Si è tenuto a Bruges, i giorni 23 e 24 maggio 2024, il 96esimo incontro dei punti di contatto e membri nazionali della Rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, organizzato dalla Presidenza belga del Consiglio dell’UE e dedicato all’applicazione del regolamento (UE) 2019/1111 relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori (c.d. Bruxelles II ter).
L’incontro è stato preceduto, il 22 maggio, da un convegno incentrato sul riconoscimento e l’esecuzione nell’UE delle decisioni in materia di responsabilità genitoriale. La giornata di lavoro si è articolata in relazioni frontali, con taglio pratico, che hanno avuto ad oggetto un’introduzione generale sul regolamento Bruxelles II ter, le condizioni di sostanza e forma che la procedura e il certificato devono soddisfare ai fini della circolazione e l’analisi della procedura di esecuzione delle decisioni certificate (sospensione, rifiuto e decisioni “privilegiate”), nonché da un workshop dedicato all’interazione tra esecuzione delle decisioni certificate ai sensi del regolamento e procedura di rimpatrio alla luce della Convenzione dell’Aja del 1980. Durante il workshop, i partecipanti sono stati suddivisi in gruppi, moderati da rappresentanti della Commissione europea.
Le due plenarie successive, che hanno raccolto l’interesse di 145 partecipanti provenienti dagli Stati membri dell’Unione – tra cui anche esperti appartenenti al mondo accademico – hanno avuto ad oggetto un aggiornamento sulle prossime attività della Rete (è disponibile una versione aggiornata della sezione “Eventi e News” del Portale e-Justice, per ora solo in inglese) e la condivisione di statistiche sul funzionamento del regolamento Bruxelles II ter, relative a tutti gli Stati membri, ad eccezione della Danimarca che non applica il regolamento. A tal proposito, il chiarimento che la stessa Rete ha chiesto di diramare a corredo della loro pubblicazione riguarda la possibilità che in alcune parti tali statistiche possano risultare fuorvianti, poiché alcuni Stati membri non raccolgono dati suddivisi secondo i diversi articoli. Pertanto, quando viene indicato “0” per una specifica disposizione, non significa necessariamente che non siano state ricevute richieste in relazione a quell’articolo, ma solo che non sono disponibili statistiche relative. Alcuni Stati membri, inoltre, non sono stati in grado di fornire alcuni dati e hanno risposto con “X”: tale informazione non risulta tuttavia dalle slide.
Duante l’incontro, alcuni rappresentanti della Commissione europea hanno fornito una panoramica della più recente giurisprudenza della Corte di giustizia dell’UE sul regolamento. A questo indirizzo l’elenco di tutte le decisioni e dei pareri della Corte emesse sul previo regolamento n. 2201/2003 (Bruxelles II bis), sullo stesso regolamento Bruxelles II ter, nonché sulla Convenzione dell’Aja del 1980 e la Convenzione dell’Aja del 1996, con cui il regolamento si coordina.
La prima giornata è stata dedicata anche ad un aggiornamento sui casi di protezione e sottrazione internazionale di minori verso e dall’Ucraina e ad una tavola rotonda sull’applicazione pratica delle misure di protezione dei minori, direttamente esecutive ai sensi del regolamento Bruxelles II ter. Da quest’ultima discussione è emerso che spesso si tratta di casi complessi che richiedono un’analisi caso per caso; è emerso un accordo comune sul fatto che la cooperazione tra autorità locali ed autorità centrali è fondamentale per garantire l’attuazione più efficace delle misure di protezione. La cooperazione è essenziale, in particolare, per trovare misure corrispondenti a quelle adottate nello Stato di origine, per gestire un collocamento provvisorio nello Stato richiesto o per risolvere questioni pratiche quali l’autorità che sostiene i costi del rimpatrio o che accompagna il minore.
L’attenzione si è poi concentrata sull’attuazione del regolamento 2023/2844 sul versante della digitalizzazione in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale (su cui si veda questo post) e sul ruolo che la Rete si appresta a svolgere al riguardo. In particolare, sono state illustrate le caratteristiche principali di tale regolamento in relazione al regolamento Bruxelles II ter. La Commissione ha presentato il lavoro da svolgere entro il 2029 e l’adozione dell’atto di esecuzione per il futuro sistema di gestione dei casi e di comunicazione da sviluppare. In considerazione della complessità della cooperazione ai sensi del regolamento Bruxelles II ter, è stato suggerito che la Rete inizi a preparare e testare moduli non obbligatori e messaggi predefiniti per far progredire il lavoro, suggerimento che ha ricevuto un sostegno unanime da parte dei punti di contatto e delle autorità centrali presenti.
Da ultimo, la fine della prima e la seconda giornata hanno ospitato una corposa discussione sul funzionamento pratico del regolamento Bruxelles II ter. Nella specie, per quanto riguarda il concetto di “collocamento”, la Rete ha concordato sui seguenti aspetti:
- sulla necessità di estendere al regolamento Bruxelles II ter le conclusioni e raccomandazioni adottate all’esito dell’ottava riunione della Commissione speciale in seno alla Conferenza dell’Aja sul funzionamento pratico della Convenzione sulla sottrazione di minori del 1980 e della Convenzione sulla protezione dei minori del 1996 (v. par. 82-89). In particolare, il paragrafo 82 riguarda le visite per turismo e stabilisce che un bambino che si reca all’estero per motivi turistici con il proprio genitore affidatario dallo Stato di residenza abituale non è un collocamento all’estero e, pertanto, non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 33 della Convenzione del 1996.
- Ogni collocamento deve essere esaminato caso per caso e qualsiasi altro soggiorno (non a scopo turistico) che non si svolga con i genitori del minore e che incida sulla responsabilità genitoriale deve essere considerato un “collocamento” ai sensi del Regolamento Bruxelles II ter. Devono essere a tal fine presi in considerazione la durata e lo scopo del viaggio.
- I punti di contatto e le autorità centrali sono giunti alla conclusione che non dovrebbero esistere criteri comuni scritti per determinare un “collocamento”.
