La 95esima riunione dei punti di contatto della Rete europea di cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale (EJN-civil)

di Roberta Bardelle

Si è tenuta a Bruxelles, il 25 e il 26 aprile 2024, la 95esima riunione dei punti di contatto della Rete europea di cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale (EJN-civil), avente quale oggetto della discussione i regolamenti dell’Unione che disciplinano procedure civili europee, ovvero il regolamento (CE) n. 1896/2006 sul decreto ingiuntivo europeo (EPO), il regolamento (CE) n. 861/2007 sui procedimenti per le controversie di modesta entità (SMALL CLAIMS) e il regolamento (UE) n. 655/2014 che istituisce un’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari (EAPO) e relativo regolamento di esecuzione (UE) 2016/1823.

In particolare, la Commissione europea ha prospettato futuri sviluppi nella digitalizzazione di tali strumenti, i quali verranno integrati attraverso e-codex, il sistema informatizzato per lo scambio elettronico transfrontaliero di dati nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale (regolamento (UE) 2022/850).

Sono poi state discusse le seguenti decisioni della Corte di giustizia dell’UE:

  1. sentenza 15 settembre 2022 (causa C-18/21, su cui si veda questo post), in cui la Corte ha fornito alcuni chiarimenti sull’interpretazione degli articoli 16, 20 e 26 del regolamento (CE) n. 1896/2006, nel corso di una controversia nella fase di opposizione in Austria;
  2. sentenza 20 aprile 2023 (causa C-291/21, su cui si veda questo post), in cui la Corte ha chiarito che l’art. 7, par. 2, del regolamento (UE) n. 655/2014, “deve essere interpretato nel senso che una decisione giudiziaria che condanna un debitore al pagamento di una penalità in caso di futura violazione di un ordine inibitorio e che non fissa quindi definitivamente l’importo di tale penalità” (recte: misura di coercizione indiretta) “non costituisce una decisione giudiziaria che impone a detto debitore di pagare il credito, ai sensi di tale disposizione”. Pertanto “il creditore che chiede l’emissione di un’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari non è dispensato dall’obbligo di
    presentare prove sufficienti per convincere l’autorità giudiziaria investita della domanda di emissione di tale ordinanza che la sua domanda relativa al credito vantato nei confronti del debitore sarà verosimilmente accolta nel merito”.

Per quanto riguarda il decreto ingiuntivo europeo, la discussione si è concentrata sui problemi relativi all’uso dei moduli standard e sull’attuale andamento del numero di ordini emessi. In particolare la delegazione italiana ha evidenziato che numerosi giudici nazionali hanno riscontrato limiti nei campi dei moduli standard rispetto ai controlli ormai cogenti in capo al giudice che emette l’ingiunzione in seguito alla pronuncia della Corte di giustizia UE, sentenza 19 dicembre 2019, cause riunite C-453/18 e C-494/18, Bondora AS c. Carlos V. C. e XY (sulla quale si vedano i post pubblicati qui e qui). La Commissione europea ha assicurato che il rilievo avrà un seguito e che valuterà come porre rimedio alla condivisa criticità.
Per quanto riguarda il regolamento europeo relativo all’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari, la discussione si è incentrata sull’uso del modulo non obbligatorio elaborato dalla Rete EJN, sul concetto di “prova sufficiente” di cui all’art. 7, par. 2, del regolamento n. 655/2014, sull’applicazione dell’art. 10, par. 1 dello stesso e sull’attuale andamento del numero di ordinanze emesse, ancora molto contenuto.
Le delegazioni hanno espresso opinioni divergenti sull’aumento del valore massimo della domanda nei procedimenti europei per le controversie di modesta entità: alcune si sono dichiarate favorevoli a tale aumento, mentre altre ritengono che l’attuale soglia sia adeguata (l’Italia ha mostrato apertura ad un eventuale innalzamento della soglia anche alla luce dell’ampliamento della competenza dei giudici di pace in seguito all’entrata in vigore del d.lgs. n. 149/2022 (Riforma Cartabia).

Diverse delegazioni hanno presentato statistiche relative al volume dei procedimenti europei per le controversie di modesta entità avviati nelle rispettive giurisdizioni. Sembra che in generale i numeri siano stabili, anche se si notano grandi differenze tra Stati di dimensioni comparabili.

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