Trasferimento lecito della residenza abituale di un minore, diritto di visita e competenza giurisdizionale alla luce del regolamento Bruxelles II bis

by Francesca Maoli


Corte di giustizia UE, sentenza 27 aprile 2023, causa C‑372/22, C.M. c. D.N. – ECLI:EU:C:2023:364

Con la sentenza 27 aprile 2023 (causa C-372/22), la Corte di giustizia si è pronunciata sulla corretta interpretazione di alcune norme sulla competenza giurisdizionale di cui al regolamento (CE) n. 2201/2003 (Bruxelles II bis). La Corte ha chiarito che, in caso di trasferimento lecito della residenza abituale del minore, il termine di tre mesi previsto dall’art. 9, par. 1, che delimita l’ultrattività della competenza del giudice della precedente residenza abituale, decorre dal giorno successivo a quello del trasferimento effettivo di tale minore nello Stato membro della sua nuova residenza abituale. La Corte ha inoltre stabilito che, nelle more del sopracitato periodo di tre mesi, l’autorità giurisdizionale dello Stato membro della precedente residenza abituale del minore (competente a statuire nel merito ai sensi dell’art. 9) può esercitare la facoltà di trasferimento prevista dall’art. 15 del regolamento a favore dell’autorità giurisdizionale dello Stato membro della nuova residenza abituale di tale minore, purché siano soddisfatte le condizioni previste dalla disposizione da ultimo citata.

I fatti
Nel caso di specie, a seguito della crisi del rapporto tra i genitori di due bambini, il Tribunale circoscrizionale di Lussemburgo aveva affidato i figli alla madre, con collocamento presso la residenza della stessa in Francia e con l’attribuzione al padre (residente in Lussemburgo) del diritto di visita e di alloggio. La decisione, del 12 giugno 2020, era stata tuttavia differita nella sua efficacia al 31 agosto 2020, per permettere ai bambini di terminare il loro anno scolastico in Lussemburgo. La madre e i figli minori interessati si sono effettivamente trasferiti in Francia il 30 agosto 2020.
Il 14 ottobre 2020, il padre presentava una domanda di modifica delle modalità del suo diritto di visita e di alloggio dinanzi allo stesso tribunale lussemburghese. Quest’ultimo, prendendo atto di una analoga domanda presentata pochi giorni prima dalla madre dinanzi al Tribunale ordinario di Nanterre, sospendeva il procedimento e attendeva che il giudice francese si pronunciasse sulla propria competenza (in applicazione dell’art. 19, par. 2, del regolamento Bruxelles II bis).
Il giudice francese si dichiarava incompetente, ritenendo che la giurisdizione spettasse alle autorità giurisdizionali del Lussemburgo: si invocava, a tal fine, l’applicazione dell’art. 9, par. 1 del regolamento Bruxelles II bis, nel momento in cui stabilisce l’ultrattività del giudice della precedente residenza abituale del minore per un periodo di tre mesi dal trasferimento, al fine di modificare una decisione sul diritto di visita.
Il Tribunale circoscrizionale di Lussemburgo, dal canto suo, ha ritenuto opportuno rivolgere un rinvio pregiudiziale di interpretazione alla Corte di giustizia per chiarire due diversi ordini di questioni:

  • In primo luogo, se il periodo di tre mesi, previsto dall’art. 9, par. 1, del regolamento Bruxelles II bis decorra dal giorno successivo a quello del trasferimento effettivo della residenza abituale del minore, oppure dal giorno successivo alla data della decisione giudiziaria che ha fissato la data del cambiamento di residenza abituale di detto minore e che ha statuito in prima battuta sul diritto di visita.
  • In secondo luogo, se la competenza radicata ai sensi dell’art. 9, par. 1, precluda la possibilità di trasferire la competenza ai sensi dell’art. 15 dello stesso regolamento Bruxelles II bis.

    La pronuncia
    Con riguardo alla prima questione, la Corte di giustizia osserva che l’operatività dell’art. 9, par. 1 del regolamento – nel momento in cui stabilisce il mantenimento della competenza in materia di diritto di visita in capo alle autorità giurisdizionali della precedente residenza abituale del minore – è subordinata al rispetto di cinque condizioni cumulative:
    – Il trasferimento del minore interessato deve essere “lecito” e deve aver determinato l’acquisizione di una nuova residenza abituale nello Stato membro di destinazione;
    – Le autorità giurisdizionali dello Stato membro della precedente residenza abituale del minore devono aver emesso, prima del trasferimento di tale minore, una decisione relativa al diritto di visita nei confronti di quest’ultimo;
    – Il titolare del diritto di visita deve continuare a risiedere abitualmente nello Stato membro della precedente residenza abituale del minore stesso;
    – Le autorità dello Stato membro di precedente residenza abituale devono essere state investite, nel corso di un periodo di tre mesi “dal trasferimento” del minore interessato, di una domanda di modifica della prima decisione relativa al diritto di visita resa prima di tale trasferimento;
    – Il titolare del diritto di visita non deve aver accettato la competenza delle autorità giurisdizionali dello Stato membro della nuova residenza abituale di tale minore.

    È proprio sulla locuzione “dal trasferimento”, quale dies a quo del termine di tre mesi previsto dall’art. 9, par. 1, che si concentra il quesito posto dal giudice del rinvio.
    Secondo la Corte di giustizia, tale disposizione stabilisce chiaramente che il periodo di tre mesi decorre dal trasferimento fisico del minore da uno Stato membro in un altro Stato membro (con contestuale acquisizione di una nuova residenza abituale), a nulla rilevando qualsiasi evento anteriore a tale trasferimento effettivo.
    Con riguardo alla seconda questione, la Corte di giustizia ha stabilito che le autorità giurisdizionali di uno Stato membro, che siano competenti in base all’art. 9, par. 1, del regolamento, possono avvalersi della possibilità di trasferire la competenza ad una autorità giurisdizionale “più adatta” a trattare tale causa, nelle condizioni previste dall’art. 15. Infatti, nessuna disposizione del regolamento consente di ritenere che l’esercizio di tale facoltà di trasferimento a favore di un giudice dello Stato membro della nuova residenza abituale del minore sia, in linea di principio, escluso. Ciò che occorre, infatti, è che i) il minore abbia un legame particolare con un altro Stato membro, ii) l’autorità giurisdizionale di tale Stato membro sia più adatta a trattare il caso, iii) il trasferimento corrisponda all’interesse superiore del minore e, infine, iv) il giudice a cui si intende trasferire la competenza sia altrimenti incompetente nel merito. Circostanza, quest’ultima, da ritenersi soddisfatta nel caso di specie alla luce della acclarata dichiarazione di incompetenza del giudice francese.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.