Sul difetto di competenza giurisdizionale del giudice a quo ai fini dell’esecuzione in Italia di un provvedimento straniero

di Giorgio Ghapios

Corte di cassazione, sez. civ. I, ordinanza 28 novembre 2022, n. 34969 – ECLI:IT:CASS:2022:34969CIV

Con ordinanza interlocutoria n. 34969/2022, la prima sezione civile della Corte di cassazione ha trasmesso gli atti al primo Presidente per eventuale assegnazione alle Sezioni Unite affinché stabiliscano se, in seno al procedimento di riconoscimento dell’efficacia di una sentenza straniera, instaurato in Italia ai sensi dell’art. 67 della legge n. 218/1995 e dell’art. 30 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, la parte convenuta – costituitasi nel procedimento straniero a quo senza avere sollevato il difetto di competenza giurisdizionale – possa formulare per la prima volta tale eccezione dinanzi al giudice italiano ai sensi dell’art. 64, comma 1, lett. a) della legge n. 218/1995, o se questa sia rilevabile d’ufficio.

Il procedimento
La Corte d’Appello di Bologna riteneva non riconoscibile una sentenza straniera, emessa in uno Stato non membro dell’Unione europea, relativa all’affidamento di due minori. Secondo la corte distrettuale, invero, tale decisione non avrebbe soddisfatto la condizione contenuta nell’art. 64, comma 1, lett. a) della legge n. 218/1995, per cui “il giudice che l’ha pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell’ordinamento italiano” (nella specie, i minori in questione non sarebbero stati abitualmente residenti nel Paese del giudice a quo). La corte distrettuale aggiungeva che tale esito fosse conforme al principio sancito dalla Corte di cassazione, sez. un., nella sentenza n. 21946/2015, secondo il quale “in tema di riconoscimento di sentenze straniere, il difetto di «competenza giurisdizionale», secondo i principi propri dell’ordinamento italiano, ex art. 64, comma 1, lett. a), della legge n. 218 del 1995, non può essere invocato, per la prima volta, davanti al giudice italiano se il vizio, ove tempestivamente dedotto avanti al giudice straniero, ne avrebbe inficiato il giudizio”.

La pronuncia
La Corte di cassazione richiama la sentenza n. 39391/2021, che ha puntualizzato che “L’art. 64, lett. a), come condizione per il riconoscimento, richiede di stabilire semplicemente se il giudice che ha pronunciato la sentenza straniera poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell’ordinamento italiano. Ai fini del riconoscimento, non interessa altro che ciò che in tema di giurisdizionale risulta indicato dalla citata norma di diritto internazionale privato, e quindi solo “il se”, in casi equivalenti, la giurisdizione debba essere affermata in relazione alla domanda anche secondo le regole e i principi di diritto interno. Da questo punto di vista, l’estensione alla fattispecie di principi della giurisdizione italiana diventa, mutatis mutandis, il parametro per il riconoscimento in analogia di situazioni”.
Il caso di specie, secondo la Corte suprema, richiede di considerare che sia necessario valutare se la libera scelta del convenuto nel procedimento straniero di costituirsi senza contestare la competenza giurisdizionale del giudice adito abbia “consumato definitivamente, o meno, il potere della parte di eccepire o, per il giudice ad quem … di rilevarne il difetto di giurisdizione”.
La Cassazione ricorda come il giudice del merito per le decisioni oggetto di riconoscimento sia il giudice straniero (il giudice a quo), l’unico investito di poteri di accertamento in senso stretto: dinanzi all’autorità giurisdizionale straniera devono essere valutate tutte le questioni di merito, ma anche quelle di rito, preliminari o pregiudiziali, che attengono alla proponibilità e fondatezza della domanda. Al giudice italiano (il giudice ad quem) spetta invece la verifica del rispetto di principi fondamentali quali l’ordine pubblico e il contraddittorio e, appunto, la competenza giurisdizionale del giudice a quo, secondo le norme interne: solo laddove vi sia una violazione di questi nello Stato d’origine, afferma la Corte, “è doveroso ridiscuterne in Italia”.
L’indirizzo interpretativo invocato dalla Corte bolognese, e su cui la Cassazione dubita, poggerebbe su di una finzione giuridica, tale per cui l’eccezione non proponibile non è solo quella vietata dalla legge (perché, ad esempio, tardiva), ma anche quella che non può essere proposta efficacemente (perché astrattamente proponibile ma in concreto inidonea ad “inficiare il giudizio”). Una tale interpretazione imporrebbe dunque al giudice ad quem una difficile valutazione “controfattuale”, autorizzandolo a verificare l’ipotetico esito dell’eccezione e la sua concreta efficacia: solo in caso di prognosi favorevole, potrà ritenersi operante la preclusione processuale di cui all’art. 64, comma 1, lett. a) della legge n. 218/1995.

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