la Corte, l’esistenza di una domanda di ritorno ai sensi della Convenzione dell’Aja del 1980 non può ostare, in quanto tale, all’esercizio della facoltà di trasferimento del procedimento giurisdizionale ai sensi dell’art. 15. Tuttavia, allo stesso tempo, in sede di esame delle condizioni sub. ii) e iii), l’autorità giurisdizionale del primo Stato membro deve prendere in considerazione l’esistenza di un procedimento di ritorno, soprattutto nel momento in cui non sia ancora intervenuta alcuna decisione definitiva.
In particolare, la Corte afferma che nessuna autorità giurisdizionale di tale Stato membro può essere considerata “più adatta” a trattare il caso prima che sia scaduto il termine di sei settimane, di cui all’art. 11 della Convenzione dell’Aja e all’art. 11 del regolamento Bruxelles II bis. In questo contesto, l’art. 16 della Convenzione dell’Aja stabilisce che, dopo aver ricevuto notizia del trasferimento illecito di un minore, le autorità giurisdizionali dello Stato contraente nel cui territorio il minore è stato trasferito non possono decidere per quanto riguarda il merito del diritto di affidamento fino a quando non sia stabilito, in particolare, che le condizioni per il ritorno del minore non sono soddisfatte. Questa circostanza deve essere tenuta in considerazione dal giudice che intende rinunciare alla competenza giurisdizionale, nel momento in cui occorre valutare che l’autorità richiesta sia effettivamente “più adatta” a trattare il caso. Le medesime considerazioni si applicano alla valutazione della condizione relativa all’interesse superiore del minore, la quale non può prescindere dall’impossibilità temporanea delle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui il minore è stato illecitamente trasferito di adottare una decisione nel merito del diritto di affidamento, conforme a detto interesse, finchè non sia intervenuta una pronuncia sulla domanda di ritorno del minore.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.